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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34207/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall'applicazione, da parte della cassa previdenziale dei dottori commercialisti, di trattenute sui trattamenti pensionistici a titolo di contributo di solidarietà previste dal proprio regolamento. Il giudice di merito aveva già accertato l'illegittimità di tali trattenute e condannato la cassa alla restituzione delle somme prelevate, limitatamente alla prescrizione decennale. In cassazione la cassa ha proposto tre motivi, sostanzialmente per ottenere un revirement rispetto a un orientamento consolidato: nei primi due ha sostenuto la legittimità del potere regolamentare dell'ente di istituire il contributo di solidarietà, la non applicabilità del principio di riserva di legge e la rilevanza delle norme sopravvenute in tema di equilibrio finanziario; con il terzo ha contestato l'applicazione della prescrizione decennale, sostenendo la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici e invocando la disciplina sui ratei arretrati e sulle riliquidazioni. Il resistente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che i motivi non offrivano argomenti idonei a superare il consolidato orientamento di legittimità in materia di contributo di solidarietà imposto dagli enti previdenziali privatizzati e di regime della prescrizione. Ha confermato quindi la decisione di merito che aveva ritenuto illegittime le trattenute e ne aveva ordinato la restituzione nei limiti della prescrizione decennale. Inoltre ha condannato la ricorrente al pagamento di € 2.500 in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando non offre argomenti idonei a mutare un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    l'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati opera solo nei limiti previsti dalla norma, cioè su aliquote contributive, coefficienti di rendimento e criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non consente di introdurre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate.

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta ed è soggetto a riserva di legge.

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    norma di interpretazione autentica che riguarda atti incidenti sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e richiede che le misure siano finalizzate a garantire l'equilibrio finanziario a lungo termine; non si applica al contributo straordinario di solidarietà oggetto della lite.

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    la novella non attribuisce alla cassa il potere di istituire un contributo di solidarietà, incompatibile con il sistema del pro rata.

  • art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 conv. in l. n. 214/2011

    prevede un contributo di solidarietà in caso di inerzia delle casse nell'adozione di misure di equilibrio, confermando la natura di prestazione patrimoniale imposta e la necessità di una base legale.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiede che il credito sia liquido ed esigibile e posto a disposizione dell'assicurato.

  • art. 129 r.d.l. n. 1827/1935

    richiamato in relazione alla prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici liquidi ed esigibili.

  • art. 2946 c.c.

    quando è controverso l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi soggiace alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    si riferisce alla riliquidazione della pensione e non alla ripetizione di indebithe trattenute derivanti da una misura patrimoniale illegittima.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la proposta di definizione agevolata non ha aggiunto elementi nuovi; la decisione in conformità alla proposta non accettata non ha comportato regolazione delle spese secondo il comma 3.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    in caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata, può essere applicata la condanna della parte soccombente a una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atto regolamentare, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati se tale potere non è desumibile nei limiti legali dell'autonomia normativa loro attribuita.
  • Il contributo di solidarietà, incidendo su situazioni patrimoniali già consolidate, ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale, non potendo essere fondato sul solo regolamento dell'ente.
  • Le norme che consentono agli enti previdenziali di adottare misure per l'equilibrio finanziario a lungo termine non si estendono automaticamente a prelievi straordinari, provvisori e non incidenti sui criteri di calcolo della pensione.
  • Ai fini della prescrizione, la regola quinquennale dei ratei pensionistici opera solo per crediti liquidi ed esigibili e già posti a disposizione dell'assicurato; quando è controverso l'ammontare della prestazione o si discute di ripetizione di trattenute illegittime, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
  • La disciplina speciale sulla riliquidazione dei ratei pensionistici non si applica alla restituzione di somme trattenute in forza di un prelievo illegittimo, poiché si tratta di una vicenda diversa dal mero ricalcolo del trattamento pensionistico.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni già risolte in modo stabile dalla giurisprudenza senza offrire nuovi argomenti, esso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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