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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28858/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva presentato domanda di rimborso per il 90% delle imposte versate nel triennio 1990-1992, per un importo di euro 4.210,73, ed aveva impugnato il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione. In primo grado il ricorso era stato accolto solo nella misura del 50% in applicazione dell'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017; la contribuente aveva quindi proposto appello sostenendo che tale disciplina sopravvenuta non fosse applicabile al giudizio di merito, ma solo alla fase esecutiva o di ottemperanza. La CTR aveva confermato la decisione di primo grado. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost., per avere la CTR deciso con motivazione laconica e senza confrontarsi con le doglianze; 2) violazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, sostenendo che i limiti quantitativi al rimborso introdotti dalla norma sopravvenuta incidano solo sull'esecuzione e non sul titolo del diritto al rimborso, e comunque non sui giudizi già pendenti; 3) violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 in punto di spese, per avere la CTR compensato le spese invece di porle a carico dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sulla motivazione apparente e, soprattutto, l'errore della CTR nell'applicare al merito la disciplina sopravvenuta sui limiti di spesa per i rimborsi. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado per la Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è stato il parametro formale per denunciare, rispettivamente, violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma sulla struttura e motivazione della sentenza, ritenuta violata per la laconica motivazione della CTR

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale regola sulla motivazione della decisione, considerata non rispettata

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per il contenuto necessario della sentenza tributaria, ritenuto eluso dalla CTR

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del requisito di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    come novellato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017

    la modifica sopravvenuta introduce limiti quantitativi ai rimborsi, ma non incide sul titolo del diritto e non si applica ai giudizi in corso; opera solo per i procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017

    la Corte lo considera norma che disciplina limiti di spesa e procedimento amministrativo di rimborso, rilevante eventualmente in fase esecutiva/ottemperanza e non nel giudizio di merito pendente

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    invocato per la regolazione delle spese di lite; il relativo motivo resta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi

  • art. 16-octies d.l. 91/2017

    norma sopravvenuta priva di disposizioni transitorie, non applicabile retroattivamente ai giudizi già pendenti secondo il principio affermato dalla Corte

Massime di principio

  • I limiti quantitativi al rimborso introdotti da una legge sopravvenuta, in assenza di disposizioni transitorie, non possono incidere sul diritto sostanziale già azionato nei giudizi pendenti, ma soltanto sulle modalità esecutive o liquidatorie eventualmente successive.
  • Quando la disciplina sopravvenuta del rimborso prevede un limite di spesa o un meccanismo di riparto delle risorse, tale disciplina ha natura di regolazione dell'esecuzione del diritto e non del titolo della pretesa, salvo espressa previsione di retroattività.
  • La sentenza tributaria è viziata da motivazione apparente se si limita a un richiamo generico alla normativa applicata senza confrontarsi con le specifiche censure della parte appellante.
  • Se il ricorso principale viene accolto e la sentenza è cassata con rinvio, il motivo relativo alle spese di lite resta assorbito e la loro regolazione è rimessa al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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