Cassazione Civile, Ordinanza n. 29699/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio ha recuperato maggiore IRES ritenendo non spettante l'agevolazione cd. Tremonti Ambiente. La società aveva presentato una dichiarazione integrativa per il 2014 esponendo per la prima volta una perdita d'impresa asseritamente maturata nel 2010 in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la CTR del Piemonte ha accolto l'impugnazione dell'Ufficio: per una cartella ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado perché sottoscritto/presentato da soggetto privo del potere di rappresentanza; per l'altra ha ritenuto decaduta la società dal beneficio, poiché il procedimento diretto ad ottenere la detassazione sarebbe stato avviato solo dopo il 26 giugno 2012, data di abrogazione della disciplina agevolativa. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sul contenuto dell'atto introduttivo del giudizio tributario, sostenendo che l'indicazione di un ex legale rappresentante era un mero errore materiale e che la procura era stata rilasciata dal legale rappresentante effettivo, senza incertezza assoluta sulla legittimazione; (2) violazione della disciplina Tremonti Ambiente e della norma abrogatrice, oltre a nullità per motivazione apparente, sostenendo che ai fini dell'avvio del procedimento rileva l'effettiva realizzazione dell'investimento/opera e non l'inizio di ulteriori attività amministrative, e che gli investimenti erano già stati effettuati prima dell'abrogazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha accolto il secondo motivo nei limiti di quanto ritenuto fondato, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sul primo profilo ha affermato che la CTR non poteva limitarsi a rilevare l'asserito difetto di rappresentanza senza verificare se l'errore sull'indicazione del legale rappresentante integrasse una vera incertezza assoluta. Sul secondo profilo ha escluso la nullità per motivazione apparente, ma ha ritenuto errata in diritto la tesi della CTR sulla decadenza, ribadendo che, in tema di Tremonti Ambiente, l'avvio del procedimento coincide con l'inizio della realizzazione dell'opera e con l'effettivo sostenimento dei costi direttamente imputabili all'investimento; siccome tali investimenti risultavano già effettuati alla data di abrogazione, la questione va riesaminata dal giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
indica il controllo formale a seguito del quale l'Ufficio ha emesso le cartelle di pagamento per il recupero dell'IRES.
art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000
disciplina l'agevolazione cd. Tremonti Ambiente, consistente nella detassazione degli investimenti ambientali effettuati dalle imprese.
art. 23, comma 11, d.l. n. 83/2012
prevede l'abrogazione della disciplina agevolativa, facendo salvi i procedimenti avviati anteriormente alla sua entrata in vigore.
art. 23, comma 7, d.l. n. 83/2012
norma abrogatrice della disciplina Tremonti Ambiente, richiamata dalla Corte nel ricostruire il regime transitorio.
l'assenza o l'erroneità dei dati sul legale rappresentante determina inammissibilità dell'atto solo se genera incertezza assoluta sulla individuazione del soggetto che agisce.
richiamato dalla ricorrente in combinazione con l'art. 18 del processo tributario per contestare la declaratoria di inammissibilità.
artt. 1367, 1419, 1420 e 1446 c.c.
richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'errore materiale nella indicazione del legale rappresentante.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
dedotto per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
richiamato come norma violata in relazione alla motivazione della sentenza.
richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.
utilizzato per individuare il momento di effettiva imputazione e sostenimento dei costi direttamente riferibili all'investimento.
richiamato dalla Corte per la corretta imputazione a reddito dei costi/investimenti.
richiamato per riferire il momento di affronto dei costi direttamente imputabili al prodotto/opera.
art. 111, comma 6, Cost.
evocato come parametro costituzionale del minimo costituzionale della motivazione.
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato per la riformulazione del vizio motivazionale nel giudizio di legittimità.
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83/2012.
Cass., Sez. U., n. 8053/2014
richiamata per definire i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione e il concetto di motivazione apparente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'erronea indicazione del legale rappresentante dell'ente ricorrente non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'atto introduttivo: la sanzione opera solo quando l'errore determini un'incertezza assoluta sull'identificazione del soggetto che propone il ricorso.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, il giudice deve verificare in concreto se dagli atti emerga comunque chi abbia conferito la procura e quale sia il reale rappresentante dell'ente; non è sufficiente un rilievo meramente formale del difetto di rappresentanza.
- Nel sindacato di legittimità, la motivazione è censurabile come 'apparente' solo quando, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere la ratio decidendi; non è invece deducibile il semplice difetto di sufficienza o condivisibilità della motivazione.
- In tema di agevolazione cd. Tremonti Ambiente, il 'procedimento avviato' rilevante ai fini della salvezza dopo l'abrogazione coincide con l'inizio della realizzazione dell'opera o dell'investimento, cioè con il sostenimento dei costi direttamente imputabili al bene/opera, e non con le successive formalità amministrative o dichiarative.
- Quando la norma transitoria salva i procedimenti già avviati, la verifica deve essere compiuta guardando al momento sostanziale di insorgenza dell'investimento agevolato, non al solo momento finale della richiesta fiscale.
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