Cassazione Civile, Ordinanza n. 24965/2022 del 19/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avviso di addebito aveva ingiunto a una avvocata il versamento dei contributi alla gestione separata per i redditi professionali conseguiti nell'anno 2009. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione ritenendo non dovuti i contributi perché il reddito professionale dell'anno era inferiore alla soglia di euro 5.000,00 e perché l'INPS non aveva provato l'esercizio abituale dell'attività. L'INPS ha ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di norme sulla gestione separata, sulla disciplina fiscale dei professionisti e sugli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che l'abitualità dell'attività emergeva da elementi presuntivi già acquisiti: iscrizione all'albo, titolarità di partita IVA e dichiarazione della professionista di svolgere attività libero-professionale in via esclusiva; secondo l'ente, non sarebbe stato necessario porre l'onere probatorio in capo all'INPS e la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non dovuti i contributi solo perché il reddito era sotto soglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte d'appello, che aveva applicato il principio secondo cui l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata sussiste per il professionista che produca redditi da attività abituale, anche se non esclusiva, e anche quando l'attività sia occasionale, purché il reddito superi la soglia di euro 5.000,00; inoltre, il requisito dell'abitualità va accertato in fatto sulla base di elementi presuntivi, ma la percezione di un reddito inferiore alla soglia può concorrere a escluderlo in concreto. Nel caso concreto, la statuizione di esenzione contributiva è stata ritenuta adeguatamente motivata sia per il reddito inferiore alla soglia sia per l'insufficienza degli elementi addotti dall'INPS a dimostrare ex ante l'abitualità della scelta professionale. La ricorrente è stata condannata anche alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
disciplina l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i soggetti che producono redditi derivanti da attività professionale abituale, nei limiti e con gli esoneri ricavabili dal sistema normativo.
art. 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011
richiamato dall'INPS a sostegno della disciplina contributiva applicabile alla professionista.
richiamato quale norma fiscale sui redditi di lavoro autonomo, utile alla qualificazione del reddito professionale.
art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003
individua la soglia di euro 5.000,00 richiamata come limite rilevante ai fini dell'obbligo contributivo alla gestione separata.
invocato per il riparto dell'onere della prova sull'abitualità dell'attività professionale.
invocato per censurare la valutazione del materiale probatorio acquisito in giudizio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
menzionato per la proposta definitoria in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
citato in relazione alla modifica dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di gestione separata, l'obbligo contributivo per il professionista iscritto ad albo non dipende soltanto dall'iscrizione formale o dalla titolarità della partita IVA, ma richiede l'accertamento dell'esercizio abituale dell'attività professionale.
- L'abitualità va valutata come scelta professionale ex ante e non può essere desunta automaticamente e solo ex post dall'ammontare del reddito prodotto; possono rilevare indizi presuntivi quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività.
- La percezione di un reddito professionale inferiore alla soglia di euro 5.000,00 non basta da sola a fondare l'obbligo contributivo e può costituire un elemento indiziario per escludere, in concreto, la sussistenza dell'abitualità.
- Quando il reddito prodotto non supera la soglia legale, spetta all'ente previdenziale fornire elementi idonei a dimostrare che l'attività era comunque esercitata abitualmente, secondo una valutazione complessiva delle risultanze di causa.
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