Cassazione Civile, Ordinanza n. 29603/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una catena di garanzie collegate a un contratto di fornitura: una società fornitrice aveva emesso una garanzia di esecuzione, poi escussa dal committente estero per asserito inadempimento; una banca aveva pagato la controgaranzia e aveva quindi escusso una garanzia pubblica rilasciata dalla società ricorrente. Quest'ultima, dopo aver corrisposto alla banca l'importo di oltre quattro milioni di dollari, chiese l'ammissione al passivo del fallimento della società fornitrice per il corrispondente credito, in via privilegiata. Il giudice delegato non ammise il credito ritenendo applicabile la disciplina dell'art. 61 e 62 l. fall. e negando il privilegio invocato. Il tribunale respinse l'opposizione ritenendo decisiva la mancata prova del pagamento, osservando che la quietanza e surroga prodotta non era correttamente riferibile al pagamento dedotto e che il documento di dettaglio movimenti non consentiva di collegarlo alla specifica operazione. Nel ricorso per cassazione la società garante dedusse: violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il pagamento fosse non contestato e addirittura riconosciuto nel progetto di stato passivo; nullità per violazione del giudicato ex art. 96 l. fall., assumendo che l'accertamento del pagamento fosse coperto da giudicato interno perché non impugnato; ultrapetizione e violazione degli artt. 112 e 99, comma 7, c.p.c., perché la procedura avrebbe sollevato tardivamente e solo in note scritte l'eccezione sul difetto di prova del pagamento; errata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale. La Corte ha ritenuto fondati i motivi, precisando che il pagamento da parte del garante escusso non costituisce fatto costitutivo del diritto all'insinuazione; rileva invece il rilascio della garanzia e l'inadempimento del debitore principale con conseguente escussione della garanzia intermedia. Poiché nel caso concreto era incontestato il rilascio della controgaranzia e risultava che la banca avesse pagato ed escusso la garanzia pubblica, non occorreva altro ai fini della domanda di ammissione al passivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto del Tribunale di Milano e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione perché riesamini la domanda di insinuazione al passivo attenendosi al principio secondo cui, per il credito del garante/controgarante, il fatto costitutivo non è la prova del pagamento effettuato al beneficiario finale, ma il rilascio della garanzia e l'inadempimento del debitore principale; il giudice del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
viene richiamato per i motivi di nullità della decisione per asserita violazione del giudicato e ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
viene richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo e per l'errata valutazione della prova.
art. 115 c.p.c.
la ricorrente invoca il principio di non contestazione; la Corte ricorda che i motivi contestavano un accertamento di fatto del tribunale e che ciò impediva il formarsi del giudicato interno sul punto.
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte accoglie il ricorso sul rilievo che il tribunale aveva posto un fatto non costitutivo come decisivo.
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione al dedotto vizio di ultrapetizione.
art. 99, comma 7, c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta tardività e inammissibilità delle eccezioni della curatela nel giudizio di opposizione.
art. 96 l. fall.
richiamato come norma sul procedimento di verifica e sulle conseguenze del mancato reclamo/impugnazione del provvedimento del giudice delegato.
art. 61 l. fall.
richiamato dal giudice delegato per affermare l'inesigibilità del credito del garante escusso prima del completo soddisfacimento del creditore.
art. 62 l. fall.
richiamato dal giudice delegato nel medesimo quadro di disciplina del regresso del garante.
art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998
invocato per il privilegio speciale, ma ritenuto non riconoscibile dal giudice delegato nella fattispecie concreta.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice può individuare d'ufficio i profili di diritto rilevanti, purché sul punto non si sia formato giudicato interno.
- Ai fini dell'ammissione al passivo del garante o controgarante escusso, il fatto costitutivo del credito non è la prova del pagamento eseguito nei confronti del beneficiario finale, ma il rilascio della garanzia e l'inadempimento del debitore principale che ha determinato l'escussione della garanzia.
- Se è incontestato il rilascio della garanzia e risulta l'escussione conseguente all'inadempimento dell'obbligato principale, non occorre un'ulteriore dimostrazione del pagamento come elemento costitutivo della domanda di insinuazione.
- La semplice contestazione della ricostruzione probatoria adottata dal tribunale impedisce di ritenere formato un giudicato interno sul punto accertato e consente la censura in cassazione.
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