Cassazione Civile, Ordinanza n. 34066/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di riscatto della posizione previdenziale maturata presso un fondo pensione aziendale preesistente, per il periodo intercorrente dall'assunzione dei singoli lavoratori fino al 31/12/2002, e i criteri per determinarne il valore. La corte d'appello, in sede di rinvio, aveva qualificato il fondo come fondo negoziale interno a prestazione definita, regolato a ripartizione, ritenendo difficilmente individuabile una posizione previdenziale individuale sulla base di criteri legali univoci; aveva quindi applicato, anche in via analogica ed equitativa, i criteri previsti da un accordo sindacale del 22/12/2009 e dal relativo accordo di gruppo del 26/01/2010, estendendoli anche ai lavoratori cessati dal servizio prima della stipula. La ricorrente ha censurato tale impostazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 1322, 1362 e 1363 c.c. e delle norme sulla previdenza complementare, sostenendo che l'accordo del 2009 fosse destinato solo agli iscritti in servizio al momento della stipula e che la corte territoriale avesse usato quei criteri per finalità diverse e a favore di soggetti non destinatari; (2) violazione dell'art. 114 c.p.c. e delle stesse norme sostanziali, assumendo che la decisione "secondo equità" fosse illegittima perché la causa non verteva su diritti disponibili e nessuna parte aveva chiesto una pronuncia equitativa; (3) violazione dell'art. 3 Cost. e delle norme sull'interpretazione contrattuale, per l'asserita irragionevole equiparazione tra lavoratori in servizio alla data dell'accordo e lavoratori già cessati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso, rilevando che alcune censure erano in sostanza critiche alla motivazione, mentre altre non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la corte territoriale aveva fondato la decisione sia sull'estensione già voluta dalle parti dell'accordo del 2009 anche al personale cessato anteriormente al dicembre 2008, sia sulla possibilità di applicare analogicamente i criteri pattizi al caso non espressamente previsto, per non snaturare la natura del fondo e per rispettare la volontà negoziale. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato; la parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 392 e segg. c.p.c.
richiamati per indicare il giudizio di rinvio seguito a precedente cassazione
art. 1322 c.c.
invocato dalla ricorrente per contestare l'uso dei criteri pattizi e l'autonomia contrattuale delle fonti istitutive
artt. 1362 e 1363 c.c.
richiamati come canoni ermeneutici della clausola/accordo collettivo; il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi
art. 18 d.lgs. n. 124/1993
richiamato in relazione all'autonomia delle forme di previdenza complementare preesistenti
art. 20 d.lgs. n. 252/2005
richiamato quale disciplina della portabilità e dell'adeguamento delle forme pensionistiche preesistenti
art. 114 c.p.c.
invocato per contestare la decisione secondo equità; la censura è stata ritenuta inammissibile
art. 3 Cost.
invocato per denunciare una disparità di trattamento tra lavoratori in servizio e lavoratori cessati
art. 360, comma primo, c.p.c.
richiamato come norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
richiamato per i motivi di violazione di legge
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato indirettamente nel passaggio sui limiti del sindacato sulla motivazione dopo la riforma del 2012
art. 12 disp. prel. c.c.
richiamato per l'interpretazione della riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che si presenti formalmente come violazione di legge ma si risolva in una critica alla sufficienza o congruità della motivazione è inammissibile, salvo che ricorra una delle sole anomalie motivazionali rilevanti ai fini del "minimo costituzionale".
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata: è necessario censurare ciascun fondamento autonomo della pronuncia, non solo una parte della motivazione.
- In materia di previdenza complementare, la disciplina pattizia dei fondi preesistenti può essere letta alla luce della volontà negoziale e delle finalità di continuità della copertura previdenziale; ove la regolazione pattizia sia estesa anche a soggetti cessati prima della sua sottoscrizione, il giudice può valorizzare tale estensione e applicare analogicamente i criteri convenzionali al caso non espressamente previsto.
- La decisione secondo equità non può essere validamente censurata se la doglianza non incide sulla concreta ratio della pronuncia e si limita a contestare in astratto l'uso dell'equità senza confrontarsi con l'ulteriore e autonomo fondamento logico-giuridico della decisione.
- La portabilità delle posizioni nella previdenza complementare è letta in chiave ampia e funzionale alla tutela previdenziale, ma la sua applicazione concreta, nei fondi preesistenti, può richiedere criteri pattizi o analogici quando manchino parametri legali specifici per la quantificazione della posizione individuale.
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