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Sentenza

Sentenza del 30/09/2020 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Asti

In presenza di criticità rilevanti delle società cartiere, che hanno fatturato in capo alla società ricorrente, ed in assenza di prove fornite dal ricorrente le fatture sono oggettivamente inesistenti, con Indeducibilità dei costi ed indetraibilità dell'IVA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto fondate le contestazioni dell'Ufficio: le fatture sono state qualificate come oggettivamente inesistenti e, in assenza di prova contraria fornita dal ricorrente, è stata confermata l'indeducibilità dei costi e l'indetraibilità dell'IVA. L'accertamento è stato quindi integralmente (o sostanzialmente) confermato a favore dell'Amministrazione finanziaria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio ha contestato la deducibilità dei costi e la detraibilità dell'IVA relative a fatture emesse da soggetti caratterizzati come 'cartiere'. Dall'istruttoria e dal contraddittorio sono emerse numerose anomalie (mancata presentazione di dichiarazioni, mancati versamenti IVA, comportamento da evasore totale) tali da far ritenere inesistenti le operazioni sottostanti. Il ricorrente non ha prodotto prove idonee a dimostrare la reale effettuazione delle prestazioni/forniture indicate nelle fatture.

Norme richiamate

  • D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR)

    Le norme sul reddito d'impresa richiedono che i costi siano effettivamente inerenti e documentati da operazioni reali per essere deducibili; fatture riferite ad operazioni inesistenti non possono giustificare costi deducibili.

  • D.P.R. 633/1972 (legge IVA)

    La detrazione dell'IVA è subordinata all'esistenza di operazioni imponibili effettive e a documentazione veritiera: fatture emesse da 'cartiere' o relative ad operazioni inesistenti non danno diritto alla detrazione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione)

    La giurisprudenza consolidata accetta che, in presenza di elementi oggettivi e circostanziati che evidenziano l'inesistenza di operazioni e la natura 'cartiera' dei fornitori, l'Ufficio può disconoscere le fatture; compete al contribuente fornire prova contraria.

Massime di principio

  • Onere della prova: il contribuente deve provare la reale effettuazione delle operazioni indicate nelle fatture quando l'Ufficio dimostra elementi seri che ne pongono in dubbio l'esistenza.
  • Elementi indicativi di 'cartiera': mancata presentazione di dichiarazioni, mancati versamenti IVA, attività formalmente inesistenti, sospetto di evasione totale e assenza di struttura operativa rilevabile sono indizi che possono legittimare la qualificazione di società 'cartiera'.
  • Conseguenze pratiche: fatture riconosciute come oggettivamente inesistenti determinano l'indeducibilità dei costi ai fini delle imposte sul reddito e l'indetraibilità dell'IVA, con possibile recupero a tassazione e sanzioni accessorie.
  • Strategie difensive utili: conservare e produrre documentazione probatoria robusta (contratti, ordini, bolle, tracciabilità bancaria dei pagamenti, documentazione di consegna, corrispondenza commerciale, prove dell'effettiva utilità economica), dimostrare rapporti continuativi e relazioni commerciali credibili e verificabili.
  • Valutazione complessiva: le anomalie sulle controparti non implicano automaticamente colpa del ricorrente ma richiedono che il contribuente fornisca elementi di fatto che colleghino le fatture a operazioni reali e indipendenti dal comportamento fraudolento del fornitore.

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