Cassazione Civile, Ordinanza n. 24969/2022 del 19/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla registrazione di un decreto ingiuntivo emesso su ricorso di una società che agiva quale procuratrice generale ad negotia di una cessionaria di credito, con conseguente liquidazione dell'imposta di registro sia sul decreto ingiuntivo sia sull'atto presupposto di cessione del credito. La società destinataria dell'avviso ha impugnato l'atto limitatamente alla pretesa relativa alla cessione del credito, sostenendo che non ricorressero i presupposti dell'enunciazione imponibile. La CTP ha accolto il ricorso ritenendo inapplicabile l'art. 22 d.P.R. 131/1986 per difetto di corrispondenza soggettiva tra l'atto enunciante e l'atto enunciato. La CTR ha confermato la decisione, affermando in sostanza che per enunciazione occorra un richiamo espresso e fedele del negozio e che l'imposta possa colpire anche il negozio enunciato secondo gli effetti che è idoneo a produrre. L'Agenzia delle Entrate ha proposto cinque motivi: primi due per mera apparenza della motivazione e omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR avrebbe deciso su profilo non pertinente; terzo per violazione dell'art. 22 d.P.R. 131/1986 e degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che, esclusa la debenza sull'atto enunciato, il giudice avrebbe dovuto comunque confermare la tassazione dell'atto enunciante; quarto per violazione dell'art. 22 d.P.R. 131/1986 e degli artt. 3 e 10 d.P.R. 633/1972 in relazione agli artt. 1260-1265 c.c., deducendo che non è necessaria una perfetta identità formale tra le parti dell'atto enunciante e di quello enunciato; quinto per violazione dell'art. 22 d.P.R. 131/1986 e degli artt. 1260-1265 c.c., sostenendo che nell'atto enunciante bastano elementi idonei a identificare la convenzione richiamata, senza necessità di riprodurne tutti gli elementi essenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ha rigettato il quarto motivo, ha dichiarato assorbito il quinto e ha accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha annullato l'avviso di liquidazione solo per la parte relativa all'imposta applicata sul contratto di cessione di credito posto a base del decreto ingiuntivo. Le spese di tutti i gradi sono state compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale.
Norme richiamate
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate...
L'applicazione dell'imposta sull'atto enunciato richiede identità soggettiva tra le parti dell'atto enunciante e quelle dell'atto enunciato; il richiamo contenuto in un decreto ingiuntivo ad una cessione di credito tra soggetti diversi dal debitore ingiunto non integra i presupposti dell'enunciazione imponibile.
È richiamato per affermare che tra gli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione rientra anche il decreto ingiuntivo.
È richiamato nel quadro della tassazione dell'atto giudiziario e dell'atto presupposto.
È menzionato in relazione alla sanzione pecuniaria dovuta se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso.
Il giudice di merito non può pronunciare oltre la domanda né attribuire più di quanto richiesto; la CTR ha errato confermando l'annullamento integrale dell'avviso quando la domanda del contribuente era limitata alla sola parte relativa alla cessione di credito.
È richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 112 c.p.c., ma la Corte valorizza soprattutto la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Sono evocati dalla ricorrente per la disciplina della cessione del credito, ma la Corte decide la questione sulla base del requisito soggettivo dell'art. 22 d.P.R. 131/1986.
Richiamato nel quarto motivo senza che la Corte lo assuma a fondamento della decisione.
Richiamato nel quarto motivo senza che la Corte lo assuma a fondamento della decisione.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro sull'enunciazione, l'atto contenente il richiamo e l'atto richiamato devono essere posti in essere tra le stesse parti; la mera presenza di una parte comune non basta se l'altro soggetto dell'atto enunciato è diverso da quello dell'atto enunciante.
- Quando il contribuente impugna l'avviso solo in parte, il giudice non può annullare integralmente la pretesa se ciò eccede il petitum, dovendo limitarsi alla sola frazione contestata.
- Nel sindacato di legittimità, la censura di motivazione o di omessa pronuncia è inammissibile se non si confronta con l'intera ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In tema di enunciazione di atti ai fini dell'imposta di registro, il richiamo contenuto in un provvedimento giudiziario può rilevare solo entro i limiti espressamente previsti dalla norma e non consente di superare il requisito dell'identità soggettiva.
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