Cassazione Civile, Ordinanza n. 29992/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un avvocato aveva proposto reclamo ex art. 26 l.fall. contro il decreto di liquidazione delle proprie competenze emesso dal giudice delegato nell'ambito della procedura fallimentare di una società; il Tribunale aveva accolto solo parzialmente il reclamo. Contro il decreto del Tribunale l'avvocato proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione dell'art. 61 r.d. 1578/1933 e erronea qualificazione del ruolo in cui era stata operata la liquidazione del compenso; 2) violazione dell'art. 5 d.m. 55/2014 e omessa applicazione dell'art. 10 c.p.c. per la determinazione del valore della causa; 3) violazione dell'art. 2033, comma 1, c.c. e mancato riconoscimento del rimborso forfetario; 4) violazione dell'art. 13, comma 10, l. 247/2012 per il medesimo mancato riconoscimento del rimborso forfetario. Il fallimento intimato non svolgeva difese. La Corte, però, rilevava d'ufficio l'inammissibilità del ricorso perché notificato a mezzo posta senza deposito dell'avviso di ricevimento, necessario per provare il perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché non era stato depositato l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente il ricorso notificato a mezzo posta. Ha richiamato la giurisprudenza costante secondo cui tale avviso è indispensabile per provare il perfezionamento della notificazione e l'instaurazione del contraddittorio, precisando che il deposito poteva comunque avvenire fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza camerale ai sensi dell'art. 372, comma 2, c.p.c., come modificato dalla riforma, ma nel caso concreto non vi era stato alcun deposito né alcuna istanza di rimessione in termini. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre disposto l'obbligo per il ricorrente del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per il reclamo contro il decreto di liquidazione nel fallimento; non è oggetto della decisione nel merito
art. 61 r.d. 1578/1933
richiamato come parametro della censura sulla qualificazione del ruolo ai fini della liquidazione del compenso
richiamato per contestare i criteri di determinazione del compenso professionale
richiamato in relazione alla determinazione del valore della causa
richiamato come fondamento della censura sul mancato riconoscimento del rimborso forfetario
art. 13, comma 10, l. 247/2012
richiamato come ulteriore fondamento della censura sul mancato riconoscimento del rimborso forfetario
la notificazione a mezzo posta richiede la produzione dell'avviso di ricevimento per dimostrare il perfezionamento del procedimento notificatorio
richiamato, unitamente all'art. 149 c.p.c., per l'avviso con cui l'ufficiale giudiziario informa del compimento delle formalità notificatorie
consente il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza camerale
richiamato per individuare il momento entro cui può avvenire il deposito dell'avviso di ricevimento
richiamato per l'adunanza in camera di consiglio entro cui può essere effettuato il deposito
la rinnovazione della notificazione non è consentita in difetto di produzione dell'avviso di ricevimento, salvo specifiche iniziative della parte
art. 6, comma 1, l. n. 890 del 1982
indicato quale base per chiedere duplicato dell'avviso di ricevimento all'amministrazione postale ai fini della rimessione in termini
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del principio di ragionevole durata del processo, incompatibile con rinvii per consentire tardivi depositi
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022
stabilisce l'applicazione della modifica all'art. 372, comma 2, c.p.c. anche ai giudizi già introdotti per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza camerale
art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197
ha modificato la disciplina del deposito dei documenti relativi all'ammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il testo applicabile del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notificazione deve risultare dalla produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato o della comunicazione equipollente prevista per le notifiche ex art. 140 c.p.c.
- Il deposito dell'avviso di ricevimento, quale documento attinente all'ammissibilità del ricorso, può essere effettuato entro il termine previsto dall'art. 372, comma 2, c.p.c.; decorso tale termine, la mancanza del documento determina l'inammissibilità del ricorso se non vi sia attività difensiva dell'intimato.
- In mancanza dell'avviso di ricevimento e in assenza di tempestiva istanza di rimessione in termini sorretta dalla prova di avere richiesto il duplicato all'amministrazione postale, non è consentito né il rinvio dell'udienza né la rinnovazione della notificazione ai fini della sanatoria del vizio.
- Il principio di ragionevole durata del processo impedisce che il giudizio di cassazione sia differito per consentire al ricorrente di supplire tardivamente alla mancata prova della notificazione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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