Cassazione Civile, Ordinanza n. 06223/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda del dirigente scolastico. Ha inoltre compensato tra le parti le spese dell'intero processo, valorizzando il fatto che l'orientamento seguito è divenuto consolidato solo successivamente all'inizio del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguardava il diritto di un dirigente scolastico, inserito nei ruoli della dirigenza scolastica dall'1.9.2007 e assegnato dall'1.9.2011 al 31.8.2015 presso un istituto comprensivo di Parigi per svolgere compiti connessi alle attività scolastiche, a percepire anche per il servizio prestato all'estero la parte variabile della retribuzione di posizione, con conseguente domanda di restituzione delle somme trattenute. La Corte d'appello aveva ritenuto che tale voce retributiva facesse parte integrante della retribuzione prevista dal contratto collettivo, con natura pienamente retributiva, e quindi non potesse essere esclusa solo perché il servizio era stato svolto all'estero. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 48, comma 4, e 52 CCNL dirigenza scolastica 2006/2009 e dell'art. 658 d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che per i dirigenti scolastici all'estero la retribuzione di posizione è dovuta solo nella misura della parte fissa, mentre la parte variabile non è riconoscibile in base alla disciplina speciale applicabile; inoltre, secondo il ricorrente, la previsione contrattuale e quella legislativa non sarebbero in contrasto, perché per il personale all'estero gli istituti economici sono sì applicabili, ma nei limiti espressamente previsti.
Norme richiamate
art. 13 CCNL dirigenza scolastica 2006/2009
richiamato dal ricorrente come disposizione del contratto collettivo da coordinare con la disciplina della retribuzione di posizione per i dirigenti scolastici all'estero.
art. 48, comma 4, CCNL dirigenza scolastica 2006/2009
per i dirigenti scolastici all'estero prevede che la retribuzione di posizione sia corrisposta in misura pari alla sola parte fissa prevista dal contratto collettivo.
art. 52 CCNL dirigenza scolastica 2006/2009
richiamato nel motivo di ricorso come parte della disciplina contrattuale di riferimento.
considerato compatibile con la previsione contrattuale, nel senso che al personale scolastico all'estero competono stipendio e assegni fissi e continuativi, salvo diversa disposizione, oltre allo speciale assegno di sede.
indicato come disposizione corrispondente alla precedente disciplina del personale scolastico in servizio all'estero.
art. 31, comma 3, CCNL 7.8.2024
richiamato come sopravvenuto rinnovo contrattuale che, solo dall'anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore, riconosce ai dirigenti scolastici all'estero la retribuzione di posizione in godimento all'atto dell'assegnazione all'estero.
art. 140-bis disp. att. c.p.c.
richiamato per la riconvocazione del collegio e la decisione a distanza mediante collegamento audiovisivo.
Massime di principio
- La disciplina speciale del personale scolastico destinato all'estero può limitare la spettanza di voci retributive previste per il personale in servizio in Italia, quando la fonte normativa o contrattuale lo stabilisca espressamente.
- Quando il contratto collettivo applicabile ai dirigenti scolastici all'estero prevede che la retribuzione di posizione sia corrisposta in misura pari alla sola parte fissa, la parte variabile non è dovuta per il periodo di servizio all'estero.
- La previsione legislativa che riconosce al personale scolastico all'estero stipendio e assegni fissi e continuativi, salvo diversa disposizione, consente deroghe contrattuali speciali sulla misura di specifiche voci economiche.
- Se la causa non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, rigettando la domanda originaria.
- L'intervenuto consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale in epoca successiva all'inizio del giudizio può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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