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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24965/2022 del 19/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un avviso di addebito aveva ingiunto a una avvocata il versamento dei contributi alla gestione separata per i redditi professionali conseguiti nell'anno 2009. I giudici di merito avevano accolto l'opposizione ritenendo non dovuti i contributi perché il reddito professionale dell'anno era inferiore alla soglia di euro 5.000,00 e perché l'INPS non aveva provato l'esercizio abituale dell'attività. L'INPS ha ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di norme sulla gestione separata, sulla disciplina fiscale dei professionisti e sugli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che l'abitualità dell'attività emergeva da elementi presuntivi già acquisiti: iscrizione all'albo, titolarità di partita IVA e dichiarazione della professionista di svolgere attività libero-professionale in via esclusiva; secondo l'ente, non sarebbe stato necessario porre l'onere probatorio in capo all'INPS e la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non dovuti i contributi solo perché il reddito era sotto soglia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il ragionamento della Corte d'appello, che aveva applicato il principio secondo cui l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata sussiste per il professionista che produca redditi da attività abituale, anche se non esclusiva, e anche quando l'attività sia occasionale, purché il reddito superi la soglia di euro 5.000,00; inoltre, il requisito dell'abitualità va accertato in fatto sulla base di elementi presuntivi, ma la percezione di un reddito inferiore alla soglia può concorrere a escluderlo in concreto. Nel caso concreto, la statuizione di esenzione contributiva è stata ritenuta adeguatamente motivata sia per il reddito inferiore alla soglia sia per l'insufficienza degli elementi addotti dall'INPS a dimostrare ex ante l'abitualità della scelta professionale. La ricorrente è stata condannata anche alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di gestione separata, l'obbligo contributivo per il professionista iscritto ad albo non dipende soltanto dall'iscrizione formale o dalla titolarità della partita IVA, ma richiede l'accertamento dell'esercizio abituale dell'attività professionale.
  • L'abitualità va valutata come scelta professionale ex ante e non può essere desunta automaticamente e solo ex post dall'ammontare del reddito prodotto; possono rilevare indizi presuntivi quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dell'attività.
  • La percezione di un reddito professionale inferiore alla soglia di euro 5.000,00 non basta da sola a fondare l'obbligo contributivo e può costituire un elemento indiziario per escludere, in concreto, la sussistenza dell'abitualità.
  • Quando il reddito prodotto non supera la soglia legale, spetta all'ente previdenziale fornire elementi idonei a dimostrare che l'attività era comunque esercitata abitualmente, secondo una valutazione complessiva delle risultanze di causa.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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