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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34053/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto alla NASpI in relazione a una domanda amministrativa presentata da un soggetto che, al momento della domanda, percepiva già un reddito da cariche societarie. Il ricorrente deduceva che il combinato disposto degli artt. 3, 10 e 11 del d.lgs. n. 22/2015, in relazione all’art. 2698 c.c., all’art. 38 Cost., all’art. 113 c.p.c. e all’art. 2907 c.c., non imponesse la comunicazione di redditi da lavoro autonomo già posseduti prima della presentazione della domanda di NASpI. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che la decadenza di cui all’art. 11 d.lgs. n. 22/2015 operasse anche in questa ipotesi, valorizzando l’obbligo di comunicare sin dall’inizio la propria condizione reddituale. In cassazione il ricorrente ha censurato tale lettura, sostenendo che mancasse il presupposto normativo per estendere l’obbligo informativo a redditi preesistenti alla domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato l’orientamento già espresso in materia, secondo cui l’art. 10 d.lgs. n. 22/2015 considera la decadenza in relazione all’intrapresa di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale durante il godimento della NASpI, e non implica, di per sé, l’obbligo di comunicare attività già in corso prima della domanda. Tuttavia, nel caso concreto la Corte d’appello aveva applicato quel principio senza accertare in fatto uno dei presupposti necessari della decadenza, e cioè che l’attività svolta fosse effettivamente qualificabile come attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che dovrà verificare tale requisito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 22/2015

    richiamato dal ricorrente nel complesso dei motivi, ma senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione

  • art. 10 d.lgs. n. 22/2015

    la decadenza si collega all'intrapresa, durante il godimento della NASpI, di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; l'interpretazione resta ancorata al dato testuale e non opera in via analogica su fattispecie diverse

  • art. 11 d.lgs. n. 22/2015

    la decadenza richiede il concorso dei presupposti previsti dalla norma, inclusa l'omessa comunicazione, oltre all'esercizio di un'attività qualificabile nei termini di legge

  • art. 2698 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica trattazione autonoma nel merito

  • art. 38 Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica trattazione autonoma nel merito

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica trattazione autonoma nel merito

  • art. 2907 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica trattazione autonoma nel merito

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale indicata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 6 d.lgs. n. 22/2015

    richiamato come base della domanda amministrativa di NASpI

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    invocato per escludere un'interpretazione analogica di norme eccezionali oltre il perimetro testuale

  • art. 9, comma 3, d.lgs. n. 22/2015

    utilizzato in chiave sistematica per confermare l'obbligo di comunicazione nel caso di rapporto di lavoro parziale preesistente alla domanda

Massime di principio

  • In materia di NASpI, la decadenza per omessa comunicazione dei redditi presuppone non solo la mancata comunicazione, ma anche che il reddito derivi da un'attività lavorativa autonomamente qualificabile nei termini previsti dalla legge.
  • L'interpretazione dell'art. 10 d.lgs. n. 22/2015 deve restare entro il dato testuale: la norma riguarda l'intrapresa di un'attività autonoma o di impresa individuale durante il godimento della prestazione, e non consente estensioni analogiche a fattispecie diverse se non sorrette da un preciso aggancio normativo o sistematico.
  • Il giudice di merito, per dichiarare la decadenza dalla NASpI, deve accertare in fatto tutti i requisiti richiesti dalla disciplina positiva; non è sufficiente valorizzare in astratto l'obbligo di corretta comunicazione della situazione reddituale.
  • L'obbligo di comunicazione può decorrere dalla domanda solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina della NASpI e, in chiave sistematica, nei casi analoghi espressamente richiamati dalla stessa normativa.

Come è indicizzato

MateriePrestazioni pensionistiche
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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