Cassazione Civile, Ordinanza n. 16406/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2017 con cui erano stati rideterminati tributi reddituali e IVA, oltre interessi e sanzioni. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso; in appello l'Ufficio aveva ottenuto l'accoglimento integrale. In Cassazione la società proponeva sette motivi: 1) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; 2) violazione delle norme sulla sottoscrizione dell'avviso e dell'atto di appello, anche alla luce della declaratoria di incostituzionalità richiamata dalla ricorrente; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè lo svolgimento diretto dell'attività educativa all'estero; 4) e 5) violazione/falsa applicazione delle norme IVA che prevedono l'esenzione per talune prestazioni didattiche ed educative e, in subordine, l'inapplicabilità del regime speciale delle agenzie di viaggio; 6) falsa applicazione della disciplina sulle perdite su cambi ai fini IRES e IRAP; 7) omessa pronuncia sulla deducibilità di costi per "acquisti diversi di servizi". L'Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, poi rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili il primo, secondo e sesto motivo, infondato il terzo, infondati il quarto e il quinto, e fondato il settimo. Ha quindi accolto il solo settimo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbito il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia. La decisione impugnata è stata cassata limitatamente alla questione sui costi per "acquisti diversi di servizi" e la causa è stata rinviata al giudice di merito per il relativo esame, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudicato esterno in materia IVA non opera in modo assoluto, ma è soggetto alla primazia del diritto unionale e rileva solo se riguardi elementi di fatto stabili o tendenzialmente permanenti, da verificare in relazione alla specifica annualità.
Il dedotto contrasto tra motivazione e dispositivo non ricorre quando la sentenza decide l'appello nel suo complesso ma omette di motivare adeguatamente su un punto; in tal caso il vizio va semmai prospettato come omessa motivazione.
Il vizio processuale invocato non è configurabile nei termini dedotti se la doglianza attiene in realtà al difetto di motivazione e non a un vero contrasto tra motivazione e dispositivo.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'ufficio o da funzionario delegato; la validità dell'atto non è inficiata dalla mancanza della qualifica dirigenziale del sottoscrittore, se questi appartiene all'ufficio e risulta delegato, e la nullità non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione se non dedotta tempestivamente.
artt. 10, 11 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario le contestazioni sugli atti devono essere tempestivamente dedotte nel giudizio di merito; la mancanza di specifica eccezione preclude l'esame in cassazione di vizi non prospettati prima.
Sono stati richiamati i diversi vizi denunciabili in cassazione, ma la Corte ha qualificato alcune censure come inammissibili perché miravano a ottenere una rivalutazione del merito o perché formulate sotto il vizio sbagliato.
art. 10 n. 20 d.P.R. n. 633 del 1972
L'esenzione IVA per attività didattiche ed educative non si applica quando, in fatto, l'attività concretamente svolta sia qualificabile come organizzazione di viaggi/turni turistici e non come prestazione educativa resa direttamente dal soggetto che invoca l'esenzione.
art. 10 n. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
La stessa regola di non applicabilità dell'esenzione vale quando il servizio è in realtà parte di un pacchetto organizzato di viaggi e prestazioni accessorie, con prevalenza della funzione di intermediazione turistica.
art. 74-ter d.P.R. n. 633 del 1972
Il regime speciale per agenzie di viaggio e organizzatori di giri turistici si applica quando il soggetto agisce in nome proprio e mette a disposizione un pacchetto di prestazioni acquistate da terzi; non si applica alle mere agenzie che agiscono unicamente quali intermediari, né quando l'attività non consista in un semplice mandato ma in un'organizzazione complessa di servizi.
La deducibilità delle perdite su cambi può essere negata ove la relativa voce sia ritenuta priva di adeguato supporto documentale; la relativa censura in cassazione non può tradursi in una rivalutazione del merito e delle prove.
Il principio dispositivo e la necessità di allegazione della parte sono richiamati con riferimento all'omessa pronuncia su una specifica domanda o eccezione.
La mancata decisione su una domanda o eccezione ritualmente proposta integra omessa pronuncia, vizio che comporta cassazione della sentenza sul punto.
art. 35 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario il giudice deve pronunciarsi su tutte le questioni devolute; la mancata trattazione di una specifica voce di costo costituisce omissione censurabile in cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudicato esterno su annualità diverse non preclude l'esame della controversia relativa a un altro periodo d'imposta, salvo che i fatti rilevanti abbiano natura stabile o tendenzialmente permanente; in materia IVA, inoltre, opera la primazia del diritto unionale.
- La nullità dell'atto tributario deve essere dedotta nei gradi di merito con specifici motivi di impugnazione; non è configurabile, di regola, come questione rilevabile d'ufficio per la prima volta in cassazione.
- Gli avvisi di accertamento e gli atti dell'Ufficio sono validi se sottoscritti da soggetto appartenente all'ufficio e legittimato, anche se privo della qualifica dirigenziale, quando la normativa di settore consenta la delega; l'assenza della qualifica non comporta automaticamente inesistenza dell'atto.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti, la valutazione delle prove o la qualificazione concreta dell'attività svolta sono inammissibili in cassazione se travestite da violazione di legge o vizio motivazionale.
- L'esenzione IVA per le prestazioni educative non si applica quando, all'esito dell'accertamento di merito, l'attività del contribuente consista nell'organizzazione di viaggi studio o gite turistiche mediante servizi acquistati da terzi, con pacchetto complesso e prezzo omnicomprensivo; in tal caso può trovare applicazione il regime speciale delle agenzie di viaggio.
- Quando il giudice di merito omette del tutto di esaminare una specifica domanda o eccezione devoluta, ricorre il vizio di omessa pronuncia, che impone la cassazione della sentenza limitatamente al punto non deciso.
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