Cassazione Civile, Ordinanza n. 34062/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso e lo aveva condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Egli ha dedotto che la Corte non aveva considerato la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite per limiti reddituali, resa nella procura alle liti a margine del ricorso per cassazione e ribadita nelle conclusioni, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. L’ente intimato è rimasto senza difese nel procedimento. La domanda mirava quindi a eliminare l’errore materiale nella statuizione sulle spese, facendo valere che, in presenza della dichiarazione di esenzione ritualmente formulata, il ricorrente non era tenuto al pagamento delle spese di lite.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione dell’errore materiale. Ha rilevato che dagli atti risultava effettivamente la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. e che, per effetto di essa, il ricorrente non era tenuto al pagamento delle spese di lite. Ha quindi disposto la correzione dell’ordinanza precedente sia nella motivazione, sostituendo il riferimento alla regolazione delle spese con la formula "nulla sulle spese in quanto la parte ricorrente è esente ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.", sia nel dispositivo, sostituendo la condanna alle spese con la dichiarazione che la parte non è tenuta al pagamento delle spese. Non è stata liquidata alcuna spesa per il presente procedimento di correzione.
Norme richiamate
la dichiarazione di esenzione per limiti reddituali, se ritualmente resa, comporta che la parte non sia tenuta al pagamento delle spese di lite
in caso di omessa considerazione della dichiarazione di esenzione, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali
Cass. n. 14520 del 2021
richiamata a sostegno dell'ammissibilità della correzione dell'errore materiale per mancata considerazione dell'esenzione
Sez. Un. n. 16415 del 2018
richiamata per la nozione evoluta di errore materiale, con rilievo al principio di ragionevole durata del processo
Sez. Un. n. 9438 del 2002
richiamata per escludere la regolazione delle spese nel presente procedimento
Cass. n. 10203 del 2009
richiamata per escludere la regolazione delle spese nel presente procedimento
Cass. n. 21213 del 2013
richiamata per escludere la regolazione delle spese nel presente procedimento
Massime di principio
- Quando una decisione omette di considerare una dichiarazione ritualmente formulata di esenzione dal pagamento delle spese per limiti reddituali, l'omissione integra un errore materiale correggibile con gli artt. 287 e 288 c.p.c.
- La dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., se presente agli atti e ritualmente resa, impedisce la condanna della parte al pagamento delle spese di lite.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è utilizzabile anche per rettificare la statuizione sulle spese quando la difformità tra volontà decisoria e testo del provvedimento dipende da mera disattenzione materiale.
- La nozione di errore materiale va letta in modo non formalistico, valorizzando l'esigenza di economia processuale e la ragionevole durata del processo.
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