Cassazione Civile, Ordinanza n. 24784/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso; ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000 oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I proprietari di un immobile sito in Genova avevano presentato procedura DOCFA chiedendo l'attribuzione della categoria catastale A/2 con rendita inferiore. L'Ufficio, con avviso di accertamento, aveva rettificato il classamento attribuendo la categoria A/1 e una rendita più elevata. I contribuenti avevano impugnato l'atto deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso, ritenuto generico perché limitato a indicare la categoria catastale senza esplicitare elementi concreti e criteri della rettifica; con il secondo motivo avevano denunciato omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse considerato il confronto con altri immobili della stessa zona, di analoghe caratteristiche e classificati in A/2. La Cassazione ha esaminato il primo motivo alla luce della giurisprudenza sul DOCFA e ha rilevato che l'Ufficio si era sostanzialmente limitato a ripristinare il classamento originario dell'immobile, già A/1, a fronte di una proposta di declassamento basata su una diversa distribuzione interna degli spazi senza riduzione di superficie; ha inoltre osservato che il riferimento ad altri immobili della zona era estraneo alla consistenza e alle caratteristiche strutturali del bene. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme, essendo l'appello successivo all'11 settembre 2012 e non risultando che le decisioni di merito si fondassero su differenti ragioni di fatto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi; nel caso DOCFA la motivazione può ritenersi sufficiente quando l'Ufficio si limita a indicare dati oggettivi e classe attribuita, se non vengono disattesi i dati di fatto forniti dal contribuente.
Richiamato insieme alla disciplina sul procedimento amministrativo per sostenere il vizio di motivazione dell'avviso di classamento.
art. 2 del d.l. n. 16 del 1993
Norma posta a base della procedura DOCFA, descritta come procedura partecipata per l'attribuzione della rendita catastale.
Legge di conversione del d.l. n. 16 del 1993 richiamata per la disciplina della procedura DOCFA.
Richiamato quale fonte regolatrice della procedura DOCFA e del classamento catastale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla motivazione dell'avviso di classamento.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Invocato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata ritenuta inammissibile in presenza di doppia conforme.
Applicato per escludere il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado con le stesse ragioni di fatto.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012
Indicato come norma che rende applicabile al caso la disciplina della doppia conforme, poiché il giudizio di appello è stato introdotto dopo l'11 settembre 2012.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale effettuato sulla base della procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso di classamento è sufficiente, di regola, quando l'Ufficio indica i dati oggettivi e la classe attribuita, se non disattende i fatti dichiarati dal contribuente e la divergenza dipende da una valutazione tecnica sul valore economico del bene.
- Se l'Ufficio contesta gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente o introduce un diverso apprezzamento delle caratteristiche concrete dell'immobile, la motivazione dell'atto deve essere più analitica e specificare le differenze riscontrate, anche per consentire piena difesa e delimitare il contenzioso.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando opera la preclusione della c.d. doppia conforme e la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto.
- Ai fini del classamento, sono rilevanti le caratteristiche strutturali e oggettive dell'unità immobiliare; elementi estranei alla consistenza del bene, come la presenza in zona di altri immobili simili classificati diversamente, non sono di per sé decisivi per censurare il classamento attribuito.
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