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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29594/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento e di un successivo avviso di intimazione relativi a II.DD. e IVA per l’anno di imposta 1998, fondati su avvisi di accertamento non opposti. I giudici di merito avevano accolto il ricorso ritenendo intervenuta la prescrizione del credito e annullando la cartella; la decisione era stata confermata in appello. L’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sul contenzioso tributario e sulla prova, sostenendo che la cartella non era contestabile nei suoi vizi propri perché il contribuente non aveva impugnato l’intimazione di pagamento, con conseguente cristallizzazione della pretesa e preclusione di dedurre la prescrizione maturata prima di tale atto; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile, per asserita violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c.; (3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla notificazione degli atti interruttivi della prescrizione. Il contribuente è rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha rigettato il secondo motivo, ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame limitato al profilo accolto e per la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto che, una volta divenuta definitiva l’intimazione di pagamento per mancata impugnazione, il credito si consolida e non possono essere fatti valere, con l’impugnazione della cartella o dell’atto successivo, vizi riferibili a un atto presupposto ormai definitivo, salvo contestare i soli vizi propri dell’atto impugnato. Nel caso concreto, il giudice di merito non aveva verificato la notifica degli atti intermedi, limitandosi a elencarli, sicché la decisione sulla prescrizione non poteva reggere.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La doglianza di nullità per motivazione apparente è stata esaminata come censura sulla validità della sentenza, ma è stata ritenuta infondata perché la motivazione, pur sintetica, superava il minimo costituzionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del motivo accolto per la dedotta violazione delle norme che governano l’impugnabilità degli atti tributari e la prova.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il terzo motivo è stato qualificato come omesso esame di fatti decisivi ed è stato assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 36, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in tema di requisiti della motivazione della sentenza tributaria; la sua violazione è stata esclusa perché la motivazione non era meramente apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza; la Corte ha escluso che il vizio raggiungesse la soglia della nullità.

  • art. 19, d.lgs. n. 546/1992

    È stato interpretato nel senso che gli atti intermedi autonomamente impugnabili, se non impugnati, consolidano la pretesa; l’impugnazione dell’atto successivo consente di far valere solo vizi propri di quest’ultimo e non vizi ormai riferibili ad atti precedenti definitivi.

  • art. 25, d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato insieme alle norme processuali tributarie nel motivo accolto, in relazione alla disciplina della cartella di pagamento e degli atti della riscossione.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente quale norma sulla valutazione delle prove e dei fatti non contestati, ma il suo richiamo non è stato decisivo autonomamente.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nel motivo accolto in relazione alla valutazione del materiale probatorio, soprattutto quanto alla notificazione degli atti interruttivi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova sulla notificazione degli atti e sull’esistenza dei fatti interruttivi della prescrizione.

  • art. 58, d.lgs. n. 546/1992

    Menziomata solo per escludere che la sentenza della Corte costituzionale richiamata incidesse sulla questione decisa.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    Interpretato nel senso che la mancata impugnazione dell’atto successivo autonomamente impugnabile preclude la deduzione di vizi degli atti prodromici divenuti definitivi.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’omessa impugnazione di un atto autonomamente impugnabile della sequenza procedimentale determina la stabilizzazione della pretesa contenuta in quell’atto e preclude la deduzione, con l’impugnazione di un atto successivo, di vizi riferibili agli atti presupposti ormai definitivi.
  • L’atto successivo della riscossione non costituisce un nuovo e autonomo atto impositivo quando si inserisce in una catena di atti prodromici già definitivi; esso è sindacabile solo per vizi propri, non per profili di invalidità o estinzione maturati rispetto agli atti precedenti e non tempestivamente contestati.
  • La prescrizione o altri fatti estintivi anteriori a un atto successivo non possono essere fatti valere se il contribuente ha lasciato decorrere il termine per impugnare l’atto intermedio idoneo a far valere quelle difese.
  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando scende sotto il minimo costituzionale, ossia quando manca del tutto, è meramente apparente, è irriducibilmente contraddittoria o è obiettivamente incomprensibile; non basta un difetto di sintesi o di completezza.
  • Quando si contesta la notificazione di atti interruttivi o presupposti, il giudice deve accertare in modo specifico la relativa prova; il semplice richiamo o l’elencazione degli atti non è sufficiente se la questione è decisiva per la preclusione o per la prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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