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Sentenza

Sentenza del 30/09/2020 n. 20826 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione di cartella di pagamento per IVA non versata relativa all'anno 2003 per complessivi euro 455.990,14 (compresi interessi e sanzioni). La ricorrente contestava la propria posizione di successore nel debito dopo la scissione (sostenendo responsabilità limitata al patrimonio netto a lei attribuito pari a euro 2.000), la legittimità della modalità di riscossione tramite cartella senza previa notifica di un avviso di accertamento, la produzione tardiva di documenti da parte dell'Ufficio in grado d'appello e la presenza di un codice fiscale diverso nell'atto di riscossione.

La decisione

la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. È confermata la responsabilità della società beneficiaria per i debiti IVA anteriori alla data di efficacia della scissione e la legittimità dell'azione esecutiva tramite cartella senza obbligo di ulteriori avvisi da parte dell'Amministrazione. Sono inoltre respinte le censure sul documento prodotto in appello e sull'errata indicazione del codice fiscale, ritenuta mero errore materiale. Condanna alle spese del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2506-quater c.c.

    disciplina della responsabilità successoria nella scissione: la società beneficiaria può essere chiamata a rispondere dei debiti della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione; la ricostruzione della CTR è stata ritenuta conforme, salvo eccezioni non tempestivamente dedotte.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente per contestare le modalità di accertamento/riscossione; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo e ha confermato la possibilità per l'Amministrazione di agire con la cartella per crediti anteriori senza oneri aggiuntivi.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato congiuntamente all'art. 36-bis per contestare la pretesa IVA; la Corte non ha ritenuto che ciò impedisca la riscossione tramite cartella nei confronti del successore.

  • art. 10 Statuto del contribuente

    invocato relativamente al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non fosse leso, poiché la beneficiaria era (o doveva essere) a conoscenza delle pendenze e poteva contestare in opposizione alla cartella.

  • art. 32 c.1 e art. 58 c.2 d.lgs. n. 546/1992

    norme processuali sul mezzo di impugnazione e sul procedimento d'appello; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa alla produzione del documento in appello e al presunto vizio procedurale.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato implicitamente: il divieto di introdurre nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso stretto; la produzione documentale in appello è ammessa e può costituire difesa della parte contumace in primo grado.

  • art. 12 c.3 d.P.R. n. 602/1973

    norma sulla notificazione degli atti di riscossione; la Corte ha ritenuto che un codice fiscale errato nell'atto non invalida la procedura se l'identificazione del contribuente non è compromessa.

  • art. 8 d.lgs. n. 32/2001

    richiamato dalla ricorrente nella censura formale sull'atto di riscossione; la Corte non ha accolto la tesi di nullità per errori materiali nell'indicazione del codice fiscale.

  • art. 7 d.lgs. n. 212/2000

    richiamato con riferimento alla tutela dei dati e formalità; non ha impedito la validità dell'atto di riscossione per mera discordanza del codice fiscale.

  • art. 18 comma 4 d.lgs. n. 546/1992

    principio affermato dalla giurisprudenza citata: omissione o inesattezza del codice fiscale non comporta inammissibilità del ricorso o invalidità dell'atto, essendo errore materiale se l'identità del contribuente rimane comunque determinabile.

Massime di principio

  • In caso di scissione societaria, la società beneficiaria può essere chiamata a rispondere solidalmente dei debiti tributari della società scissa per i periodi d'imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione; è quindi fondamentale valutare la pendenza dei debiti prima della scissione.
  • L'Amministrazione può validamente chiedere l'esazione dei tributi mediante cartella di pagamento senza obbligo di un ulteriore avviso di accertamento specifico nei confronti del successore: la cartella è strumento idoneo per escutere crediti erariali riferiti a periodi anteriori.
  • Le eccezioni sostanziali e le contestazioni sulla responsabilità derivante dalla scissione devono essere tempestivamente proposte nel primo grado di giudizio; questioni nuove sollevate per la prima volta in cassazione o in appello possono essere dichiarate inammissibili per mancata proposizione in primo grado.
  • La produzione di documenti in appello è generalmente ammessa e non costituisce di per sé vizio, in particolare quando serve a difesa della parte rimasta contumace in primo grado; il divieto riguarda principalmente nuove eccezioni in senso stretto.
  • Errori materiali nell'indicazione del codice fiscale o simili vizi formali non determinano automaticamente la nullità dell'atto di riscossione se l'identità del destinatario resta chiaramente desumibile; tuttavia, è opportuno segnalare e correggere tali errori tempestivamente.

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