Cassazione Civile, Ordinanza n. 29597/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva presentato domanda tardiva di insinuazione al passivo del fallimento per un credito di euro 171.740,80, corrispondente a quanto pagato alla banca finanziatrice in seguito all'escussione della garanzia prestata a favore della debitrice e controgarantita da Medio Credito Centrale. Il giudice delegato aveva respinto la domanda, ritenendo non provata l'operatività della ricorrente nell'ambito della disciplina speciale richiamata e, comunque, che la somma fosse già stata ricevuta dalla ricorrente dalla controgarante. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo, affermando che il soggetto legittimato a surrogarsi nei diritti della banca soddisfatta, e quindi a far valere il privilegio speciale previsto dalla normativa di settore, era Medio Credito Centrale quale ente controgarante e avente diritto alla restituzione, non la ricorrente che aveva già ricevuto integralmente la provvista dalla controgarante. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2, comma 100, lett. a), l. 662/1996, sostenendo che, quale intermediario tra banca e Fondo di garanzia PMI, era tenuta e legittimata, secondo le disposizioni operative del Fondo, a promuovere le azioni di recupero del credito e dunque anche a proporre l'insinuazione al passivo; 2) violazione dell'art. 8-bis d.l. 3/2015, conv. in l. 33/2015, per non averle riconosciuto il privilegio, una volta accertata la legittimazione all'insinuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della decisione impugnata: il tribunale aveva fondato il rigetto sulla carenza di legittimazione della ricorrente, poiché il soggetto surrogato nei diritti del creditore era Medio Credito Centrale, unico legittimato a chiedere il privilegio previsto dalla disciplina speciale, mentre la ricorrente aveva già ricevuto dalla controgarante le somme versate alla banca. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Conseguentemente il ricorso è stato integralmente dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del fallimento; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 100, lett. a), l. 662/1996
richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina del Fondo di garanzia PMI e i compiti dell'intermediario nelle azioni di recupero; la Corte non ne compie una lettura autonoma perché rileva solo che la censura non incide sulla ratio della decisione impugnata.
art. 8-bis d.l. 3/2015 conv. in l. 33/2015
la prelazione speciale spetta al soggetto legittimato a surrogarsi nelle ragioni del creditore soddisfatto secondo la disciplina di settore; nel caso concreto il tribunale ha ritenuto che tale soggetto fosse Medio Credito Centrale e non la ricorrente.
norma richiamata quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato per il collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi della pronuncia impugnata, limitandosi a riproporre argomenti astratti o diversi da quelli posti a fondamento del rigetto.
- Quando una disciplina speciale riconnette la legittimazione a far valere una prelazione o a esercitare la surroga a un determinato soggetto della filiera di garanzia, la legittimazione non può essere ricostruita in base ai soli rapporti interni tra garante e controgarante se la somma è già stata integralmente ricevuta dal soggetto che agisce.
- Il privilegio o la prelazione speciale possono essere fatti valere solo dal soggetto che, secondo la normativa settoriale, sia effettivamente titolare del potere di surroga verso il debitore fallito; la mera qualità di intermediario o garante non è sufficiente se il credito è già stato soddisfatto dalla controgaranzia.
- La deduzione di violazione di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c. richiede che il motivo individui la regola giuridica effettivamente applicata dal giudice di merito e ne contesti puntualmente l'erronea applicazione, non essendo sufficiente una generica affermazione dell'astratta operatività della disciplina invocata.
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