Cassazione Civile, Ordinanza n. 24968/2022 del 19/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per il periodo d'imposta 2007, con cui l'Ufficio rettificava il reddito della società per maggiori rimanenze e recuperava a tassazione IRES e IRAP. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto per il rilievo che l'Amministrazione non avrebbe considerato le osservazioni svolte in sede di accertamento con adesione. In appello la CTR accoglieva solo in parte il gravame dell'Agenzia, ritenendo non computabili, ai fini delle rimanenze, alcuni importi riferiti a fatture per la vendita di tre porzioni di terreno. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione incomprensibile e insanabile contrasto tra dispositivo e parte motiva, in violazione dell'art. 156 c.p.c. e dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 218/1997, sostenendo che le osservazioni del contribuente erano state già considerate nella procedura di adesione; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 39, comma 2, e 32, commi 1, n. 2, e 7, d.P.R. 600/1973, per mancato esame della documentazione extracontabile reperita presso l'impresa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata incomprensibile nella parte in cui, dopo aver indicato l'accoglimento parziale dell'appello e dopo aver escluso alcuni importi dalle rimanenze, non chiariva come dovesse essere ricalcolata la pretesa residua, lasciando senza spiegazione la differenza tra l'importo complessivamente accertato e le somme considerate dalla CTR. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per vizio di motivazione e per incomprensibilità del decisum.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Viene invocato come parametro di ricorso per cassazione per nullità della sentenza impugnata.
art. 6, comma 2, d.lgs. 218/1997
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che le osservazioni del contribuente sarebbero state già valutate nella procedura di accertamento con adesione.
È richiamato con riguardo alla dedotta errata valutazione dell'onere della prova in relazione alla documentazione extracontabile.
art. 39, comma 2, d.P.R. 600/73
È richiamato in relazione al potere di accertamento fondato su elementi extracontabili e indiziari.
art. 32, commi 1, n. 2 e 7, d.P.R. 600/73
È richiamato in relazione all'utilizzabilità della documentazione e delle presunzioni nell'accertamento tributario.
Massime di principio
- La sentenza è nulla quando la motivazione non consente di comprendere con certezza la portata concreta della decisione e non rende intellegibile il rapporto tra le risultanze di fatto e il dispositivo.
- Il vizio di motivazione può emergere anche da un contrasto interno tra parte espositiva, motivazione e dispositivo, quando il giudice non chiarisce quali importi o quali capi della pretesa siano effettivamente confermati o annullati.
- Quando il giudice di merito accoglie solo in parte l'impugnazione dell'atto impositivo, deve indicare in modo chiaro il criterio di rideterminazione della pretesa residua, specie se l'importo finale non è ricostruibile dai dati numerici riportati in sentenza.
- L'accoglimento di un motivo di ricorso che attiene alla nullità della sentenza assorbe gli ulteriori motivi che presuppongono l'esame del merito della controversia.
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