Cassazione Civile, Ordinanza n. 28852/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Una società impugnava un preavviso di fermo amministrativo emesso dall’agente della riscossione su un veicolo di sua proprietà, in relazione anche a crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. La domanda era stata respinta nei gradi di merito. In cassazione la società proponeva sei motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita confusione tra il vizio di notifica contestato e l’atto cui esso si riferiva, sostenendo che il giudice di merito avesse riferito l’eccezione alla cartella e non al preavviso; 2) violazione degli artt. 20, 22 e 23 CAD, per inesistenza della notifica PEC della cartella/preavviso perché effettuata con allegazione di una scansione PDF e non di un documento informatico nativo digitale firmato; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente sull’eccezione di mancanza della relata di notifica; 4) riproposizione della censura sulla notifica via PEC priva di firma digitale; 5) violazione del d.m. n. 55/2014 per errata liquidazione delle spese, assumendo un valore della controversia inferiore a quello considerato dal giudice; 6) violazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure relative: all’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c., per carente esposizione del fatto processuale e comunque perché il giudice di merito aveva esaminato tutti i vizi dedotti; alla notificazione via PEC, affermando che la notifica della cartella può avvenire anche mediante copia per immagini in PDF di un atto cartaceo e che non è richiesta la firma digitale; alla motivazione apparente, poiché il giudice di merito aveva spiegato che il vizio della relata era sanato dal raggiungimento dello scopo e dalla proposizione dell’opposizione; alla doglianza sulle spese, per difetto di sufficiente indicazione del thema decidendum e del valore della causa; alla censura sul contributo unificato, perché la relativa attestazione non è impugnabile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata per la mancata difesa dell’intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di ultrapetizione/infrapetizione è stata reputata inammissibile per difetto di esposizione del fatto processuale e, in ogni caso, infondata perché il giudice di merito aveva esaminato il complesso dei vizi dedotti.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una compiuta esposizione del fatto processuale; la sua omissione rende inammissibili le doglianze che richiedono la ricostruzione del thema decidendum.
artt. 20, 22 e 23 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)
La notifica a mezzo PEC può avvenire anche allegando una copia per immagini in formato PDF di un atto cartaceo; non è necessario che la copia sia un atto nativo digitale firmato digitalmente.
art. 1, primo comma, lett. c), f) ed i-ter), d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Richiamato a sostegno della validità della notificazione via PEC anche mediante copia informatica dell’atto originariamente cartaceo.
Richiamata la decisione in camera di consiglio con riserva del deposito dell’ordinanza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale per le censure di violazione di legge proposte in ricorso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente è esclusa quando il giudice espone, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione in modo intellegibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L’attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato non ha natura di condanna e non è oggetto di impugnazione; le contestazioni spettano alla sede tributaria competente.
Richiamato ai fini della censura sulla liquidazione delle spese processuali.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per il contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che presupponga la ricostruzione degli atti di merito senza una chiara esposizione del fatto processuale e delle conclusioni formulate nel giudizio precedente.
- La notifica a mezzo PEC di una cartella di pagamento o di un atto della riscossione è valida anche se effettuata mediante allegazione di una copia per immagini in PDF dell’atto cartaceo originario; non è richiesta, per ciò solo, la firma digitale del file allegato.
- Il vizio di notifica è sanato quando l’atto raggiunge il suo scopo, in particolare se il destinatario dimostra di avere conosciuto l’atto proponendo impugnazione avverso di esso.
- La motivazione è apparente solo quando manca del tutto l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente a escludere la nullità.
- Le contestazioni relative alla declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato non attengono al merito della controversia e non sono deducibili con impugnazione della sentenza.
- Le censure sulle spese processuali richiedono una precisa individuazione del valore della controversia e del petitum effettivamente devoluto al giudice di merito; in difetto, la doglianza è inammissibile.
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