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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24964/2022 del 19/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento relativo ai contributi dovuti alla gestione separata INPS sui redditi professionali percepiti nell'anno 2010 da un avvocato. La Corte d'appello aveva annullato l'avviso ritenendo, da un lato, che i redditi fossero inferiori alla soglia di euro 5.000,00 e che l'INPS non avesse provato l'abitualità dell'attività professionale; dall'altro, che il credito fosse prescritto, poiché il termine di pagamento era stato individuato al 16 giugno 2011 e il primo atto interruttivo prodotto risaliva al 6 luglio 2016, escludendo l'applicabilità del differimento al 6 luglio 2011 previsto dal d.P.C.M. 12 maggio 2011 per i soggetti estranei agli studi di settore. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 2935 c.c. e di varie disposizioni previdenziali e fiscali, sostenendo che alla contribuzione 2010 dovesse applicarsi la proroga al 6 luglio 2011 del termine di versamento; (2) violazione dell'art. 2, commi 26-31, l. 335/1995, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, dell'art. 53 d.P.R. 917/1986 e di norme processuali, assumendo che la prova dell'abitualità dell'attività risultasse già dagli atti e che, comunque, spettasse al professionista dimostrare l'occasionalità dell'attività, essendo tali elementi nella sua disponibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, in materia di gestione separata, l'obbligo contributivo per il professionista sorge quando vi sia esercizio abituale dell'attività, ancorché non esclusivo, e che tale requisito va accertato in fatto, con valorizzazione di presunzioni (iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione dell'attività), non potendo desumersi automaticamente dal solo dato reddituale; il reddito inferiore a euro 5.000,00 può al più costituire un indizio da valutare insieme agli altri elementi acquisiti, senza esonerare l'INPS dall'onere di provare l'abitualità. Il primo motivo, relativo al differimento del termine di versamento e alla decorrenza della prescrizione, è stato dichiarato assorbito. Non sono state liquidate spese in favore dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    invocato dall'INPS per sostenere che il termine di prescrizione decorresse secondo la corretta scadenza del versamento contributivo; la Corte non esamina nel merito il motivo perché assorbito dal rigetto del secondo.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    individua il presupposto dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i professionisti che percepiscano redditi da attività abituale.

  • art. 18, D.Lgs. n. 241/1997

    norma richiamata nel primo motivo in relazione alla disciplina dei versamenti contributivi e ai termini di scadenza.

  • art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435

    richiamato dall'INPS per sostenere la proroga del termine di pagamento della contribuzione.

  • D.P.C.M. 12 maggio 2011

    atto regolamentare evocato per il differimento al 6 luglio 2011 del termine di versamento; la Corte d'appello ne aveva escluso l'applicazione ai soggetti estranei agli studi di settore, questione rimasta assorbita.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    parametro processuale di formulazione dei motivi per violazione di legge.

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003

    richiamato per la soglia di euro 5.000,00 rilevante ai fini contributivi nella gestione separata.

  • art. 18, commi 11 e 12, D.L. n. 98/2011

    richiamato nel secondo motivo insieme alla disciplina dell'obbligo contributivo dei professionisti.

  • art. 53, D.P.R. n. 917/1986

    evocato in relazione ai redditi professionali rilevanti ai fini contributivi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dall'INPS per sostenere lo spostamento dell'onere di provare l'occasionalità in capo al professionista; la Corte conferma invece l'onere dell'ente di provare l'abitualità in fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione delle risultanze di causa e il riparto dell'onere probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nella materia della gestione separata INPS, l'obbligo contributivo per il professionista sorge se l'attività è esercitata in modo abituale, ancorché non esclusivo; il requisito va accertato in fatto sulla base di elementi presuntivi concreti e non può essere ricavato automaticamente dal solo ammontare del reddito.
  • Un reddito professionale inferiore alla soglia di euro 5.000,00 non esclude di per sé l'obbligo contributivo, ma costituisce soltanto un indizio da valutare insieme agli altri elementi del caso concreto, potendo servire anche a escludere in concreto l'abitualità.
  • Il dato dell'abitualità dell'attività professionale, quale presupposto dell'iscrizione alla gestione separata, va valutato come scelta ex ante del professionista e non come mera conseguenza ex post desumibile dal reddito prodotto.
  • In sede di legittimità, se il rigetto di un motivo rende superfluo l'esame del primo motivo, la censura residua resta assorbita.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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