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Sentenza

Sentenza del 30/09/2020 n. 2717 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

L'irritualità della notifica a mezzo Pec. - Invio mezzo Pec della cartella di pagamento - Conseguenze

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento per circa €16.495,18: (1) nullità/inesistenza della notifica via PEC in quanto l'allegato era un PDF non firmato digitalmente e quindi non un "documento informatico"; (2) nullità della cartella per omesso invio dell'avviso bonario/omesso contraddittorio preventivo ex art.6 co.5 Statuto del contribuente (e art.36 e 36-bis DPR 600/73).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello. Ha ritenuto regolare la notifica via PEC e che, comunque, eventuali irregolarità formali non comportano nullità quando l'atto ha raggiunto lo scopo della conoscenza del destinatario (richiamando Cass. 15/06/2021 n.16929 e altra giurisprudenza). Ha inoltre escluso l'obbligo generale del contraddittorio preventivo nel caso concreto (non si trattava di tributi "armonizzati" e non era prevista norma specifica) e ha rilevato che il contribuente non ha indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere in un contraddittorio. Condanna della C. L. srl al pagamento delle spese di questo grado pari a €1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.L. 31/05/2010 n.78, art. 38

    Ha introdotto la possibilità di notifica via PEC nei confronti di imprese e professionisti; interpretata insieme al DPR n.68/2005 come disciplina di riferimento per la notifica di "documento informatico" via PEC.

  • D.P.R. 11/02/2005 n.68, art.3

    Definisce la notificazione a mezzo PEC e il concetto di documento informatico utile per la notifica; la giurisprudenza ha ritenuto che anche un PDF o copia per immagini possa costituire documento informatico ai fini della notifica, salvo diversa prescrizione normativa.

  • D.lgs. 7/03/2005 n.82 (CAD), art.21 e art.23

    Art.21: definizione e requisiti del documento informatico (integrità, immodificabilità ecc.). Art.23: efficacia probatoria delle copie per immagine se attestata la conformità; tuttavia la giurisprudenza ha precisato che la copia per immagine (PDF) notificata via PEC non necessita sempre di attestazione di conformità per ritenersi valida come notifica di cartella di pagamento.

  • D.P.R. 29/09/1973 n.602, art.25 e art.26 co.2

    Art.25: modello della cartella e sue caratteristiche (intestazione, causale, codice) senza obbligo di sottoscrizione leggibile dell'esattore. Art.26 co.2: la notifica via PEC degli atti di riscossione è prevista; la ricevuta PEC prova invio e ricezione.

  • D.P.R. 17/07/1997 n.600, art.36 e art.36-bis

    Norme che regolano i controlli sulle dichiarazioni (controlli automatici e formali) e le comunicazioni/avvisi derivanti da tali controlli; se dal controllo automatico emerge un risultato diverso dalla dichiarazione, è prevista una specifica comunicazione (avviso bonario) in taluni casi.

  • Legge 27/07/2000 n.212 (Statuto del contribuente), art.6 co.5

    Prevede il principio del contraddittorio preventivo ma lo limita ai casi in cui sussistano "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"; la giurisprudenza interpreta questa norma come non impattante in modo assoluto su tutte le iscrizioni a ruolo derivanti da dichiarazioni.

  • Codice di procedura civile, art.156

    Principio secondo cui la conoscenza dell'atto può sanare vizi di notifica quando l'atto ha comunque raggiunto lo scopo legale; richiamato per sostenere che l'irritualità non è necessariamente causa di nullità se la conoscenza è stata raggiunta.

Massime di principio

  • La notifica di cartelle di pagamento via PEC è generalmente valida anche se l'allegato è in formato PDF non dotato di firma digitale: la giurisprudenza ammette sia il documento informatico nativo sia la copia per immagine in PDF notificata via PEC, salvo diversa prescrizione normativa.
  • L'irritualità formale della notifica (mancata firma digitale, formato dell'allegato, ecc.) non determina automaticamente la nullità se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo della conoscenza del destinatario (art.156 c.p.c. e giurisprudenza di legittimità).
  • L'obbligo del contraddittorio preventivo/avviso bonario non è assoluto: sussiste principalmente quando la normativa o la natura del tributo ("armonizzato") lo impongono, o quando vi sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; altrimenti la mancata attivazione non comporta automaticamente invalidità dell'atto.
  • Per impugnare con successo una cartella per omissione del contraddittorio, il contribuente deve indicare concretamente le argomentazioni che avrebbe prodotto nel contraddittorio e dimostrare che tali argomentazioni avrebbero potuto incidere sulla decisione.
  • In pratica, se si riceve una cartella via PEC: verificare la ricevuta/copia PEC (prova di ricezione), l'indirizzo PEC destinatario, il contenuto dell'allegato e se esistono vizi sostanziali procedurali o di merito; i vizi meramente formali relativi al formato dell'allegato sono oggi difficilmente idonei ad annullare la notifica salvo specifiche esigenze normative.
  • La firma digitale sull'allegato aumenta la certezza probatoria dei documenti trasmessi, ma non è sempre richiesta dalla legge per la validità della notifica via PEC delle cartelle esattoriali.

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