Cassazione Civile, Ordinanza n. 28870/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'espropriazione presso terzi promossa da una società nei confronti di un ente pubblico debitore. A seguito dell'ordinanza di assegnazione emessa ex art. 553 c.p.c., il debitore ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ma il Tribunale l'ha dichiarata inammissibile. In cassazione il Ministero ha proposto ricorso affidato a tre motivi; la società ha resistito con controricorso e con ricorso incidentale. La Corte, tuttavia, ha esaminato d'ufficio un vizio preliminare: nel giudizio di merito non aveva partecipato il terzo pignorato, individuato nella Banca d'Italia quale tesoriere dell'ente debitore. Secondo la Corte, nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a espropriazione presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario; la sua mancata evocazione integra una nullità processuale che travolge l'intero giudizio di merito e la sentenza impugnata. Per questo motivo la Corte ha ritenuto superfluo esaminare i motivi di ricorso principale e incidentale.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio la nullità del giudizio di merito per contraddittorio non integro, poiché il terzo pignorato non era stato parte del giudizio di opposizione agli atti esecutivi relativo a un'espropriazione presso terzi. Ha quindi cassato la sentenza del Tribunale di Roma con rinvio allo stesso Tribunale, in persona di diverso magistrato, affinché la causa sia trattata con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e siano regolate anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
ordinanza di assegnazione
l'ordinanza di assegnazione emessa all'esito dell'espropriazione presso terzi costituisce l'atto oggetto dell'opposizione esecutiva nella vicenda esaminata
disciplinano l'espropriazione presso terzi, nel cui ambito il terzo pignorato è litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva
consente la cassazione con rinvio quando la decisione impugnata è travolta da nullità processuale
impone la rimessione della causa al primo giudice quando il giudizio di primo grado sia stato celebrato senza integrità del contraddittorio
richiamato per il rito camerale in cassazione
art. 31256/2021 R.G.
numero di ruolo del ricorso, privo di rilievo normativo
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a un'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato deve essere sempre evocato in giudizio quale litisconsorte necessario.
- La pretermissione di un litisconsorte necessario integra una nullità processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche per la prima volta in cassazione.
- Se il giudizio di merito si è svolto senza integrità del contraddittorio, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo a contraddittorio integro.
- Quando emerge una nullità processuale assorbente che travolge l'intero giudizio, l'esame dei motivi di ricorso principale e incidentale diviene superfluo.
Come è indicizzato
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