Cassazione Civile, Ordinanza n. 34091/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda un gruppo di ex dipendenti che agivano nei confronti del datore di lavoro per ottenere, da un lato, l’accertamento dell’obbligo di reintegrare il compendio patrimoniale destinato a un fondo di previdenza complementare aziendale (Fondo CRR) e la condanna alla reintegrazione della garanzia patrimoniale del fondo ex art. 2117 c.c.; dall’altro, l’accertamento dell’erroneità del criterio di liquidazione delle pensioni dirette e di reversibilità, per l’indebito scomputo del premio annuale di rendimento dalla retribuzione pensionabile; inoltre chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali anche in relazione al diniego di portabilità delle posizioni di previdenza complementare maturate. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame, rilevando che il fondo era assistito dalle garanzie di intangibilità e indisponibilità previste dall’art. 2117 c.c., che non erano state allegate né provate condotte distrattive pregiudizievoli, e che per la domanda relativa alla portabilità difettava l’interesse, poiché i ricorrenti erano già in quiescenza e non risultava un pregresso esercizio del relativo diritto. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.lgs. 124/1993 in tema di portabilità della posizione previdenziale; 2) omesso esame di fatti decisivi circa lo stato di quiescenza e la richiesta di portabilità; 3) violazione dell’art. 2117 c.c. sulla natura e tutela del patrimonio del fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché nei precedenti gradi di giudizio non era stata proposta una vera domanda di portabilità della posizione previdenziale, ma solo una domanda di risarcimento del danno anche con riferimento al diniego di portabilità; inoltre il motivo non colpiva la ratio decidendi, essendo la decisione d’appello fondata anche sulla mancanza di una volontà esteriorizzata di esercizio pregresso del diritto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, sia per difetto di specifica indicazione e localizzazione dei documenti richiamati, sia perché il fatto dedotto non era decisivo, mancando in atti una domanda autonoma di portabilità. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché la sentenza impugnata aveva rigettato la domanda per difetto di allegazione e prova di condotte distrattive lesive delle finalità del fondo, mentre il ricorso si limitava a critiche astratte sulla natura del fondo e sull’art. 2117 c.c. senza aggredire la concreta ratio decidendi. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti; inoltre è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte richiama il vincolo di destinazione e indisponibilità del patrimonio del fondo di previdenza, ma precisa che la tutela azionabile richiede l’allegazione e prova di concrete condotte distrattive o comunque pregiudizievoli per le finalità del fondo.
art. 10, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 124/1993
È evocato dai ricorrenti a sostegno della pretesa alla portabilità della posizione previdenziale; la Corte non ne approfondisce il contenuto nel merito, poiché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di corrispondenza tra domanda proposta e censura.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Norma di legittimità invocata per dedurre la violazione di legge; la Corte rileva che la censura non attacca la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che l’omesso esame è deducibile solo se riguarda un fatto decisivo; qui il fatto dedotto non è decisivo perché manca una domanda autonoma di portabilità.
art. 366, comma primo, n. 6 c.p.c.
La Corte afferma che il ricorso è inammissibile per difetto di specifica indicazione e localizzazione dei documenti posti a fondamento del motivo.
È richiamato con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dal quale non risultava una domanda autonoma di portabilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore versamento del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura deve investire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo non si confronta con una delle autonome ragioni poste a base della decisione, esso è inammissibile.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede che il fatto sia realmente decisivo per la lite; non lo è quando, per come il giudizio è stato introdotto e coltivato, il petitum o la causa petendi non comprendano quel diritto o quella domanda.
- Quando il motivo di ricorso si fonda su documenti, il ricorrente deve adempiere all’onere di specifica indicazione e localizzazione ex art. 366, n. 6 c.p.c., trascrivendone le parti rilevanti per consentire il controllo di ammissibilità.
- La tutela del patrimonio di un fondo di previdenza ex art. 2117 c.c. non può essere fatta valere in modo astratto: occorre allegare e provare condotte concrete di distrazione o aggressione del patrimonio che incidano sulle finalità del fondo.
- Non può essere introdotta in cassazione una domanda sostanzialmente nuova o non proposta nei gradi di merito, mascherandola come censura di legittimità o come richiesta di risarcimento del danno connessa a un diverso diritto.
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