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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29972/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica sita nel Comune di Radicondoli, oggetto di DOCFA del 2010 e successiva rettifica dell'Ufficio. Le società avevano impugnato gli avvisi di accertamento sostenendo che dalla valorizzazione catastale dovessero essere esclusi, o comunque valutati diversamente, i pozzi geotermici di estrazione e reiniezione, i vapordotti, gli alternatori, i trasformatori e altri impianti, nonché i criteri adottati dall'Agenzia per la loro stima; in appello incidentale avevano inoltre contestato specificamente l'inclusione di vapordotti, carri ponte, alternatori e trasformatori. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione delle norme catastali per avere la CTR assimilato indebitamente i pozzi geotermici alle miniere e per avere escluso o ridotto il corretto rilievo dei componenti della centrale ai fini della rendita. Le società hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, lamentando: l'illegittima valorizzazione dei vapordotti perché esterni al perimetro dell'unità immobiliare e non espressamente menzionati dalla disciplina richiamata; l'erronea inclusione di alternatori e trasformatori; ultrapetizione per avere la CTR deciso anche sui carri ponte; omessa valutazione della perizia di parte sui costi di produzione e sul deprezzamento per vetustà.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha respinto il ricorso incidentale condizionato delle società. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso delle contribuenti contro gli avvisi di accertamento. Ha inoltre compensato le spese di lite, tenuto conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, e ha dato atto dell'obbligo per le ricorrenti incidentali di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 4 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti

    serve a definire l'immobile urbano e a ricomprendere nella nozione catastale le costruzioni stabili funzionalmente connesse alla centrale.

  • art. 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    richiamato in relazione alla valorizzazione ai fini della rendita catastale dei componenti dell'impianto.

  • art. 18 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572

    ritenuto inconferente il richiamo alle miniere, perché il giudizio riguardava una centrale geotermica e non una miniera.

  • art. 48 lett. g) r.d. 12 ottobre 1933, n. 1539

    richiamato dalla CTR ma ritenuto fuorviante rispetto alla fattispecie della centrale geotermica.

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    norma centrale per includere nella rendita catastale le parti strutturalmente e funzionalmente connesse alla centrale, in quanto componenti essenziali dell'impianto.

  • L. 31 maggio 2005, n. 88

    norma di conversione del d.l. n. 44/2005, richiamata come base del criterio catastale applicabile ratione temporis.

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    ha confermato il criterio di valorizzazione degli impianti funzionali al processo produttivo richiamando la circolare catastale n. 6/2012.

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    individua il diverso criterio legale applicabile solo dal 1 gennaio 2016, quindi non alla fattispecie in esame.

  • art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale

    la Corte lo usa per ribadire che conta l'autonomia funzionale e reddituale dell'unità nel suo complesso.

  • art. 112 c.p.c.

    non è violato quando il giudice, nel rideterminare la rendita, resta nel perimetro dell'atto impugnato e delle questioni inerenti la base imponibile, anche se affronta componenti non isolate specificamente in una delle difese.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito; la consulenza/perizia di parte è mera allegazione difensiva senza autonomo valore probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato come parametro del ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per nullità della sentenza per ultrapetizione e per pretesa violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c.

  • art. 384 c.p.c.

    ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo a carico delle ricorrenti incidentali, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale di una centrale elettrica rilevano non solo le parti edilizie in senso stretto, ma tutti i componenti strutturalmente e funzionalmente essenziali al funzionamento dell'impianto, anche se in parte mobili o tecnicamente separabili, quando la loro assenza impedirebbe di qualificare il bene come centrale.
  • Per gli impianti produttivi a destinazione speciale, la valutazione catastale deve seguire il criterio dell'unitarietà funzionale e reddituale del complesso, includendo i componenti che rendono possibile il ciclo produttivo e la produzione dell'energia.
  • La disciplina e la prassi catastale escludono dalla stima solo i componenti estranei alla valorizzazione dell'unità immobiliare o posti fuori dal suo perimetro quando si tratti di mere reti di trasporto o di elementi non funzionali al bene complesso; non vanno invece esclusi i manufatti che, pur non essendo meri fabbricati, sono indispensabili all'impianto produttivo.
  • La censura di ultrapetizione non sussiste se il giudice, nel rideterminare la rendita o la base imponibile, resta entro il perimetro fattuale e giuridico dell'atto impositivo impugnato e delle questioni ad esso inerenti.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito o per imporre al giudice di aderire alla perizia di parte; la consulenza tecnica di parte ha valore di allegazione difensiva e non di prova autonoma.
  • Quando il quadro fattuale è già completo e non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito, rigettando l'originario ricorso introduttivo della parte contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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