Cassazione Civile, Ordinanza n. 06219/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento emessa per crediti contributivi INPS, preceduta da un avviso di addebito dell'Istituto non opposto. In appello era stata respinta l'opposizione del debitore contro l'intimazione, ritenuta formalmente valida; era stata inoltre esclusa sia la dedotta decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999, perché da far valere contro l'avviso di addebito, sia la prescrizione del credito, ritenendo interruttiva la notifica dell'avviso di addebito eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) e (2) violazione dell'art. 30 L. n. 122/2010 per difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento; (3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999 non poteva essere opposta rispetto a un avviso di addebito mai conosciuto; (4) violazione/falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c. per nullità della notifica dell'avviso di addebito, mancanti le ricerche richieste dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo, assorbiti gli altri. Ha affermato che la notifica dell'avviso di addebito, ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943, comma 3, c.c., rileva come costituzione in mora e quindi come atto recettizio soggetto all'art. 1335 c.c.: ciò che conta è che l'atto sia pervenuto a conoscenza del destinatario, non solo che la notifica sia formalmente eseguita. Poiché era pacifico che l'avviso fosse stato notificato a un indirizzo presso il quale il destinatario non abitava più da anni e quindi non era mai pervenuto alla sua effettiva conoscenza, l'atto non poteva valere quale valido atto interruttivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
invocato per sostenere il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento; il motivo è rimasto assorbito
richiamato in relazione alla decadenza dalla riscossione; la Corte di merito l'aveva ritenuta eccepibile solo contro l'avviso di addebito, ma il relativo motivo è rimasto assorbito
la notifica nelle forme dell'irreperibilità assoluta non è stata ritenuta sufficiente, ai fini dell'interruzione della prescrizione, se l'atto non è pervenuto alla conoscenza del destinatario; inoltre la Corte richiama l'orientamento secondo cui sono necessarie effettive ricerche nel luogo di ultima residenza nota
la notifica dell'avviso di addebito è stata qualificata come costituzione in mora idonea a interrompere la prescrizione solo se l'atto giunge a conoscenza del destinatario
l'atto di costituzione in mora è trattato come atto recettizio, la cui conoscenza si presume solo se l'atto giunge all'indirizzo del destinatario
richiamato anche nel confronto con la giurisprudenza più recente, che esige ricerche effettive e loro specifica attestazione
Massime di principio
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'avviso di addebito o altro atto di costituzione in mora non rileva solo per la sua regolare notificazione formale, ma per la sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, trattandosi di atto recettizio.
- La notificazione eseguita nelle forme dell'art. 143 c.p.c. non è di per sé sufficiente a interrompere la prescrizione se l'atto non è comunque pervenuto alla conoscenza del destinatario, soprattutto quando sia pacifico che questi non risiedeva più all'indirizzo utilizzato.
- Quando la notificazione in irreperibilità assoluta è utilizzata per atti rilevanti ai fini prescrizionali, occorrono effettive ricerche nel luogo di ultima residenza nota e deve esserne dato espresso conto, non bastando mere risultanze anagrafiche.
- Se il motivo di ricorso relativo alla validità della notificazione interruttiva è accolto, i motivi concernenti decadenza e motivazione dell'atto possono restare assorbiti.
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