Cassazione Civile, Ordinanza n. 31445/2025 del 02/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012, recuperando a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA. L'ufficio aveva rilevato una discordanza tra le rimanenze finali al 31 dicembre 2011 e le giacenze iniziali del 1° dicembre 2012 e, ritenendo esistenti ricavi non dichiarati, aveva determinato maggiori imponibili con metodo analitico-induttivo, applicando una percentuale di utile lordo pari al 100% ricavata come media tra massimo e minimo dello studio di settore. La società aveva impugnato l'atto; in appello la decisione le era stata sfavorevole. In cassazione deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 2, comma 6, d.lgs. 218/1997, sostenendo che il contraddittorio endoprocedimentale preventivo fosse obbligatorio e che la sua omissione comportasse la nullità dell'accertamento, non potendosi confondere tale fase con l'eventuale accertamento con adesione. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 52 d.P.R. 633/1972, affermando che mancavano i presupposti per l'accertamento analitico-induttivo, perché non vi erano presunzioni gravi, precise e concordanti e l'omessa indicazione delle rimanenze nello studio di settore sarebbe dipesa da un mero errore materiale, solo formale e non sostanziale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata non aveva fondato l'assolvimento del contraddittorio preventivo sulla sola partecipazione al procedimento di accertamento con adesione; inoltre ha ribadito che, per i tributi non armonizzati, non esiste nell'ordinamento interno un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione, mentre per l'IVA il relativo obbligo opera nei limiti indicati dalla giurisprudenza unionale e dalle Sezioni Unite, con necessità di una prova di resistenza concreta che nel caso non era stata allegata. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che l'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando i dati contabili risultano solo parzialmente inattendibili e l'ufficio può integrare le lacune con presunzioni semplici; la censura della società mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in cassazione. Non sono state liquidate spese per la mancata attività difensiva della resistente. È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in cassazione.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente come fonte dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale preventivo.
art. 2, comma 6, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento di accertamento con adesione e al contraddittorio con il contribuente.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
base normativa dell'accertamento analitico-induttivo; consente l'integrazione delle risultanze contabili inattendibili con presunzioni semplici.
richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte richiama il principio secondo cui la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dalla ricorrente nel contesto dell'accertamento IVA e dei poteri dell'ufficio.
richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per delimitare il ragionamento presuntivo.
richiamato come parametro della prova presuntiva grave, precisa e concordante utilizzabile nell'accertamento analitico-induttivo.
invocato nel ragionamento della Corte per ribadire che il giudice di merito non deve esaminare tutte le prove e tesi, ma solo esporre gli elementi essenziali della decisione.
richiamato per affermare la libertà del giudice di merito nella valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento, salvo i limiti di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per i tributi non armonizzati non esiste un principio generale e inderogabile di contraddittorio endoprocedimentale; esso opera solo quando sia previsto da specifiche disposizioni di legge.
- Per i tributi armonizzati, come l'IVA, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo può determinare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente dimostra, in concreto, quali elementi avrebbe potuto far valere e che tali elementi avrebbero potuto verosimilmente condurre a un esito diverso del procedimento: è necessaria una vera prova di resistenza.
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile censurare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito sotto la veste formale della violazione di legge, quando in realtà si mira a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di una solo parziale inattendibilità delle scritture contabili; l'ufficio può completare le lacune con presunzioni semplici purché dotate dei requisiti richiesti dall'art. 2729 c.c.
- Il giudice di merito ha ampia libertà nella selezione delle prove ritenute decisive e non è tenuto a confutare espressamente ogni singolo argomento o elemento probatorio, purché esponga una motivazione логica e coerente sugli elementi essenziali a fondamento della decisione.
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