Cassazione Civile, Ordinanza n. 29965/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (correntista)
La controversia
La controversia riguarda un rapporto di conto corrente bancario e la successiva successione nel rapporto a seguito del conferimento di un ramo d'azienda di una cassa di risparmio. Il correntista aveva azionato pretese relative al rapporto; la banca convenuta aveva eccepito di non essere titolare passiva del rapporto, sostenendo che il conto non fosse compreso nel ramo conferito, in quanto riferibile a credito "ad incaglio" o deteriorato, dunque escluso dal trasferimento. La corte d'appello aveva invece ritenuto la banca legittimata passivamente, valorizzando: il solo documento di pubblicazione del conferimento in Gazzetta Ufficiale, insufficiente a dimostrare l'esclusione del singolo rapporto; la mancata prova che il credito fosse effettivamente deteriorato; e le difese della banca, considerate incompatibili con la tesi dell'estraneità al rapporto. Nel ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dei principi sull'onere della prova, assumendo che spettasse al correntista provare l'inclusione del credito nel ramo conferito e quindi la legittimazione passiva della banca; 2) violazione degli artt. 132 n. 4, 115 e 116 c.p.c., per omessa o errata valutazione di documenti che, secondo la ricorrente, dimostravano che il rapporto era rimasto in capo alla originaria cassa di risparmio e non alla banca conferitaria; 3) in via subordinata, violazione degli artt. 117 e 120 t.u.b., 1418, 1419, 1421 c.c. e 100 c.p.c., avverso il rilievo di carenza di interesse/legittimazione relativo ai profili di nullità delle condizioni contrattuali, nei limiti in cui la sentenza aveva affrontato tali questioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo corretta la ricostruzione della corte territoriale sul piano della titolarità passiva del rapporto e rilevando che i motivi non avevano colpito tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la ricorrente non aveva specificamente censurato la preclusione relativa al deposito tardivo della documentazione decisiva e non aveva efficacemente contestato la ratio secondo cui le difese svolte erano incompatibili con la tesi dell'estraneità al rapporto, da cui poteva desumersi la titolarità passiva. Il testo fornito si interrompe all'inizio dell'esame del terzo motivo; dall'estratto non è possibile ricavare con certezza l'esito finale complessivo della decisione sul terzo motivo e sul ricorso nel suo complesso.
Norme richiamate
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova sulla titolarità del rapporto controverso e sulla legittimazione passiva; la Corte ritiene che la censura non colga la corretta applicazione del principio, poiché la titolarità può essere desunta anche dagli atti e dalle difese incompatibili della parte
Cass. Sez. U, n. 2951/2016
richiamata come precedente in tema di riparto dell'onere della prova e di titolarità della posizione sostanziale, applicata nel senso che la carenza di titolarità è rilevabile d'ufficio se emerge dagli atti e che può risultare anche da difese incompatibili
invocato per vizio di motivazione/struttura della sentenza, ma la censura è ritenuta inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito
invocato sulla valutazione delle prove, ma la Corte reputa la doglianza inammissibile perché non aggredisce tutte le rationes decidendi
invocato sulla valutazione delle prove, senza che ciò consenta una revisione del merito in cassazione
richiamato solo nel terzo motivo, ma dall'estratto non emerge la decisione di merito sul punto
richiamato solo nel terzo motivo, ma dall'estratto non emerge la decisione di merito sul punto
richiamato nel terzo motivo, senza esito ricavabile dall'estratto
richiamato nel terzo motivo, senza esito ricavabile dall'estratto
richiamato nel terzo motivo, senza esito ricavabile dall'estratto
richiamato nel terzo motivo in tema di interesse ad agire/contestazione della legittimazione, ma l'esito non è desumibile dal testo fornito
Massime di principio
- La titolarità attiva o passiva del rapporto controverso costituisce elemento costitutivo della domanda e, come tale, deve essere allegata e provata dalla parte che la invoca; tuttavia il giudice può rilevare d'ufficio la carenza di titolarità se essa emerge dagli atti di causa.
- La titolarità della posizione sostanziale può essere desunta anche dal comportamento processuale della parte, quando le difese svolte siano incompatibili con l'affermazione di estraneità al rapporto.
- In cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si limiti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio senza aggredire tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
- Quando la decisione di merito si fonda su più ragioni autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso deve censurarle tutte specificamente; la mancata impugnazione di una sola ratio determina l'inammissibilità della censura sul punto.
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