Cassazione Civile, Ordinanza n. 06222/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice di ottenere dalla committente, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 nel testo anteriore alla novella del 2012, il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di lavoro svolto alle dipendenze dell'appaltatrice di servizi di logistica. La Corte d'appello, in sede di rinvio, aveva accolto la domanda ma aveva compensato integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, motivando la compensazione con la natura interpretativa e complessa della questione, con il non univoco quadro giurisprudenziale e con la particolarità dei profili di fatto e di diritto coinvolti. La lavoratrice ha quindi ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione integrale delle spese fosse illegittima in assenza dei presupposti di legge; con il secondo ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., assumendo la motivazione sul regime delle spese come apparente o mancante. La Suprema Corte ha trattato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, rilevando che la questione di diritto era stata oggetto di diversi orientamenti giurisprudenziali e che il mutamento giurisprudenziale su una questione dirimente può integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste per compensare le spese; ha quindi ritenuto congrua e sufficiente la motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la compensazione delle spese disposta dal giudice di merito, perché motivata con riferimento a un mutamento giurisprudenziale su questione dirimente, rientrante tra le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la deroga al criterio della soccombenza. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
nel testo precedente la novella apportata dal d.l. n. 5 del 2012 (convertito nella legge n. 35 del 2012)
Nel testo previgente, la solidarietà passiva del committente è stata oggetto di interpretazioni contrastanti quanto all'inclusione del trattamento di fine rapporto tra i trattamenti retributivi dovuti.
art. 91 c.p.c.
Regola della soccombenza per la liquidazione delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è ammessa in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate in motivazione.
art. 132 c.p.c.
È invocato quale parametro della sufficienza della motivazione; la Corte esclude che la motivazione sul punto spese fosse apparente o mancante.
art. 111 Cost.
È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento giudiziale; la Corte esclude la sua violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ricorrendone i presupposti processuali, comporta l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Corte cost. n. 77 del 2018
Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la compensazione delle spese anche in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.
Cass. n. 41360 del 2021
Il mutamento giurisprudenziale su questione dirimente può integrare una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite può essere giustificata, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., da un mutamento giurisprudenziale intervenuto su una questione dirimente, purché tale ragione sia esplicitamente indicata nella motivazione.
- La motivazione sulla compensazione delle spese non è apparente se il giudice di merito richiama in modo chiaro l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale e la complessità della questione trattata.
- Il sindacato di legittimità sulla regolazione delle spese non consente di sostituire la valutazione del giudice di merito quando questi abbia correttamente individuato e motivato gravi ed eccezionali ragioni.
- Nel testo previgente dell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, la ricostruzione dell'ambito della solidarietà del committente può avere dato luogo a orientamenti non univoci, rilevanti anche ai fini della regolazione delle spese.
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