Cassazione Civile, Ordinanza n. 28858/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente aveva presentato domanda di rimborso per il 90% delle imposte versate nel triennio 1990-1992, per un importo di euro 4.210,73, ed aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione. In primo grado il ricorso era stato accolto solo nella misura del 50% in applicazione dell'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017; la contribuente aveva quindi proposto appello sostenendo che tale disciplina sopravvenuta non fosse applicabile al giudizio di merito, ma solo alla fase esecutiva o di ottemperanza. La CTR aveva confermato la decisione di primo grado. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost., per avere la CTR deciso con motivazione laconica e senza confrontarsi con le doglianze; 2) violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, sostenendo che i limiti quantitativi al rimborso introdotti dalla norma sopravvenuta incidano solo sull'esecuzione e non sul titolo del diritto al rimborso, e comunque non sui giudizi già pendenti; 3) violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 in punto di spese, per avere la CTR compensato le spese invece di porle a carico dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sulla motivazione apparente e, soprattutto, l'errore della CTR nell'applicare al merito la disciplina sopravvenuta sui limiti di spesa per i rimborsi. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado per la Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è stato il parametro formale per denunciare, rispettivamente, violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 132 c.p.c.
richiamato come norma sulla struttura e motivazione della sentenza, ritenuta violata per la laconica motivazione della CTR
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale regola sulla motivazione della decisione, considerata non rispettata
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il contenuto necessario della sentenza tributaria, ritenuto eluso dalla CTR
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del requisito di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
come novellato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017
la modifica sopravvenuta introduce limiti quantitativi ai rimborsi, ma non incide sul titolo del diritto e non si applica ai giudizi in corso; opera solo per i procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore
art. 16-octies d.l. n. 91/2017
la Corte lo considera norma che disciplina limiti di spesa e procedimento amministrativo di rimborso, rilevante eventualmente in fase esecutiva/ottemperanza e non nel giudizio di merito pendente
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
invocato per la regolazione delle spese di lite; il relativo motivo resta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi
art. 16-octies d.l. 91/2017
norma sopravvenuta priva di disposizioni transitorie, non applicabile retroattivamente ai giudizi già pendenti secondo il principio affermato dalla Corte
Massime di principio
- I limiti quantitativi al rimborso introdotti da una legge sopravvenuta, in assenza di disposizioni transitorie, non possono incidere sul diritto sostanziale già azionato nei giudizi pendenti, ma soltanto sulle modalità esecutive o liquidatorie eventualmente successive.
- Quando la disciplina sopravvenuta del rimborso prevede un limite di spesa o un meccanismo di riparto delle risorse, tale disciplina ha natura di regolazione dell'esecuzione del diritto e non del titolo della pretesa, salvo espressa previsione di retroattività.
- La sentenza tributaria è viziata da motivazione apparente se si limita a un richiamo generico alla normativa applicata senza confrontarsi con le specifiche censure della parte appellante.
- Se il ricorso principale viene accolto e la sentenza è cassata con rinvio, il motivo relativo alle spese di lite resta assorbito e la loro regolazione è rimessa al giudice di rinvio.
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