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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04383/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata a una contribuente per il mancato pagamento di somme iscritte a ruolo in nove cartelle, derivanti da accertamenti fiscali riferiti anche alla sua partecipazione in una società di persone. La contribuente impugnava l'atto limitatamente ad alcune cartelle, sostenendo che gli importi dovessero essere ricalcolati alla luce di una precedente sentenza della CTP che aveva ridotto del 50% il maggior reddito di partecipazione accertato, e che le cartelle, essendo antecedenti a quella decisione, non potevano non tenerne conto. L'Ufficio contestava che vi fossero già state pronunce di merito e di appello definitive, e sosteneva la legittimità delle iscrizioni a ruolo in base alle norme sulla riscossione frazionata e provvisoria. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) la violazione dell'art. 132 c.p.c. per asserita nullità della sentenza della CTR per motivazione apparente; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.P.R. 602/1973, 68 d.lgs. 546/1992 e 19 d.lgs. 472/1997, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere illegittime le iscrizioni a ruolo e nel non applicare correttamente la sequenza riscossiva prevista per imposte e sanzioni; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la corrispondenza tra importi provvisoriamente iscritti e debito tributario poi accertato, motivo poi assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, rigettato il secondo motivo relativo alla pretesa nullità per motivazione apparente, e dichiarato assorbito il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda applicando i principi sulla riscossione frazionata e provvisoria delle imposte e delle sanzioni. La Corte ha anche demandato al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti contrasti irriducibili o una struttura obiettivamente incomprensibile; non basta una motivazione ritenuta insufficiente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente più censure di mera insufficienza della motivazione, ma solo omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti.

  • art. 15 d.P.R. n. 602/1973

    nel testo vigente ratione temporis

    Consente l'iscrizione provvisoria a ruolo, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, per la metà degli importi corrispondenti agli imponibili o maggiori imponibili accertati; opera nella fase amministrativa e non è abrogato implicitamente dall'art. 68 d.lgs. 546/1992.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    Disciplina la riscossione frazionata nella fase processuale successiva alle sentenze tributarie: dopo il primo grado, in caso di rigetto o accoglimento parziale; dopo il secondo grado, per il residuo. Si applica nella fase post decisum e non ante decisum.

  • art. 19 d.lgs. n. 472/1997

    Per le sanzioni, in caso di ricorso alle commissioni tributarie, si applicano le regole dell'art. 68 d.lgs. 546/1992; la riscossione provvisoria delle sanzioni è possibile solo dopo la sentenza di primo grado di rigetto.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. n. 602/1973

    L'iscrizione a ruolo comprende, oltre alle imposte e agli interessi, anche le sanzioni.

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    In caso di omesso o ritardato pagamento delle somme frazionate, si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato.

  • art. 54 del D.L. n. 83/2012

    Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato sulla motivazione.

  • L. n. 134/2012

    Conversione del D.L. n. 83/2012, richiamata per la riforma del vizio di motivazione in cassazione.

  • art. 7, comma 2-quinquies, d.l. n. 70/2011

    Ha ridotto, dal periodo successivo al 13 luglio 2011, la quota di iscrizione provvisoria da metà a un terzo.

  • legge di conversione n. 106/2011

    È richiamata come fonte dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 15 d.P.R. 602/1973.

  • d.lgs. n. 156/2015, art. 9, comma 1, lett. ff), n. 1

    Ha introdotto, dal 10 gennaio 2016, la lettera c-bis nell'art. 68 d.lgs. 546/1992.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di motivazione assente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è deducibile il solo difetto di sufficienza argomentativa.
  • Nel sistema della riscossione tributaria, l'art. 15 d.P.R. 602/1973 disciplina la riscossione provvisoria nella fase amministrativa dopo l'avviso di accertamento, mentre l'art. 68 d.lgs. 546/1992 regola la riscossione frazionata nella fase processuale dopo le sentenze tributarie: le due norme operano su piani diversi e non si elidono reciprocamente.
  • Quando la Commissione tributaria provinciale accoglie parzialmente il ricorso, la somma iscrivibile a ruolo è quella risultante dalla sentenza, entro il limite massimo dei due terzi dell'importo originariamente accertato.
  • Il riferimento ai due terzi dell'art. 68 d.lgs. 546/1992 va riferito all'importo originario accertato; se la somma determinata dal giudice di primo grado è inferiore a tale soglia, può essere iscritto a ruolo l'intero importo risultante dalla sentenza, non solo i due terzi di esso.
  • Per le sanzioni tributarie, la riscossione provvisoria segue la disciplina dell'art. 68 d.lgs. 546/1992 richiamata dall'art. 19 d.lgs. 472/1997, con possibilità di iscrizione solo dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso.
  • La corretta verifica della legittimità di una iscrizione a ruolo richiede di ricostruire la sequenza delle fasi di accertamento, impugnazione, decisione di primo grado e decisione d'appello, distinguendo importi provvisori, importi determinati dal giudice e residui ancora esigibili.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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