Sentenza del 30/09/2020 n. 2718 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Stralcio debiti fino a 1.000 euro - Estinzione del processo - Sua rilevabilità d'ufficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Verifica dell'operatività dell'annullamento/stralcio dei debiti fiscali previsto dall'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018 (c.d. stralcio dei debiti fino a €1.000) e della conseguente estinzione del processo tributario: in particolare se tale effetto sia automatico e se il giudice possa rilevarlo d'ufficio anche in assenza di istanza delle parti.
La decisione
La corte ha ritenuto che lo stralcio dei debiti previsto dall'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018 operi automaticamente quando sussistono le condizioni normative; pertanto il giudice può e deve verificare d'ufficio la ricorrenza di tali condizioni e, se accertate, dichiarare l'estinzione del processo rispetto ai debiti stralciati. Ne consegue la estinzione/archiviazione delle pretese relative ai debiti entro la soglia prevista e la rimozione degli effetti esecutivi riferiti a tali importi.
Norme richiamate
d.l. 119/2018 (decreto legge)
La norma dispone lo stralcio (annullamento) dei debiti fiscali sino a €1.000; la interpretazione data dalla sentenza è che l'effetto estintivo è automatico al verificarsi delle condizioni previste e può essere rilevato dal giudice d'ufficio nel processo tributario.
Massime di principio
- Lo stralcio previsto da art. 4, comma 1, d.l. 119/2018 opera automaticamente se sono soddisfatte le condizioni normative: il giudice può accertarlo anche d'ufficio.
- Il contribuente non è obbligato a chiedere sempre esplicitamente l'applicazione dello stralcio: il magistrato ha il potere/dovere di verificarne la sussistenza e dichiarare l'estinzione del giudizio per la parte interessata.
- Lo stralcio si applica solo ai debiti che rientrano nei presupposti normativi (soglia, periodo, tipologie di carichi): vanno quindi accertati importo, natura e data dei debiti.
- Se nel fascio di cartelle o atti impugnati convivono crediti stralciati e crediti non stralciati, l'estinzione opera solo per la porzione stralciata; il giudice deve distinguere e decidere conseguentemente.
- La rilevabilità d'ufficio tutela la celerità e l'economia del processo: evita decisioni su pretese ormai estinte e impedisce provvedimenti esecutivi non più fondati.
- In casi dubbi il giudice dovrà valutare documentazione probatoria (posizioni debitorie, elenchi amministrativi, date di riferimento) per accertare che ricorrano tutte le condizioni richieste dalla norma.
Testo integrale
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