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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24966/2022 del 19/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socia-amministratrice)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS aveva richiesto a una socia unica e amministratrice di s.r.l. il pagamento di contributi alla gestione commercianti, parametrati ai redditi conseguiti dalla società negli anni 2016, 2017 e 2018, per complessivi Euro 22.211,08. La destinataria aveva proposto opposizione, accolta in primo grado e poi confermata in appello, sostenendo l'insussistenza dell'obbligo contributivo perché non svolgeva attività lavorativa abituale nella società. In cassazione l'INPS deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 conv. in l. n. 438 del 1992, dell'art. 81 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 1344 c.c., censurando l'esclusione dalla base imponibile previdenziale degli utili non distribuiti della società, che a suo dire dovevano essere imputati al reddito della socia-amministratrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui, quando il socio di società di capitali non presta attività lavorativa in favore della società e svolge solo funzioni di amministratore, non sussiste l'obbligo contributivo alla gestione commercianti sui redditi derivanti dalla mera partecipazione societaria. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva accertato in fatto l'assenza di un abituale apporto lavorativo della socia all'attività d'impresa e la mancata distribuzione di utili nel periodo considerato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'INPS alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 conv. in l. 14 novembre 1992, n. 438

    La norma è richiamata dall'INPS a sostegno della pretesa contributiva, ma la Corte la ritiene non utile a sovvertire il principio per cui l'obbligo contributivo richiede effettiva attività lavorativa.

  • art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    È invocato dall'INPS per sostenere l'imponibilità di determinati redditi, ma la Corte richiama invece il diverso criterio di distinzione tra redditi d'impresa e redditi di capitale rilevante ai fini previdenziali.

  • art. 55 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    "totalità dei redditi d'impresa cosi come definita dalla disciplina fiscale"

    La base imponibile contributiva del lavoratore autonomo comprende i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale.

  • art. 44, lett. e, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Restano esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, se non accompagnati da prestazione di attività lavorativa.

  • art. 1344 c.c.

    È invocato nel motivo di ricorso, ma non assume rilievo decisivo nella ratio decidendi espressa dalla Corte.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione in camera di consiglio con proposta, senza incidenza sul merito della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il lavoratore autonomo iscritto a una gestione previdenziale deve assoggettare a contribuzione i redditi d'impresa derivanti dall'effettivo esercizio di attività imprenditoriale, ma non i redditi di capitale derivanti dalla sola partecipazione societaria.
  • L'obbligo contributivo nella gestione commercianti non sussiste quando il socio di società di capitali non presti attività lavorativa abituale e si limiti a rivestire la carica di amministratore.
  • L'accertamento in fatto circa l'effettivo svolgimento o meno di attività lavorativa da parte del socio è decisivo e, se congruamente motivato dal giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • La mera mancata distribuzione degli utili societari non basta, di per sé, a trasformare tali utili in reddito imponibile ai fini previdenziali del socio, in assenza di prestazione lavorativa.
  • In materia di gestione commercianti, la base imponibile contributiva va individuata secondo la natura reddituale sostanziale delle somme percepite, distinguendo redditi d'impresa e redditi di capitale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenzaBancario e finanziario
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