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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06215/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un avvocato, della decisione di merito che aveva respinto la domanda volta a far dichiarare illegittima l’iscrizione d’ufficio presso la Cassa forense e la conseguente pretesa di contributi non versati per gli anni 2004-2012. In appello era stato ritenuto che la pretesa contributiva non fosse prescritta per le annualità 2004 e 2005, perché il termine quinquennale avrebbe iniziato a decorrere dal 18.10.2010, data della prima comunicazione alla Cassa dei redditi prodotti in quei anni, e che vi fosse stata interruzione della prescrizione con richiesta di pagamento del 26.6.2005. Con il ricorso principale il professionista deduceva travisamento della prova, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 17, comma 1, ult. parte, e dell’art. 19, comma 2, della L. n. 576/1980, nonché dell’art. 3, commi 9 e 10, della L. n. 335/1995 e nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; sosteneva che la data della comunicazione dei redditi fosse 18.1.2010 e non 18.10.2010, con conseguente prescrizione delle annualità 2004 e 2005 e di quelle successive fino al 2008. Con il ricorso incidentale la Cassa sosteneva invece che la prescrizione dovesse essere decennale ai sensi dell’art. 66 della L. n. 247/2012, deducendo omesso esame di un punto decisivo e omessa applicazione della norma sopravvenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Quanto al ricorso principale, ha ritenuto che la censura investisse un mero errore percettivo sulla data di un documento, ossia un travisamento della prova che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, non è deducibile con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., dovendo invece essere fatto valere con revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., trattandosi di errore caduto su un fatto incontroverso e mai discusso in merito. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché proposto da parte totalmente vittoriosa nei gradi di merito e perché relativo a una questione rimasta assorbita in appello. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per soccombenza reciproca; inoltre è stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente principale per denunciare asserito travisamento della prova; la Corte non entra nel merito della violazione perché ritiene la censura inammissibile in cassazione, trattandosi di errore percettivo revocatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente principale per sostenere l’erronea valutazione del documento; la Corte qualifica però il vizio come errore percettivo sul fatto probatorio.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente principale per motivazione apparente; la censura è assorbita dalla qualificazione del vizio come errore di fatto non deducibile con ricorso per cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte afferma che il travisamento della prova, quando consiste in errore percettivo sul fatto probatorio in sé e non sulla sua valutazione logica, non è deducibile con ricorso per cassazione, ma con revocazione, salvo che il fatto probatorio fosse oggetto di controversia e la censura si collochi nei limiti dei nn. 4 o 5.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    È la norma indicata come rimedio corretto per l’errore di fatto derivante da erronea percezione della data di un documento, quando l’errore cade su un fatto incontroverso.

  • art. 17, comma 1, L. n. 576/1980

    Richiamato dal ricorrente principale in tema di obblighi contributivi forensi; la Corte non ne affronta il merito per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 19, comma 2, L. n. 576/1980

    Richiamato dal ricorrente principale in relazione alla pretesa contributiva della Cassa; non esaminato nel merito per inammissibilità.

  • art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995

    Richiamato dal ricorrente principale per la disciplina della prescrizione contributiva; la Corte non decide sul punto per ragioni processuali.

  • art. 66 L. n. 247/2012

    Invocato dalla Cassa nel ricorso incidentale per sostenere la prescrizione decennale; il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile, anche perché la questione era rimasta assorbita in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti, in conseguenza dell’inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova consistente in un errore percettivo sul contenuto o sulla data di un documento, quando cade su un fatto incontroverso, non è deducibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., ma deve essere fatto valere con revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.
  • Quando il fatto probatorio oggetto di asserito travisamento non è stato discusso tra le parti e la sentenza vi ha comunque fatto riferimento, il vizio resta nell’alveo dell’errore revocatorio e non può essere trasformato in motivo di legittimità.
  • Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa in appello è inammissibile se mira a censurare questioni rimaste assorbite o non decise nel merito dal giudice di secondo grado.
  • La deduzione di violazioni di norme sostanziali o processuali non consente di superare l’inammissibilità quando, in sostanza, la censura mira a ottenere una nuova valutazione di un errore percettivo sul fatto.
  • In caso di inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, la Corte può compensare le spese per soccombenza reciproca e deve dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte delle parti ricorrenti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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