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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31445/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012, recuperando a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA. L'ufficio aveva rilevato una discordanza tra le rimanenze finali al 31 dicembre 2011 e le giacenze iniziali del 1° dicembre 2012 e, ritenendo esistenti ricavi non dichiarati, aveva determinato maggiori imponibili con metodo analitico-induttivo, applicando una percentuale di utile lordo pari al 100% ricavata come media tra massimo e minimo dello studio di settore. La società aveva impugnato l'atto; in appello la decisione le era stata sfavorevole. In cassazione deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 2, comma 6, d.lgs. 218/1997, sostenendo che il contraddittorio endoprocedimentale preventivo fosse obbligatorio e che la sua omissione comportasse la nullità dell'accertamento, non potendosi confondere tale fase con l'eventuale accertamento con adesione. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 52 d.P.R. 633/1972, affermando che mancavano i presupposti per l'accertamento analitico-induttivo, perché non vi erano presunzioni gravi, precise e concordanti e l'omessa indicazione delle rimanenze nello studio di settore sarebbe dipesa da un mero errore materiale, solo formale e non sostanziale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata non aveva fondato l'assolvimento del contraddittorio preventivo sulla sola partecipazione al procedimento di accertamento con adesione; inoltre ha ribadito che, per i tributi non armonizzati, non esiste nell'ordinamento interno un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione, mentre per l'IVA il relativo obbligo opera nei limiti indicati dalla giurisprudenza unionale e dalle Sezioni Unite, con necessità di una prova di resistenza concreta che nel caso non era stata allegata. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che l'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando i dati contabili risultano solo parzialmente inattendibili e l'ufficio può integrare le lacune con presunzioni semplici; la censura della società mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in cassazione. Non sono state liquidate spese per la mancata attività difensiva della resistente. È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i tributi non armonizzati non esiste un principio generale e inderogabile di contraddittorio endoprocedimentale; esso opera solo quando sia previsto da specifiche disposizioni di legge.
  • Per i tributi armonizzati, come l'IVA, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo può determinare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra, in concreto, quali elementi avrebbe potuto far valere e che tali elementi avrebbero potuto verosimilmente condurre a un esito diverso del procedimento: è necessaria una vera prova di resistenza.
  • Nel giudizio di legittimità non è ammissibile censurare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito sotto la veste formale della violazione di legge, quando in realtà si mira a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti.
  • L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di una solo parziale inattendibilità delle scritture contabili; l'ufficio può completare le lacune con presunzioni semplici purché dotate dei requisiti richiesti dall'art. 2729 c.c.
  • Il giudice di merito ha ampia libertà nella selezione delle prove ritenute decisive e non è tenuto a confutare espressamente ogni singolo argomento o elemento probatorio, purché esponga una motivazione логica e coerente sugli elementi essenziali a fondamento della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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