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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24970/2022 del 19/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di un atto di pignoramento di crediti e delle cartelle di pagamento sottostanti, riferiti a pretese dell’Agenzia delle Entrate e di un concessionario della riscossione. I giudici tributari di merito hanno dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo perché l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui il ricorso era stato notificato al concessionario riportava il solo nominativo del difensore e non anche quello della contribuente, ritenendo così impossibile verificare la riferibilità della ricezione alla parte ricorrente. In Cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 16, 20 e 22 del d.lgs. 546/1992 e vizio di motivazione, sostenendo che non esiste alcuna base normativa per dichiarare inammissibile il ricorso per la sola omissione del nome della parte nell’avviso di ricevimento, poiché il ricorso era stato effettivamente notificato e ricevuto; 2) violazione del diritto di difesa e del giusto processo, per avere la CTR frapposto un ostacolo privo di fondamento logico-giuridico all’esame del merito; 3) violazione dell’art. 36 del d.lgs. 546/1992 per motivazione meramente adesiva alla decisione di primo grado.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che la motivazione della CTR superava il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., e quindi non era nulla per motivazione apparente. Ha invece accolto il primo motivo, ritenendo che la notifica del ricorso fosse comunque avvenuta e che il contraddittorio fosse stato instaurato: l’indicazione nell’avviso di ricevimento del solo difensore, anziché anche della parte contribuente, non è prevista dalla legge come causa di inammissibilità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per l’esame del merito e per la liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 546/1992

    Le notificazioni nel processo tributario possono essere eseguite anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

  • art. 20 d.lgs. 546/1992

    Il ricorso tributario deve essere proposto mediante notificazione secondo le modalità previste dall’art. 16; la spedizione postale va effettuata in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

  • art. 22 d.lgs. 546/1992

    La Corte esclude che la disposizione sanzioni con l’inammissibilità l’omessa indicazione, nell’avviso di ricevimento, del nominativo della parte contribuente, quando risulti comunque che il ricorso sia stato notificato e ricevuto.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se supera il minimo costituzionale; non ricorre nullità quando la CTR espliciti, in modo chiaro, la ragione della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo nei casi estremi di mancanza assoluta, apparenza, contrasto irriducibile o incomprensibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto al minimo costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro del diritto di difesa, ma il motivo fondato è quello sulla non sanzionabilità in termini di inammissibilità.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato quale parametro del giusto processo, in relazione all’esigenza di una decisione di merito non preclusa da formalismi non previsti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione del ricorso è valida quando risulti che l’atto è stato effettivamente spedito e ricevuto dal destinatario; non può dichiararsi l’inammissibilità per irregolarità formali non espressamente sanzionate dalla legge.
  • Le cause di inammissibilità devono essere interpretate restrittivamente: in assenza di una specifica previsione normativa, l’omissione nell’avviso di ricevimento del nominativo della parte, se il ricorso è comunque identificabile e giunto a destinazione, non comporta l’invalidità della notificazione.
  • L’indicazione del solo difensore quale mittente nell’avviso di ricevimento non impedisce, di per sé, l’instaurazione del contraddittorio quando sia dimostrato che la spedizione riguarda il ricorso della parte e che il destinatario lo ha ricevuto.
  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione della sentenza è configurabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non basta una motivazione sintetica o aderente alla decisione di primo grado, purché sia intellegibile e renda percepibile la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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