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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06232/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un operaio a tempo indeterminato, originariamente in servizio presso la Regione Puglia e poi collocato in un contesto di transito verso l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento del datore di lavoro e la condanna al pagamento, per il periodo maggio 2010 - 15 novembre 2015, di una somma a titolo di remunerazione delle ore impiegate per il tragitto casa-lavoro e ritorno, invocando le previsioni del CCNL di settore e del contratto integrativo regionale. I giudici di merito hanno accolto la domanda, ritenendo provato il transito del dipendente e applicabile la contrattazione collettiva privatistica per il trattamento economico. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) ha contestato che vi fosse stato un vero trasferimento del dipendente all'Agenzia, sostenendo che mancasse il provvedimento amministrativo necessario e che il lavoratore non avesse provato il transito; 2) ha censurato l'applicazione del CCNL privatistico e del CIRL, sostenendo che il rapporto fosse di pubblico impiego e che la materia fosse riservata alla legge statale; 3) ha ribadito che, essendo il rapporto pubblico, non era consentito attribuire l'indennità di percorrenza prevista dalla contrattazione di secondo livello privatistica; 4) ha infine dedotto la violazione di norme di finanza pubblica e ha sostenuto che l'art. 6 del d.lgs. n. 78/2010 avrebbe reso inefficaci le clausole contrattuali richiamate. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui mirava a una rivalutazione del fatto e delle prove, oltre che a far valere questioni nuove; ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo, ribadendo che, per gli operai forestali impiegati da amministrazioni pubbliche o enti pubblici regionali, la disciplina speciale consente l'applicazione del CCNL di diritto privato per il trattamento economico, senza che ciò escluda la natura pubblica del rapporto; ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, osservando che la norma invocata in tema di contenimento della spesa non si applica direttamente alle regioni ma opera come principio di coordinamento finanziario. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e sono state dichiarate le condizioni per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 12, commi 2, 3, 5, L.R. Puglia n. 3 del 2010

    La Corte ha valorizzato la disciplina regionale istitutiva dell'ARIF, distinguendo tra personale da trasferire e personale operaio cui si applica il CCNL di settore; ha ritenuto che la normativa speciale consenta il richiamo alla contrattazione privatistica per il trattamento economico degli operai forestali.

  • art. 31 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'assenza di trasferimento; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva, ritenendo il motivo inammissibile come censura di merito sulla prova del transito.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché, dietro il richiamo all'onere della prova, mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio e quindi a una rivisitazione del merito.

  • art. 54 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7/12/2010

    La Corte ha confermato che il CCNL è applicabile agli operai forestali dell'ente pubblico per gli aspetti economici del rapporto, incluso il rimborso/indennità di percorrenza oggetto di causa.

  • art. 23 CIRL Puglia del 5.10.2009 / 10.6.2014

    Richiamato quale fonte contrattuale di secondo livello per il trattamento economico; la Corte ne ha ritenuto non preclusa l'applicazione nel settore degli operai forestali pubblici.

  • art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

    La ricorrente l'ha invocato per sostenere la riserva statale in materia di ordinamento civile; la Corte ha respinto la censura, ritenendo compatibile la disciplina speciale con il lavoro pubblico contrattualizzato.

  • artt. 1, 2, 3, 40, 40-bis d.lgs. n. 165/2001

    La Corte ha chiarito che il rinvio alla contrattazione collettiva privatistica per gli operai forestali non contrasta con i principi del pubblico impiego contrattualizzato, trattandosi di settore speciale già tradizionalmente regolato in modo peculiare.

  • art. 7-bis d.l. n. 120 del 2021, conv. in l. n. 155 del 2021

    Richiamato come conferma normativa della perdurante possibilità di applicare contratti collettivi privatistici agli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti da amministrazioni pubbliche, nei limiti di spesa e con partecipazione di un rappresentante delle regioni al tavolo di contrattazione.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dalla Corte per affermare che, pur operando il CCNL di diritto privato per l'inquadramento e il trattamento economico, non può derivarne l'applicazione della disciplina sulle mansioni superiori propria del lavoro privatizzato, in quanto prevalgono le regole del pubblico impiego.

  • art. 6, comma 12, d.lgs. n. 78/2010

    La Corte ha escluso che la norma possa fondare direttamente l'inefficacia delle clausole contrattuali invocate, osservando che per le regioni essa non opera in via diretta ma come principio di coordinamento della finanza pubblica.

  • art. 6, comma 20, d.lgs. n. 78/2010

    È stato richiamato per affermare che le disposizioni di contenimento della spesa non si applicano direttamente alle regioni e agli enti del servizio sanitario nazionale, ma solo come principi di coordinamento finanziario.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ha ricondotto i motivi dedotti nei limiti del sindacato di legittimità, dichiarando inammissibili quelli che sollecitavano una diversa ricostruzione del fatto e delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei giudizi di legittimità, la censura che sotto l'apparente deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. mira in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove è inammissibile, perché attiene al merito e non alla regola di riparto dell'onere probatorio.
  • In presenza di una disciplina speciale che, per gli operai forestali alle dipendenze di amministrazioni pubbliche o enti pubblici regionali, richiami il CCNL di diritto privato per il trattamento economico, tale richiamo è compatibile con la natura pubblica del rapporto di lavoro e non comporta di per sé l'applicazione integrale del diritto comune del lavoro privatizzato.
  • La contrattazione collettiva privatistica applicabile agli operai forestali pubblici può regolare gli aspetti economici del rapporto, compresi emolumenti o rimborsi legati all'attività svolta, ma non trascina automaticamente istituti propri del lavoro privato incompatibili con il regime pubblicistico, come la disciplina delle mansioni superiori.
  • Le norme di contenimento della spesa pubblica che per le regioni hanno natura di principi di coordinamento finanziario non possono essere invocate, in modo automatico e diretto, per paralizzare clausole contrattuali o istituti retributivi previsti da discipline speciali di settore.
  • Quando la Corte di merito fonda l'accoglimento della domanda su un accertamento documentale del transito o dell'inquadramento del dipendente, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei documenti o a introdurre questioni fattuali nuove non affrontate nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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