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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24967/2022 del 19/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di iscrizione di ipoteca emesso nei confronti di una contribuente. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dall'agente della riscossione contro la decisione di primo grado, perché il gravame era stato introdotto tramite un avvocato del libero foro senza che fossero stati depositati: la dichiarazione di volontà di non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato; la dichiarazione di indisponibilità dell'Avvocatura; oppure l'atto generale recante i criteri giustificativi del ricorso a professionisti esterni. L'agente della riscossione ha ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 11 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 4-novies d.l. 34/2019 conv. in l. 58/2019, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere necessarie quelle formalità per la difesa tramite libero foro.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite e una precedente decisione della Sezione tributaria, ha affermato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro anche nei giudizi tributari senza dover depositare la delibera motivata prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. 1611/1933, né l'atto generale con i criteri di scelta, quando la controversia non ricade tra quelle riservate all'Avvocatura dello Stato in base alla convenzione, ovvero quando l'Avvocatura sia indisponibile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Calabria, in diversa composizione, affinché esamini nel merito l'appello dell'Agenzia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi la disciplina speciale richiamata dal comma 8 dell'art. 1 del d.l. 193/2016; l'ufficio dell'agente della riscossione sta in giudizio direttamente o tramite struttura territoriale, senza che ciò escluda la possibilità di avvalersi anche del libero foro secondo la disciplina primaria sopravvenuta.

  • art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l. 1 dicembre 2016, n. 225

    la norma prevede una facoltà alternativa di difesa: avvocatura dello Stato, avvocati del libero foro o dipendenti delegati; il ricorso al libero foro non è subordinato, in via generale, a formalità ulteriori quando la controversia non sia riservata all'Avvocatura convenzionale.

  • art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    la delibera motivata è necessaria solo nei casi in cui la controversia rientri tra quelle riservate all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e l'ente intenda comunque non avvalersene; non si applica nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura ad assumere il patrocinio.

  • art. 4-novies, comma 1, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in l. 28 giugno 2019, n. 58

    norma di interpretazione autentica che chiarisce ex tunc l'ambito di applicazione dell'art. 43, comma 4, r.d. 1611/1933, limitandolo ai soli casi di scelta di non avvalersi dell'Avvocatura nei giudizi a questa riservati su base convenzionale.

  • art. 4 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    richiamato come parametro di rispetto nella scelta degli avvocati del libero foro.

  • art. 17 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    richiamato come parametro di rispetto nella scelta degli avvocati del libero foro.

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può essere validamente rappresentata e difesa da avvocati del libero foro senza necessità di una specifica delibera motivata o di ulteriori attestazioni, salvo che la controversia rientri tra quelle riservate all'Avvocatura dello Stato in base alla convenzione e l'ente intenda discostarsene.
  • La delibera motivata prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. 1611/1933 opera in modo residuale e solo per le controversie convenzionalmente riservate all'Avvocatura, quando l'ente scelga comunque di non avvalersene; non è richiesta quando l'Avvocatura sia indisponibile ad assumere il patrocinio.
  • La norma di interpretazione autentica dell'art. 4-novies d.l. 34/2019 ha efficacia retroattiva e chiarisce che la disciplina limitativa della scelta difensiva non si estende ai casi di indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato.
  • Nel contenzioso tributario, il richiamo all'art. 11 d.lgs. 546/1992 non esclude l'applicazione della disciplina sopravvenuta sulla difesa tecnica dell'agente della riscossione, che resta caratterizzata da un sistema alternativo tra Avvocatura dello Stato, libero foro e dipendenti delegati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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