Cassazione Civile, Ordinanza n. 29988/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare concluso tra una società concedente e una società utilizzatrice, poi divenuto oggetto di cessione del credito e gestione da parte di una società mandataria. A seguito della morosità dell’utilizzatrice nel pagamento dei canoni, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa e ha ordinato il rilascio dell’immobile, respingendo anche l’eccezione di incompetenza territoriale e le domande riconvenzionali dell’utilizzatrice dirette a ottenere la restituzione di somme asseritamente indebitamente trattenute e il pagamento del valore delle migliorie apportate al bene. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 21 c.p.c., sostenendo che la causa dovesse essere qualificata come controversia relativa a diritti reali su immobile e quindi radicata davanti al tribunale del luogo ove l’immobile si trova; 2) violazione dell’art. 1526, comma 2, c.c., censurando il rigetto delle domande riconvenzionali sulle somme pagate e sulle migliorie. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda di rilascio trae origine da un rapporto contrattuale e ha quindi natura personale, non reale; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con le rationes decidendi della sentenza impugnata, che avevano già escluso l’ammissibilità delle domande per ragioni autonome, tra cui la mancata impugnazione di ulteriori argomentazioni della decisione di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite; ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. In motivazione ha precisato che la domanda di rilascio dell’immobile in conseguenza della risoluzione del leasing per inadempimento ha natura personale e non determina competenza ex art. 21 c.p.c.; quanto alle domande riconvenzionali, il ricorso non superava la declaratoria di inammissibilità resa dalla corte territoriale per difetto di specifica impugnazione delle relative rationes decidendi.
Norme richiamate
La competenza territoriale esclusiva per le cause relative a diritti reali su immobili non si applica quando la domanda di rilascio o restituzione dell’immobile si fonda su un rapporto obbligatorio o contrattuale e non su un diritto reale.
La controversia avente ad oggetto il rilascio di un immobile in conseguenza della risoluzione di un contratto rientra nella competenza per le cause relative a diritti personali di obbligazione.
La censura sul trattamento delle somme e delle migliorie nel rapporto di leasing non è scrutinabile se il motivo non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione di merito.
Richiamato in relazione alla risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa a causa della morosità dell’utilizzatrice.
art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002
È dovuto, in caso di definizione sfavorevole del ricorso, l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove previsto.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’integrazione dell’art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La domanda di rilascio o restituzione di un immobile non è automaticamente una controversia reale: occorre verificare la causa petendi e, se il rilascio deriva dall’esecuzione o dalla cessazione di un rapporto contrattuale, la causa ha natura personale.
- Ai fini della competenza territoriale ex art. 21 c.p.c., non basta che la lite abbia ad oggetto un immobile; è necessario che sia dedotto un vero diritto reale sull’immobile.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata.
- Le domande riconvenzionali in tema di somme versate e migliorie in un rapporto di leasing possono essere respinte o dichiarate inammissibili ove manchi una specifica e completa critica delle ragioni della decisione di merito.
- La risoluzione del leasing per inadempimento dell’utilizzatore può legittimare la pretesa di rilascio del bene, secondo la struttura personale del rapporto e non sulla base di un’azione reale.
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