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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32869/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia riguarda la debenza e il criterio di quantificazione di un canone patrimoniale non ricognitorio dovuto per l'attraversamento e l'uso della sede stradale con reti/cavi e impianti della società distributrice di energia. L'ente locale aveva emesso tre cartelle di pagamento e un avviso di liquidazione-accertamento per annualità dal 1999 al 2004; il giudice di merito aveva accolto solo in parte le opposizioni, limitatamente al 1999, ritenendo legittima la liquidazione per gli anni successivi secondo il criterio dell'utenza, e ritenendo applicabile la disciplina del canone/Tosap come modificata dalla L. n. 488/1999. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione della disciplina regolamentare e normativa perché il rinvio contenuto nel regolamento provinciale alla Tosap sarebbe stato recettizio e quindi non inciso dalle modifiche sopravvenute; il canone non ricognitorio avrebbe dovuto continuare a essere calcolato secondo i criteri di misurazione delle occupazioni previsti per le reti (unità del chilometro lineare, calcolo sull'intera rete e non sui singoli tratti concessi); 2) violazione della L. n. 488/1999, art. 18, per avere la Corte territoriale confuso il canone non ricognitorio con il Cosap/Tosap e per avere ritenuto che l'importo della Tosap non costituisse il tetto massimo del prelievo complessivo; 3) illegittimità della statuizione sulle spese, con richiesta di compensazione per novità e complessità delle questioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Catania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice di merito aveva erroneamente identificato il rapporto controverso con il Cosap/Tosap, mentre oggetto del giudizio era il canone non ricognitorio ex art. 27 cod. strada; il rinvio regolamentare alla disciplina Tosap, nei limiti delle modalità di riscossione e dei criteri di misurazione, non era reso inefficace dalla riforma del criterio tariffario dell'utenza, perché tale criterio riguarda il Cosap/Tosap e non il canone in contestazione. Inoltre, l'art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997, come modificato, va letto nel senso che l'importo dei canoni previsti per la medesima occupazione è assorbito dalla prestazione principale (Cosap o Tosap), e non può essere richiesto in aumento rispetto ad essa. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il merito applicando tali principi, considerando anche la giurisprudenza sul criterio del chilometro lineare e sull'unitarietà della rete.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    norma di denuncia dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge

  • d.lgs. n. 285 del 1992, art. 27

    disciplina il canone non ricognitorio per l'uso o l'occupazione delle strade, da determinarsi in relazione alle soggezioni arrecate alla strada, al valore economico della concessione e al vantaggio ricavato dall'utente

  • d.lgs. n. 285 del 1992, artt. 25 e ss.

    quadro normativo di riferimento per l'occupazione e l'uso della sede stradale

  • d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, artt. 65 e ss.

    regolamento di esecuzione richiamato per la disciplina dell'occupazione stradale

  • d.lgs. n. 507 del 1993, artt. 38, 39, 42, 46 e 47

    disciplina della Tosap, rilevante per presupposto impositivo, criteri di misurazione e quantificazione delle occupazioni con reti, cavi e impianti; i criteri del chilometro lineare valgono per la Tosap, non per il canone non ricognitorio

  • d.lgs. n. 446 del 1997, art. 63, commi 1, 2, lett. f), e 3

    il comma 1 consente l'istituzione del Cosap; il comma 2, lett. f), introduce il criterio dell'utenza per occupazioni permanenti con reti e impianti ai fini del canone; il comma 3 prevede l'assorbimento/detrazione di altri canoni previsti dalla legge rispetto alla prestazione principale

  • L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 18

    modifica l'art. 63 d.lgs. n. 446/1997, estendendo il criterio dell'utenza alla Tosap per alcune occupazioni permanenti, ma senza incidere sul canone non ricognitorio oggetto di causa

  • L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 816

    richiamata come conferma dell'evoluzione normativa, perché il nuovo canone comprende anche il canone ricognitorio/concessorio previsto dall'art. 27 cod. strada, oltre alla Tosap e al Cosap

Massime di principio

  • Quando il regolamento locale richiama una disciplina tariffaria per regolare anche un diverso prelievo patrimoniale, il rinvio va interpretato secondo la sua natura: se è recettizio, non è inciso dalle modifiche sopravvenute della norma richiamata, salvo che il testo o la struttura del rinvio impongano diversamente.
  • Il criterio dell'utenza, introdotto per il Cosap e poi esteso a specifiche occupazioni ai fini della Tosap, non è automaticamente applicabile al canone non ricognitorio ex art. 27 cod. strada, se questo costituisce un prelievo distinto con diverso presupposto e diversa funzione.
  • Nelle occupazioni permanenti con reti, cavi e impianti, il concetto di rete va letto in modo unitario: non è consentita una tassazione autonoma dei singoli segmenti se la disciplina applicabile impone di considerare l'intera rete e la frazione finale secondo l'unità di misura prevista.
  • L'art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446/1997, va interpretato come norma di assorbimento: i canoni ulteriori previsti dalla legge per la medesima occupazione non possono essere sommati alla prestazione principale, ma devono esserne detratti o comunque restano assorbiti dalla stessa, purché non siano collegati a specifiche prestazioni di servizi.
  • Il canone non ricognitorio, il Cosap e la Tosap possono essere accomunati dal medesimo fatto generatore materiale dell'occupazione del suolo pubblico, ma restano istituti distinti per fonte, funzione e criteri di determinazione; l'errore di qualificazione del prelievo comporta un vizio di sussunzione censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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