Cassazione Civile, Ordinanza n. 06221/2025 del 09/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice assunta dopo il 7 marzo 2015 e adibita alla funzione di responsabile delle prenotazioni alberghiere è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo, nell'ambito di una riorganizzazione aziendale dichiarata come finalizzata a maggiore efficienza ed economicità di gestione. La Corte d'appello aveva ritenuto non provata la concreta riorganizzazione e, quindi, illegittimo il licenziamento, escludendo però che fosse ritorsivo; per la conseguente tutela aveva applicato l'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, con indennità di sei mensilità. La lavoratrice ha impugnato in cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il licenziamento fosse in realtà esclusivamente determinato dall'appartenenza della dipendente allo staff del direttore generale e quindi avesse natura ritorsiva; (2) falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, perché, se ritorsivo, il recesso avrebbe dovuto essere sanzionato con la tutela dell'art. 2 del medesimo decreto; (3) violazione di norme costituzionali e processuali e dell'art. 2697 c.c. per la motivazione ritenuta generica sulla quantificazione dell'indennità, osservando che il licenziamento era stato intimato per ragioni estranee alla lavoratrice e con modalità lesive della sua immagine professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la valutazione di merito che aveva escluso la natura ritorsiva del licenziamento in mancanza di ulteriori elementi, oltre alla valutazione negativa dell'operato aziendale e dello staff. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, perché dipendente dalla qualificazione del licenziamento come ritorsivo. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il terzo motivo: la disciplina sanzionatoria applicata dalla Corte d'appello era incisa dallo ius superveniens derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 128/2024, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015 nella parte in cui non prevede la reintegrazione quando è insussistente il fatto posto a base del giustificato motivo oggettivo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame del regime sanzionatorio e per le spese.
Norme richiamate
è la base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo.
viene richiamato per il riparto dell'onere della prova: il datore deve provare il giustificato motivo oggettivo; il lavoratore, se allega la ritorsività e il datore abbia fornito una prova almeno apparente del motivo, deve provare l'intento illecito unico e determinante.
sono evocati come parametri della censura sulla valutazione delle prove e sull'apprezzamento del materiale istruttorio.
definisce il giustificato motivo oggettivo come ragione inerente all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento.
pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso.
viene menzionato come regime sanzionatorio che la ricorrente riteneva applicabile in caso di licenziamento ritorsivo.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015
costituiva la disciplina applicata dalla Corte territoriale per la illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; la Cassazione dispone il rinvio per applicarla nella versione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 128/2024.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per la censura di motivazione della decisione sulla quantificazione dell'indennità.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 136 Cost.
richiamato per affermare che la declaratoria di incostituzionalità fa cessare l'efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
sentenza Corte cost. 16 luglio 2024, n. 128
ha dichiarato incostituzionale l'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015 nella parte in cui non prevede la tutela reintegratoria se è insussistente il fatto che giustifica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
richiamato per il rinvio ai precedenti giurisprudenziali conformi.
Massime di principio
- Per ottenere la declaratoria di nullità del licenziamento per motivo illecito o ritorsivo, l'intento ritorsivo del datore deve essere l'unica ragione determinante del recesso, anche in presenza di altri fatti astrattamente idonei a integrare un giustificato motivo o una giusta causa.
- L'allegazione della ritorsività non esonera il datore dall'onere di provare il giustificato motivo oggettivo; tuttavia, una volta offerta tale prova almeno apparentemente, spetta al lavoratore dimostrare l'intento ritorsivo, anche per presunzioni.
- L'accertata insussistenza del giustificato motivo oggettivo non basta, da sola, a fondare la ritorsività del licenziamento: servono ulteriori elementi, anche indiziari, che colleghino il recesso a una reazione illecita del datore all'esercizio di un diritto del lavoratore.
- La valutazione della sussistenza del motivo ritorsivo è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è sindacabile solo nei limiti del vizio di legittimità, non come rivalutazione del materiale probatorio.
- Quando interviene una pronuncia di incostituzionalità sulla disciplina sanzionatoria applicata dal giudice di merito e la questione resta sub iudice in appello o in cassazione, il giudice del rinvio deve applicare la norma come risultante dallo ius superveniens.
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