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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06224/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a una lavoratrice al termine del periodo di prova, che la stessa ha impugnato chiedendone la declaratoria di nullità e il risarcimento del danno. In appello la domanda è stata respinta, perché la corte territoriale ha ritenuto provato che il recesso fosse fondato su una valutazione negativa reciproca del periodo di prova e non su un motivo illecito o ritorsivo; ha inoltre escluso il demansionamento, ritenendo che la lavoratrice fosse stata adibita alle mansioni di Controller per le quali era stata assunta, con strumenti e formazione adeguati. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: (1) violazione di norme sostanziali e dell’art. 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse trascurato il carattere determinante del motivo ritorsivo e avesse erroneamente cercato ulteriori motivi leciti del licenziamento; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, oltre a erronea valutazione delle prove testimoniali; (3) omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’interpretazione della mail inviata dalla lavoratrice; (4) violazione dell’art. 2103 c.c. e difetto di motivazione sul rigetto della domanda di demansionamento, assumendo che le testimonianze avessero dimostrato la dequalificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che tutti i motivi miravano, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Quanto al licenziamento asseritamente ritorsivo, ha richiamato il principio per cui il motivo illecito deve essere determinante ed esclusivo e ha rilevato che la corte territoriale si era conformata a tale criterio, accertando che la ragione del recesso non era meramente apparente o pretestuosa ma effettivamente collegata alla valutazione negativa dell’esperimento di prova. Anche sul vizio di motivazione, la Corte ha escluso la nullità, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione ampia e intellegibile sia sul recesso sia sul dedotto demansionamento. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2096 c.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione al licenziamento durante il periodo di prova; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene volta alla rivalutazione dei fatti.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi del recesso illegittimo; non è oggetto di autonoma applicazione in motivazione.

  • art. 1175 c.c.

    Invocato dalla ricorrente; il giudizio di legittimità è dichiarato inammissibile perché le censure mirano al riesame del fatto.

  • art. 1366 c.c.

    Richiamato nel primo motivo quale parametro interpretativo; la Corte non vi attribuisce specifica decisività.

  • art. 1345 c.c.

    Per il licenziamento ritorsivo il motivo illecito deve essere determinante ed esclusivo, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate; la Corte non affronta un tema di giusta causa, ma la censura resta assorbita nell'inammissibilità.

  • art. 4 L. n. 604 del 1966

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non sviluppa una autonoma interpretazione della norma.

  • art. 18 L. n. 300 del 1970

    Richiamato in relazione alla tutela contro il licenziamento nullo/ritorsivo; la verifica presuppone il previo accertamento dell'insussistenza della causale addotta.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per sostenere la prova presuntiva del motivo ritorsivo; la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a una nuova valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione sussiste solo se la motivazione manchi graficamente o sia incomprensibile al punto da non lasciare trasparire il percorso logico.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato con l'art. 132 c.p.c. quale parametro costituzionale della motivazione; la Corte esclude il vizio perché la sentenza di merito è ampiamente motivata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale per i motivi di ricorso, ma le censure vengono ricondotte a un improprio riesame del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullità della sentenza; la Corte esclude che vi fosse una reale motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma, non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione di merito, salvo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti consentiti.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato in relazione alla domanda di demansionamento; la Corte non accoglie la doglianza, ritenendo congrua la motivazione di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare i motivi di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • In tema di licenziamento asseritamente ritorsivo o nullo per motivo illecito, il motivo illecito deve essere determinante ed esclusivo: occorre che il recesso sia fondato unicamente su tale motivo e che la causale formalmente addotta risulti insussistente all'esito dell'accertamento giudiziale.
  • La deduzione di un vizio di motivazione è ammissibile solo nei limiti della mancanza grafica della motivazione, della sua assoluta incomprensibilità o dell'omesso esame di un fatto decisivo; non sono più proponibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
  • La prova del demansionamento o della ritorsività non può risolversi in un diverso apprezzamento delle deposizioni e degli altri elementi di causa rispetto a quello compiuto dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente intellegibile.
  • Nel licenziamento durante il periodo di prova, se il giudice di merito accerta che il recesso è effettivamente collegato alla valutazione negativa dell'esperimento e non a una ragione illecita meramente pretestuosa, la censura di nullità del licenziamento non può essere riesaminata in cassazione come questione di fatto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoDemansionamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaNullità

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