Cassazione Civile, Ordinanza n. 29991/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un opposizione a precetto proposta contro l'atto con cui la società creditrice intimava il pagamento di una somma derivante da un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 1990. Gli opponenti deducevano la nullità del precetto e, soprattutto, l'estinzione del credito per prescrizione, sostenendo di non aver mai ricevuto atti interruttivi negli ultimi vent'anni né la notifica della cessione del credito. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritto il credito. In appello, invece, la Corte territoriale ha riformato la decisione, ritenendo che il termine prescrizionale decorresse dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo, quindi non ancora maturato al momento del precetto del 2010. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte d'appello non avrebbe considerato che gli atti interruttivi della prescrizione non erano mai stati allegati; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, anche per l'asserito errore nel calcolo della durata del mutuo e dei termini prescrizionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la ratio decidendi, poiché la Corte d'appello aveva fondato la decisione sulla non contestata esistenza del mutuo e sulla regola secondo cui, nel mutuo con rimborso rateale, la prescrizione del diritto alla restituzione decorre dalla scadenza dell'ultima rata. Perciò era irrilevante la prova di atti interruttivi anteriori al precetto. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché prospettava in modo confuso e generico vizi diversi, comunque non corretti sotto il profilo dell'inquadramento processuale, oltre a risultare non autosufficiente; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e con i conseguenti effetti sul contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma alla base della dedotta nullità del precetto
richiamato nella censura di nullità della sentenza, ma ritenuto inconferente dalla Corte d'appello perché i fideiussori/debitori solidali non sono terzi espropriati
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
rimedio invocato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ne esclude l'ammissibilità perché la censura non coglie la ratio decidendi
richiamato per escludere l'applicazione della prescrizione quinquennale agli interessi previsti nel piano di ammortamento del mutuo
richiamato per distinguere il vizio di omessa pronuncia da quello di omessa motivazione
indicato come il corretto mezzo di deduzione del vizio di omessa pronuncia
indicato come il corretto mezzo di deduzione del vizio di omessa motivazione o omesso esame
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1-bis d.l. 64/1999 conv. in l. n. 134/1999
richiamato nel ragionamento di merito del Tribunale sulla permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione nei processi esecutivi estinti
richiamato nel medesimo contesto relativo all'effetto interruttivo della prescrizione nei processi esecutivi dichiarati estinti
Massime di principio
- Nel mutuo con rimborso rateale, il diritto alla restituzione della somma mutuata si prescrive dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, poiché l'obbligazione restitutoria è unitaria e non si considera esigibile prima di tale momento.
- Per gli interessi inclusi nel piano di ammortamento del mutuo non opera automaticamente la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. quando il rapporto è congegnato come obbligazione unitaria di rimborso rateale.
- In sede di ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile se non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti o della decorrenza dei termini.
- Il vizio di omessa pronuncia va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., mentre il vizio di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo va dedotto ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.; non è ammissibile una confusione tra i due vizi.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: una doglianza generica, contraddittoria o non ancorata alla reale struttura argomentativa della decisione è inammissibile.
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