Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29992/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un avvocato aveva proposto reclamo ex art. 26 l.fall. contro il decreto di liquidazione delle proprie competenze emesso dal giudice delegato nell'ambito della procedura fallimentare di una società; il Tribunale aveva accolto solo parzialmente il reclamo. Contro il decreto del Tribunale l'avvocato proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 61 r.d. 1578/1933 e erronea qualificazione del ruolo in cui era stata operata la liquidazione del compenso; 2) violazione dell'art. 5 d.m. 55/2014 e omessa applicazione dell'art. 10 c.p.c. per la determinazione del valore della causa; 3) violazione dell'art. 2033, comma 1, c.c. e mancato riconoscimento del rimborso forfetario; 4) violazione dell'art. 13, comma 10, l. 247/2012 per il medesimo mancato riconoscimento del rimborso forfetario. Il fallimento intimato non svolgeva difese. La Corte, però, rilevava d'ufficio l'inammissibilità del ricorso perché notificato a mezzo posta senza deposito dell'avviso di ricevimento, necessario per provare il perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché non era stato depositato l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente il ricorso notificato a mezzo posta. Ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui tale avviso è indispensabile per provare il perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio, precisando che il deposito poteva comunque avvenire fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza camerale ai sensi dell'art. 372, comma 2, c.p.c., come modificato dalla riforma, ma nel caso concreto non vi era stato alcun deposito né alcuna istanza di rimessione in termini. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre disposto l'obbligo per il ricorrente del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    norma processuale richiamata per il reclamo contro il decreto di liquidazione nel fallimento; non è oggetto della decisione nel merito

  • art. 61 r.d. 1578/1933

    richiamato come parametro della censura sulla qualificazione del ruolo ai fini della liquidazione del compenso

  • art. 5 d.m. 55/2014

    richiamato per contestare i criteri di determinazione del compenso professionale

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato in relazione alla determinazione del valore della causa

  • art. 2033, comma 1, c.c.

    richiamato come fondamento della censura sul mancato riconoscimento del rimborso forfetario

  • art. 13, comma 10, l. 247/2012

    richiamato come ulteriore fondamento della censura sul mancato riconoscimento del rimborso forfetario

  • art. 149 c.p.c.

    la notificazione a mezzo posta richiede la produzione dell'avviso di ricevimento per dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato, unitamente all'art. 149 c.p.c., per l'avviso con cui l'ufficiale giudiziario informa del compimento delle formalità notificatorie

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    consente il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza camerale

  • art. 379 c.p.c.

    richiamato per individuare il momento entro cui può avvenire il deposito dell'avviso di ricevimento

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per l'adunanza in camera di consiglio entro cui può essere effettuato il deposito

  • art. 291 c.p.c.

    la rinnovazione della notificazione non è consentita in difetto di produzione dell'avviso di ricevimento, salvo specifiche iniziative della parte

  • art. 6, comma 1, l. n. 890 del 1982

    indicato quale base per chiedere duplicato dell'avviso di ricevimento all'amministrazione postale ai fini della rimessione in termini

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del principio di ragionevole durata del processo, incompatibile con rinvii per consentire tardivi depositi

  • art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022

    stabilisce l'applicazione della modifica all'art. 372, comma 2, c.p.c. anche ai giudizi già introdotti per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza camerale

  • art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197

    ha modificato la disciplina del deposito dei documenti relativi all'ammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il testo applicabile del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notificazione deve risultare dalla produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato o della comunicazione equipollente prevista per le notifiche ex art. 140 c.p.c.
  • Il deposito dell'avviso di ricevimento, quale documento attinente all'ammissibilità del ricorso, può essere effettuato entro il termine previsto dall'art. 372, comma 2, c.p.c.; decorso tale termine, la mancanza del documento determina l'inammissibilità del ricorso se non vi sia attività difensiva dell'intimato.
  • In mancanza dell'avviso di ricevimento e in assenza di tempestiva istanza di rimessione in termini sorretta dalla prova di avere richiesto il duplicato all'amministrazione postale, non è consentito né il rinvio dell'udienza né la rinnovazione della notificazione ai fini della sanatoria del vizio.
  • Il principio di ragionevole durata del processo impedisce che il giudizio di cassazione sia differito per consentire al ricorrente di supplire tardivamente alla mancata prova della notificazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.