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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34056/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il diritto alla NASpI e, in particolare, la decadenza prevista dall'art. 11 del d.lgs. n. 22/2015 per omessa comunicazione, nei termini, dei redditi presunti da lavoro autonomo. In primo grado la domanda della beneficiaria era stata accolta, con rigetto dell'eccezione di decadenza sollevata dall'INPS. La corte d'appello aveva confermato tale esito, ritenendo che la decadenza operasse solo se l'attività autonoma fosse stata intrapresa dopo l'inizio della percezione della NASpI, e non anche quando l'attività autonoma o parasubordinata fosse preesistente alla domanda e al successivo godimento della prestazione. Con un unico motivo, l'INPS ha denunciato violazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), del d.lgs. n. 22/2015, in relazione all'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che l'obbligo di comunicazione sussiste anche per l'attività autonoma già in essere prima della domanda, se essa prosegue durante la percezione della NASpI, perché ciò che rileva è la contemporaneità tra prestazione e attività lavorativa e non la sua sopravvenienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha richiamato l'orientamento secondo cui la decadenza di cui agli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015 non presuppone necessariamente una nuova attività autonoma iniziata dopo la NASpI, ma opera anche quando l'attività autonoma o di impresa individuale sia già stata intrapresa prima della domanda e continui durante il godimento della prestazione, purché siano presenti gli ulteriori requisiti normativi: svolgimento di attività autonoma o di impresa individuale, produzione di reddito e omessa comunicazione. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto errata la decisione di merito perché non aveva attribuito rilievo alla qualità di socia di società di persone posseduta prima della domanda, e aveva escluso indebitamente l'obbligo di comunicazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, che dovrà accertare in fatto se l'attività concretamente svolta fosse qualificabile come attività lavorativa autonoma o di impresa individuale e se fosse produttiva di reddito, oltre a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015

    "intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale"

    La norma va intesa in senso testuale e sistematico: la decadenza non richiede una nuova attività successiva alla NASpI, essendo sufficiente la contemporaneità tra percezione della prestazione e svolgimento dell'attività autonoma o imprenditoriale, anche se già iniziata prima della domanda.

  • art. 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015

    La decadenza opera al ricorrere congiunto di attività autonoma o di impresa individuale, produzione di reddito e omessa comunicazione; l'omissione rileva anche rispetto ad attività preesistente alla domanda se proseguita durante la prestazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato per sostenere che l'interpretazione deve essere sistematica e non meramente letterale, ma la Corte ritiene che il risultato interpretativo resti entro il perimetro testuale della norma.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    La Corte esclude che l'interpretazione estensiva adottata integri applicazione analogica vietata di una norma eccezionale.

  • art. 6 d.lgs. n. 22/2015

    Serve a individuare il momento della domanda di NASpI, rispetto al quale va valutata la preesistenza dell'attività autonoma e il decorso del termine di comunicazione.

Massime di principio

  • La decadenza dalla NASpI per omessa comunicazione dei redditi da attività autonoma non richiede che l'attività sia iniziata dopo la domanda o dopo l'inizio della prestazione: è sufficiente che l'attività autonoma o di impresa individuale sia svolta durante il periodo di godimento dell'indennità, anche se preesistente alla domanda.
  • L'obbligo di comunicazione dei redditi presunti da lavoro autonomo deve essere interpretato in modo coordinato con la disciplina della NASpI e con quella delle attività part-time preesistenti, valorizzando la continuità del rapporto tra reddito da lavoro e prestazione di disoccupazione.
  • Ai fini della decadenza di cui all'art. 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, occorre accertare congiuntamente: esistenza di un'attività autonoma o imprenditoriale, produzione di reddito e mancata comunicazione nel termine previsto.
  • L'interpretazione che estende l'obbligo di comunicazione a fattispecie non letteralmente espressa non viola il divieto di analogia quando resta entro il significato testuale della disposizione e ne sviluppa la lettura sistematica.

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