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Sentenza

Sentenza del 30/09/2020 n. 20818 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso delle somme versate a titolo di addizionale provinciale sull'energia elettrica relative all'anno 2011, poiché non potevano essere compensate con i versamenti dell'anno successivo in ragione della soppressione del tributo dal 2012. L'Agenzia delle dogane aveva negato il rimborso; la CTP di Sondrio aveva accolto il ricorso della società; la CTR Lombardia aveva accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo invece l'istanza inammissibile per mancata comunicazione della domanda all'Agenzia delle entrate ai sensi della L. 29/12/1990 n. 428, art. 29, comma 4, e per sopraggiunta decadenza ai sensi del D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 (TUA), art. 14, comma 2. La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR su più motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha confermato il principio secondo cui la disciplina della L. n. 428/1990, art. 29, è omnicomprensiva e si applica ai rimborsi delle imposte di consumo (tra cui l'addizionale provinciale sulle accise dell'energia elettrica), siano essi fondati su diritto comunitario o solo su diritto nazionale. Ha poi stabilito che, quando la spesa ha concorso alla formazione del reddito d'impresa, la comunicazione della domanda di rimborso all'Agenzia delle entrate è prevista a pena di inammissibilità e tale comunicazione deve essere effettuata prima del provvedimento di diniego e comunque entro il termine decadenziale biennale previsto dal TUA, art. 14, comma 2. Poiché nel caso di specie la comunicazione all'Agenzia delle entrate è avvenuta tardivamente (dopo il diniego e oltre il termine biennale), l'istanza era inammissibile e il ricorso è stato respinto. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa.

Norme richiamate

  • Legge 29 dicembre 1990, n. 428, articolo 29

    La norma disciplina i rimborsi di diritti doganali e imposte di consumo sia quando siano incompatibili con norme comunitarie (c.2) sia quando derivino da errata applicazione di norme interne o assenza di disciplina valida (c.3). Il comma 4 impone la comunicazione, a pena di inammissibilità, all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi quando la spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa.

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise - TUA), articolo 14

    Prevede il termine decadenziale biennale per le domande di rimborso relative ad accise e tributi assimilati; tale termine si applica anche alle addizionali provinciali sulle accise sull'energia elettrica e va rispettato per la comunicazione all'Agenzia delle entrate.

  • Decreto Legge 29 novembre 1988, n. 511, articolo 6

    comma 3 (conv. con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20)

    Stabilisce che le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica seguono la disciplina delle accise e sono liquidate e riscosse con le stesse modalità, ragion per cui trovano applicazione le norme del TUA in tema di rimborsi e decadenze.

  • TUA, articolo 53

    Individua i soggetti obbligati (fornitori) alla liquidazione e riscossione delle accise; conferma la natura 'tributaria' delle addizionali come imposte di consumo.

  • TUA, articolo 56

    Norme integrative del regime delle accise; richiamata nella controversia in relazione all'ambito applicativo del TUA ai rimborsi.

  • Codice Civile, articolo 2697

    Principio sulla prova delle circostanze rilevanti: in tema di rimborsi, l'amministrazione non può presumere che l'onere sia trasferito ad altri soggetti, spettando la prova delle condizioni rilevanti.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, c. 17)

    Prevede l'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30/01/2013; la Corte ha disposto il versamento da parte della ricorrente.

  • Codice di procedura civile, articolo 360

    comma 1, nn. 3 e 4 (motivi di cassazione richiamati)

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha esaminato i motivi invocati (errata applicazione di norme e ultrapetizione/omessa motivazione) e li ha ritenuti infondati o non provati.

Massime di principio

  • Le domande di rimborso relative ad imposte di consumo (incluse le addizionali provinciali sull'energia elettrica) rientrano nella disciplina della L. n. 428/1990, art. 29, sia che il rimborso sia fondato su diritto comunitario sia che sia fondato su diritto nazionale.
  • Quando la spesa per imposte di consumo ha concorso alla formazione del reddito d'impresa, la comunicazione della domanda di rimborso all'Agenzia delle entrate è prescritta a pena di inammissibilità (art. 29, comma 4) e deve essere effettuata prima del provvedimento di diniego dell'Agenzia delle dogane.
  • La comunicazione all'Agenzia delle entrate deve rispettare anche il termine decadenziale biennale previsto dal TUA, art. 14, comma 2: la comunicazione intervenuta oltre tale termine (o dopo il diniego) rende l'istanza inammissibile.
  • La mancata comunicazione non è sanabile se effettuata dopo il termine di decadenza o dopo il diniego; tuttavia, se ancora nei termini decadenziali, l'istanza può essere riproposta con la corretta comunicazione.
  • Se le imposte sono state trasferite a terzi o è stata esercitata la rivalsa, occorre provarlo: l'amministrazione non può presumere il trasferimento dell'onere. Pertanto è necessario documentare gli effetti sul reddito d'impresa.
  • Pratica consigliata: inviare contestualmente la richiesta di rimborso sia all'Agenzia delle dogane (o autorità competente per le accise) sia all'Agenzia delle entrate, conservando le prove di invio, e verificare i termini decadenziali del TUA per evitare l'inammissibilità.

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