Cassazione Civile, Ordinanza n. 33960/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° aprile 2009, dopo la cessazione del rapporto di lavoro nel marzo 2009, ma sosteneva di avere diritto alla retrodatazione della prestazione al 1° maggio 2004, data del compimento del sessantesimo anno di età. Assumeva di avere già maturato al 31 dicembre 1994 il requisito contributivo richiesto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 10, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, come sostituito dall'art. 11, comma 10, l. n. 537/1993, e che tale disposizione dovesse essere interpretata nel senso che, per conservare il regime previgente più favorevole, fosse sufficiente il solo requisito contributivo, senza necessità anche del requisito anagrafico né della cessazione del rapporto di lavoro. La Corte d'appello aveva però confermato il rigetto della domanda, ritenendo non applicabile il più favorevole regime previgente. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di legge con tre motivi, insistendo su un'interpretazione letterale della norma transitoria e sulla pretesa irrilevanza della cessazione del rapporto lavorativo ai fini dell'accesso alla pensione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, aderendo all'orientamento consolidato secondo cui la disciplina transitoria più favorevole si applica solo a chi, al 31 dicembre 1994, avesse già maturato l'intero diritto alla pensione di vecchiaia, e quindi non soltanto il requisito contributivo ma anche quello anagrafico. Ha inoltre ribadito che, per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il d.lgs. n. 503/1992 ha introdotto il requisito della cessazione del rapporto di lavoro, requisito distinto dalla disciplina del cumulo tra pensione e redditi da lavoro. Poiché nel caso concreto mancavano al 31 dicembre 1994 sia il requisito anagrafico sia la cessazione del rapporto di lavoro, la sentenza impugnata è stata ritenuta immune da censure. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e, secondo quanto indicato in dispositivo, risultano i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 10, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
Ai lavoratori, che alla data del 31 dicembre 1993 risultano già pensionati ovvero hanno maturato il diritto a pensionamento entro tale data e ne ottengano il trattamento nel corso del 1994, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa;
La norma transitoria tutela chi abbia già maturato il diritto a pensione entro la data di riferimento; per la pensione di vecchiaia ciò implica non solo il requisito contributivo, ma anche quello anagrafico, e quindi il completo perfezionamento del diritto alla data indicata.
art. 10, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
La conservazione del regime previgente più favorevole riguarda sia la disciplina del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, sia l'accesso alla pensione di vecchiaia, ma solo per chi abbia maturato i requisiti richiesti entro il termine previsto.
art. 11, comma 10, l. n. 537/1993
Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole;
Il riferimento ai requisiti contributivi non può essere isolato dalla struttura della pensione di vecchiaia, che presuppone anche il requisito anagrafico; la disposizione va letta in modo coordinato con la disciplina del pensionamento.
art. 1, comma 7, d.lgs. n. 503/1992
Il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro, introducendo un requisito ulteriore rispetto a quelli assicurativo-contributivo e anagrafico.
art. 2, comma 1, d.lgs. n. 503/1992
L'aumento del requisito contributivo a 20 anni conferma la necessaria correlazione tra contribuzione ed età pensionabile nella disciplina della pensione di vecchiaia.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 503/1992
Il regime transitorio per il periodo 1 gennaio 1993 - 31 dicembre 2000 mostra che il requisito contributivo varia in relazione all'anno di compimento dell'età pensionabile.
art. 38 Cost.
La cessazione del rapporto di lavoro è letta come presunzione di bisogno che giustifica l'erogazione della prestazione pensionistica; la prosecuzione dell'attività lavorativa e del relativo reddito esclude il bisogno che fonda la tutela previdenziale.
art. 3 Cost.
Non vi è violazione del principio di uguaglianza tra disciplina della cessazione del rapporto per accedere alla pensione e disciplina del cumulo tra pensione e redditi da lavoro, perché le situazioni regolate non sono omogenee.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La disciplina transitoria più favorevole in materia pensionistica si applica solo a chi abbia maturato, entro la data di riferimento, l'intero diritto alla pensione e non il solo requisito contributivo isolatamente considerato.
- Nella pensione di vecchiaia il requisito contributivo non può essere separato dal requisito anagrafico: il richiamo normativo ai contributi presuppone il raggiungimento dell'età pensionabile e quindi il completamento della fattispecie costitutiva del diritto.
- Il requisito della cessazione del rapporto di lavoro per il conseguimento della pensione di vecchiaia è autonomo rispetto alla disciplina del cumulo tra pensione e redditi da lavoro ed è giustificato dalla presunzione di bisogno posta a fondamento della prestazione previdenziale.
- Non è configurabile violazione dell'uguaglianza tra la disciplina di accesso alla pensione e quella del cumulo pensione-redditi, perché le due ipotesi regolano situazioni non omogenee.
- Quando la norma transitoria richiama i requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia, il suo ambito va interpretato in coerenza sistematica con l'intero assetto del pensionamento, non in modo meramente letterale e atomistico.
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