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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29601/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società che aveva pagato, dopo la dichiarazione di fallimento della debitrice garantita, quanto dovuto alla creditrice originaria e chiedeva l’ammissione al passivo in privilegio del credito di regresso per capitale e interessi. Il tribunale aveva ammesso il credito principale in privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998, ma aveva riconosciuto gli interessi non al tasso speciale previsto da quella disciplina, bensì al saggio legale ex art. 1284 c.c., dalla data del pagamento fino al deposito del progetto di riparto. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 9, comma 4, d.lgs. 123/1998, nonché degli artt. 2749 c.c. e 54 l.fall., sostenendo che la norma speciale sugli interventi pubblici di sostegno alle imprese imporrebbe, anche nella fase concorsuale, l’applicazione del tasso previsto da detta disciplina (tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti, ovvero tasso ufficiale di sconto) e che la nozione di "misura legale" di cui all’art. 2749 c.c. andrebbe intesa come misura determinata dalla legge speciale del rapporto, non come mero tasso legale generale ex art. 1284 c.c.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, in sede fallimentare, per i crediti assistiti da privilegio la disciplina degli interessi post dichiarazione di fallimento è quella dell’art. 54, comma 3, l.fall. in combinato disposto con l’art. 2749 c.c., e che la "misura legale" richiamata da tale ultima norma va intesa come tasso legale generale dell’art. 1284 c.c., non come tasso eventualmente previsto da una legge speciale per il rapporto originario. Ha quindi confermato il criterio adottato dal tribunale, secondo cui gli interessi sul credito di regresso spettano al saggio legale e non al tasso speciale della normativa sui finanziamenti pubblici, dalla data del pagamento fino al deposito del primo progetto di riparto. Il ricorso è stato rigettato; non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell’intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 l.fall.

    norma processuale sull’opposizione allo stato passivo, utilizzata come base del giudizio di merito nel merito dell’ammissione del credito.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 123/1998

    «... l’impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto ... maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto»

    prevede un tasso speciale per la restituzione degli interventi pubblici, ma la Corte esclude che tale tasso si estenda alla disciplina degli interessi riconoscibili in sede concorsuale sul credito ammesso al passivo.

  • art. 54, comma 3, l.fall.

    in tema di crediti privilegiati nel fallimento, richiama l’art. 2749 c.c. e stabilisce che gli interessi decorrono fino al deposito del progetto di riparto in cui il credito è soddisfatto, anche parzialmente.

  • art. 2749 c.c.

    la "misura legale" degli interessi richiamata per l’estensione del privilegio va intesa come tasso legale generale, non come tasso speciale previsto da altre leggi sul rapporto sostanziale.

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    è il parametro del saggio legale generale cui va fatto riferimento, in sede concorsuale, per gli interessi privilegiati maturati dopo l’apertura della procedura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il vizio denunciato nei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel fallimento, per l’estensione del privilegio agli interessi, la "misura legale" richiamata dall’art. 2749 c.c. coincide con il saggio legale generale di cui all’art. 1284 c.c., salvo diversa disciplina espressa della procedura concorsuale.
  • La disciplina speciale che regola il tasso dovuto nel rapporto originario non prevale, nella fase concorsuale, sulla disciplina generale degli effetti dell’apertura del concorso e sull’art. 54, comma 3, l.fall., quando si tratta di determinare gli interessi ammessi al passivo in privilegio.
  • Per i crediti privilegiati insinuati al passivo fallimentare, gli interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento decorrono fino al deposito del progetto di riparto che prevede il soddisfacimento, anche parziale, del credito.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è infondata se pretende di sostituire al rinvio della norma concorsuale al "saggio legale" un tasso speciale previsto da una disciplina settoriale del rapporto sostanziale, in assenza di un espresso deroga nella normativa fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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