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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29987/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coerede)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta da una banca, ai sensi dell’art. 213 l.fall. nel testo anteriore alla riforma del 2007, avverso il rendiconto e il piano di riparto presentati dal commissario liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Il tribunale aveva annullato il rendiconto e rideterminato in senso riduttivo il compenso del commissario, ritenendo una particolare negligenza e inerzia nella gestione. In appello avevano proposto impugnazione sia la procedura di liquidazione coatta sia il commissario liquidatore in proprio; la corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello del commissario per conflitto di interessi tra questi e la procedura, ritenendo nulla la procura rilasciata ai difensori, e ha poi esaminato solo l’appello della procedura, rigettandolo. Il ricorso per cassazione deduceva, con sette motivi, in sintesi: che non vi fosse un conflitto di interessi giuridicamente rilevante tra società in liquidazione e commissario nella controversia sul compenso, perché la società, destinata alla soppressione, sarebbe stata indifferente alla misura del compenso; che la procedura non avesse legittimazione né interesse a contestare la liquidazione del compenso; che il conflitto non potesse travolgere l’intero appello ma, al più, singoli motivi; che vi fosse omessa pronuncia sulla domanda di estinzione del giudizio di primo grado per irregolare iscrizione a ruolo e violazione delle norme sul processo; e, in via subordinata, che la nullità dovesse essere limitata ai soli profili effettivamente coinvolti dal conflitto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto la doglianza centrale sul vizio originario del contraddittorio: ha affermato che, nel giudizio di contestazione del rendiconto del commissario liquidatore e della misura del suo compenso, esiste un potenziale conflitto di interessi tra il commissario e la procedura che rappresenta, sicché, su istanza della parte interessata, era necessario nominare un curatore speciale per la procedura ai sensi degli artt. 78, 79 e 80 c.p.c. Ha inoltre precisato che la società assoggettata a liquidazione coatta amministrativa è parte necessaria del giudizio, poiché il rendiconto riguarda la gestione del suo patrimonio e può essere contestato anche dalla società tramite i suoi ordinari organi rappresentativi. Poiché nel giudizio di merito non risultava integrato il contraddittorio né con la società né con la procedura in persona di un curatore speciale, la Corte ha dichiarato la nullità degli atti successivi al ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato al tribunale di primo grado per l’integrazione del contraddittorio e la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 213 l.fall.

    comma 1°, comma 2°, comma 3°

    nel giudizio di contestazione del rendiconto del commissario liquidatore e della sua compensazione si applicano le regole che impongono il rispetto del contraddittorio e consentono contestazioni da parte dei soggetti interessati; il testo previgente è richiamato come disciplina applicabile ratione temporis

  • art. 78 c.p.c.

    in caso di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, anche potenziale e anche rispetto a un centro autonomo di interessi privo di personalità giuridica, deve essere nominato un curatore speciale

  • art. 79 c.p.c.

    richiamato quale base procedurale per la nomina del curatore speciale in presenza di conflitto di interessi

  • art. 80 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 78 e 79 c.p.c. come fondamento della tutela della parte rappresentata in conflitto con il rappresentante

  • art. 81 c.p.c.

    evocato nel terzo motivo come norma sulla legittimazione ad agire e contraddire

  • art. 100 c.p.c.

    evocato per contestare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante della procedura a resistere sull’entità del compenso

  • art. 102 c.p.c.

    la società assoggettata a procedura concorsuale è parte necessaria del giudizio di contestazione del rendiconto e deve parteciparvi come litisconsorte necessario

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi all’omessa pronuncia e ai limiti della declaratoria di inammissibilità

  • art. 165 c.p.c.

    invocato nel motivo sul preteso difetto di corretta instaurazione del giudizio e sull’iscrizione a ruolo

  • art. 168 c.p.c.

    richiamato in relazione al rito e alla corretta iscrizione della causa a ruolo

  • art. 307 c.p.c.

    dedotto dalla ricorrente come norma che avrebbe comportato l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo l’asserita irregolare iscrizione a ruolo

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità degli atti in conseguenza della dedotta estinzione del processo

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato in collegamento con la nullità derivante dal dedotto vizio processuale

  • art. 354 c.p.c.

    utilizzato per disporre la rimessione della causa al primo giudice a causa della nullità del contraddittorio

  • art. 383 c.p.c.

    richiamato per la cassazione con rinvio al giudice di primo grado in presenza di nullità del giudizio per difetto di contraddittorio

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo al rendiconto del commissario liquidatore e alla determinazione del suo compenso, la procedura concorsuale rappresentata dal commissario si trova in potenziale conflitto di interessi con lo stesso rappresentante, con conseguente necessità della nomina di un curatore speciale per la procedura quando la controversia sia instaurata o prosegua nei suoi confronti.
  • Il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato può essere anche solo potenziale o virtuale: non occorre che sia già attuale e concretizzato, essendo sufficiente che il rappresentante abbia un interesse personale incompatibile con quello del rappresentato nella lite.
  • La società assoggettata a liquidazione coatta amministrativa resta parte necessaria del giudizio di contestazione del rendiconto del commissario liquidatore, poiché il rendiconto concerne la gestione del suo patrimonio e la tutela dei suoi interessi non è integralmente assorbita dalla figura del commissario.
  • Se nel giudizio manca la partecipazione di una parte necessaria o della parte rappresentata in conflitto di interessi in persona di un curatore speciale, la nullità degli atti processuali successivi impone la cassazione della sentenza e la rimessione della causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLitisconsorzio necessarioAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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