Sentenza del 30/09/2020 n. 2717 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
L'irritualità della notifica a mezzo Pec. - Invio mezzo Pec della cartella di pagamento - Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per circa €16.495,18: (1) nullità/inesistenza della notifica via PEC in quanto l'allegato era un PDF non firmato digitalmente e quindi non un "documento informatico"; (2) nullità della cartella per omesso invio dell'avviso bonario/omesso contraddittorio preventivo ex art.6 co.5 Statuto del contribuente (e art.36 e 36-bis DPR 600/73).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello. Ha ritenuto regolare la notifica via PEC e che, comunque, eventuali irregolarità formali non comportano nullità quando l'atto ha raggiunto lo scopo della conoscenza del destinatario (richiamando Cass. 15/06/2021 n.16929 e altra giurisprudenza). Ha inoltre escluso l'obbligo generale del contraddittorio preventivo nel caso concreto (non si trattava di tributi "armonizzati" e non era prevista norma specifica) e ha rilevato che il contribuente non ha indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere in un contraddittorio. Condanna della C. L. srl al pagamento delle spese di questo grado pari a €1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
D.L. 31/05/2010 n.78, art. 38
Ha introdotto la possibilità di notifica via PEC nei confronti di imprese e professionisti; interpretata insieme al DPR n.68/2005 come disciplina di riferimento per la notifica di "documento informatico" via PEC.
D.P.R. 11/02/2005 n.68, art.3
Definisce la notificazione a mezzo PEC e il concetto di documento informatico utile per la notifica; la giurisprudenza ha ritenuto che anche un PDF o copia per immagini possa costituire documento informatico ai fini della notifica, salvo diversa prescrizione normativa.
D.lgs. 7/03/2005 n.82 (CAD), art.21 e art.23
Art.21: definizione e requisiti del documento informatico (integrità, immodificabilità ecc.). Art.23: efficacia probatoria delle copie per immagine se attestata la conformità; tuttavia la giurisprudenza ha precisato che la copia per immagine (PDF) notificata via PEC non necessita sempre di attestazione di conformità per ritenersi valida come notifica di cartella di pagamento.
D.P.R. 29/09/1973 n.602, art.25 e art.26 co.2
Art.25: modello della cartella e sue caratteristiche (intestazione, causale, codice) senza obbligo di sottoscrizione leggibile dell'esattore. Art.26 co.2: la notifica via PEC degli atti di riscossione è prevista; la ricevuta PEC prova invio e ricezione.
D.P.R. 17/07/1997 n.600, art.36 e art.36-bis
Norme che regolano i controlli sulle dichiarazioni (controlli automatici e formali) e le comunicazioni/avvisi derivanti da tali controlli; se dal controllo automatico emerge un risultato diverso dalla dichiarazione, è prevista una specifica comunicazione (avviso bonario) in taluni casi.
Legge 27/07/2000 n.212 (Statuto del contribuente), art.6 co.5
Prevede il principio del contraddittorio preventivo ma lo limita ai casi in cui sussistano "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"; la giurisprudenza interpreta questa norma come non impattante in modo assoluto su tutte le iscrizioni a ruolo derivanti da dichiarazioni.
Codice di procedura civile, art.156
Principio secondo cui la conoscenza dell'atto può sanare vizi di notifica quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo legale; richiamato per sostenere che l'irritualità non è necessariamente causa di nullità se la conoscenza è stata raggiunta.
Massime di principio
- La notifica di cartelle di pagamento via PEC è generalmente valida anche se l'allegato è in formato PDF non dotato di firma digitale: la giurisprudenza ammette sia il documento informatico nativo sia la copia per immagine in PDF notificata via PEC, salvo diversa prescrizione normativa.
- L'irritualità formale della notifica (mancata firma digitale, formato dell'allegato, ecc.) non determina automaticamente la nullità se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo della conoscenza del destinatario (art.156 c.p.c. e giurisprudenza di legittimità).
- L'obbligo del contraddittorio preventivo/avviso bonario non è assoluto: sussiste principalmente quando la normativa o la natura del tributo ("armonizzato") lo impongono, o quando vi sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; altrimenti la mancata attivazione non comporta automaticamente invalidità dell'atto.
- Per impugnare con successo una cartella per omissione del contraddittorio, il contribuente deve indicare concretamente le argomentazioni che avrebbe prodotto nel contraddittorio e dimostrare che tali argomentazioni avrebbero potuto incidere sulla decisione.
- In pratica, se si riceve una cartella via PEC: verificare la ricevuta/copia PEC (prova di ricezione), l'indirizzo PEC destinatario, il contenuto dell'allegato e se esistono vizi sostanziali procedurali o di merito; i vizi meramente formali relativi al formato dell'allegato sono oggi difficilmente idonei ad annullare la notifica salvo specifiche esigenze normative.
- La firma digitale sull'allegato aumenta la certezza probatoria dei documenti trasmessi, ma non è sempre richiesta dalla legge per la validità della notifica via PEC delle cartelle esattoriali.
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