Cassazione Civile, Ordinanza n. 29602/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Nel fallimento di una società debitrice, il giudice delegato aveva escluso dal passivo un credito azionato dall'agente della riscossione sulla base di un'iscrizione a ruolo richiesta da una banca pubblica ai sensi della disciplina speciale sul recupero di un credito garantito. L'agente della riscossione aveva proposto opposizione allo stato passivo; nel relativo giudizio era intervenuta ad adiuvandum la banca. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo non provato che, dopo l'escussione della garanzia, la banca fosse stata effettivamente pagata. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio che la sua posizione processuale era quella di interventore adesivo e non di parte principale, e che tale qualità non le attribuiva autonoma legittimazione a impugnare, salvo ipotesi non ricorrenti. L'agente della riscossione, in cassazione, ha depositato controricorso adesivo limitandosi a sostenere il ricorso della banca, senza formulare una propria impugnazione autonoma.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da un interventore adesivo privo di autonoma legittimazione ad impugnare, in assenza di una impugnazione della parte adiuvata o di un'impugnazione limitata alle sole questioni inerenti alla qualificazione dell'intervento o alle spese. Ha inoltre precisato che la norma speciale sul recupero del credito non incide sulle regole generali sulla legittimazione all'impugnazione, che dipendono dalla veste processuale assunta nel giudizio a quo. Conseguentemente ha posto le spese del giudizio di cassazione, in solido, a carico del ricorrente e del controricorrente che aveva aderito integralmente al ricorso principale.
Norme richiamate
individua il rimedio dell'opposizione allo stato passivo, richiamato solo per ricostruire il percorso processuale della controversia.
art. 8-bis, comma 2, d.l. 3/2015
al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni
la previsione speciale sul recupero del credito non deroga alle regole generali sulla legittimazione ad impugnare, che restano fondate sulla veste processuale della parte nel giudizio a quo.
art. 17 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
richiamato dalla norma speciale sul recupero mediante iscrizione a ruolo.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per dare atto del deposito delle memorie in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di porre a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- L'interventore adesivo non ha autonoma legittimazione a proporre ricorso per cassazione, salvo che l'impugnazione investa specificamente la qualificazione dell'intervento o le spese poste a suo carico.
- La legittimazione all'impugnazione va verificata in base alla veste processuale assunta nel giudizio di merito e non può essere ampliata da una disposizione sostanziale o speciale che disciplini il credito in contestazione.
- Se la parte adiuvata non impugna la decisione o vi acquiesce, l'impugnazione proposta dal solo interventore adesivo è inammissibile.
- Ai fini delle spese del giudizio di cassazione opera il criterio della soccombenza, in collegamento con quello di causalità, e la condanna può gravare in solido anche sulla parte che abbia aderito integralmente al ricorso principale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29594/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29597/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29599/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29601/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29603/2025 del 10/11/2025
- ordinanza_civile · 10 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29604/2025 del 10/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →