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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29599/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

Nel passivo del fallimento di una società erano stati già insinuati, da una banca finanziatrice, i crediti derivanti da tre finanziamenti erogati alla debitrice e garantiti all'80% dal Fondo di garanzia per le PMI gestito da MCC. A seguito del parziale inadempimento della debitrice e dell'apertura della procedura fallimentare, la banca aveva escusso la garanzia; MCC aveva pagato alla banca la quota garantita e, in surroga legale ex art. 1203 c.c., si era attivato il recupero coattivo mediante iscrizione a ruolo, con conseguente domanda di ammissione al passivo per l'importo di euro 120.077,54. Il giudice delegato e poi il Tribunale avevano negato l'ammissione, ritenendo che il regresso/surroga presupponesse l'integrale soddisfacimento del creditore originario e che l'ulteriore insinuazione avrebbe duplicato il credito già ammesso in favore della banca. Con il ricorso per cassazione l'agente della riscossione ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 9 d.lgs. 123/1998, 1203 c.c., 61 e 62 l. fall. e 24, comma 33, l. 449/1997, sostenendo che il credito da recupero del Fondo è autonomo, sorge con l'escussione della garanzia, il Fondo non è coobbligato solidale del debitore, e la sua surroga non richiede che il credito residuo della banca sia integralmente estinto, dovendosi eventualmente rettificare lo stato passivo in caso di mancata riduzione dell'insinuazione originaria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato il decreto del Tribunale di Busto Arsizio e ha rinviato al medesimo Tribunale in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione afferma che il gestore del Fondo di garanzia per le PMI, una volta pagata la banca finanziatrice nei limiti della garanzia diretta, acquista per surrogazione legale il diritto di recupero verso l'impresa beneficiaria e può insinuarsi al passivo fallimentare senza che operi il limite dell'art. 61, comma 2, l. fall., perché il Fondo non è coobbligato solidale del debitore principale ma garantisce la banca e il relativo credito. La circostanza che la banca non abbia ridotto il proprio credito ammesso non preclude di per sé la surrogazione del Fondo, né rende applicabile un divieto di duplicazione fondato sulla disciplina del regresso tra coobbligati falliti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il vizio dedotto nel secondo motivo, poi assorbito.

  • art. 98 l. fall.

    Richiamato per l'opposizione allo stato passivo.

  • art. 99 l. fall.

    Richiamato per l'opposizione allo stato passivo.

  • art. 61, comma 2, l. fall.

    "il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia soddisfatto integralmente"

    La Corte ne esclude l'applicazione alla garanzia del Fondo, perché il Fondo non è coobbligato solidale del debitore fallito.

  • art. 62 l. fall.

    Richiamato nel ricorso come norma violata, ma non decisivo nella ratio.

  • art. 1203 c.c.

    Fondamento della surrogazione legale del Fondo nel credito della banca dopo il pagamento della quota garantita.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato per escludere la solidarietà tra Fondo e debitore principale.

  • art. 1 d.lgs. 123/1998

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme che disciplinano l'intervento pubblico di sostegno.

  • art. 9 d.lgs. 123/1998

    Disciplina il privilegio e il recupero mediante iscrizione a ruolo dei crediti nascenti dai finanziamenti/interventi pubblici, estendendosi anche alla fase successiva di gestione del rapporto di credito.

  • art. 24, comma 33, l. 449/1997

    Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme invocate.

  • art. 2, comma 100, l. 662/1996

    "assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese"

    Serve a qualificare la funzione pubblicistica del Fondo, che garantisce il credito della banca e non l'obbligazione della PMI.

  • art. 2, D.M. 20 giugno 2005

    Richiamato per descrivere natura, misura e funzionamento della garanzia diretta del Fondo e la surroga legale in caso di pagamento.

  • art. 67 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    Richiamato quale modello procedurale per il recupero mediante iscrizione a ruolo.

  • art. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Richiamato quale norma sostitutiva della procedura esattoriale per il recupero.

  • art. 2751-bis c.c.

    Richiamato come limite all'ordine di preferenza del credito ex art. 9 d.lgs. 123/1998.

Massime di principio

  • Il gestore del Fondo di garanzia per le PMI non assume la posizione di coobbligato solidale del debitore finanziato, perché la garanzia è prestata a favore della banca finanziatrice e ha ad oggetto il credito della banca, non l'obbligazione della PMI.
  • Quando il Fondo paga la banca nei limiti della garanzia, il pagamento determina surrogazione legale ex art. 1203 c.c. nei diritti del creditore originario per le somme corrisposte, con autonomo diritto di recupero verso l'impresa beneficiaria.
  • Alla surrogazione del Fondo non si applica l'art. 61, comma 2, l. fall. sul regresso tra coobbligati falliti, poiché manca un rapporto di solidarietà passiva tra Fondo e debitore principale.
  • Il fatto che il creditore finanziatore sia stato ammesso al passivo per il residuo credito non preclude l'insinuazione del Fondo surrogato; la mancata rettifica dello stato passivo da parte del creditore originario non esclude il diritto di recupero del Fondo per la quota pagata.
  • Il privilegio e la procedura di recupero previsti dall'art. 9 d.lgs. 123/1998 si applicano anche alla fase successiva di gestione e recupero del credito derivante dall'intervento pubblico, non solo alla fase genetica dell'erogazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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