Cassazione Civile, Ordinanza n. 29989/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, proposta da una società di leasing ai sensi dell'art. 98 l.fall. e rigettata dal tribunale. Avverso il decreto reiettivo è stato proposto ricorso per cassazione in tre motivi. In pendenza del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato al difensore della controparte, corredato della relativa accettazione; anche il controricorrente ha depositato l'originale della notifica della rinuncia e della correlata accettazione. La questione decisa dalla Corte riguarda quindi esclusivamente gli effetti processuali della rinuncia al ricorso per cassazione e della sua accettazione da parte del resistente, nonché la conseguente disciplina delle spese e del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha disposto la compensazione delle spese processuali, escludendo la condanna della parte rinunciante proprio per effetto dell'accettazione. Ha inoltre affermato che non ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di ipotesi non riconducibile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 98 l.fall.
È la base processuale dell'opposizione allo stato passivo che aveva originato il giudizio di merito, ma la Corte non ne esamina il merito perché il ricorso viene rinunciato.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, accompagnata dall'accettazione della controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391, comma 4, c.p.c.
L'accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude la condanna del rinunciante alle spese processuali.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È il modulo procedimentale nel quale la parte ricorrente ha depositato la memoria dando atto della rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso; la previsione è riferita solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità, e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha inserito nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte controricorrente, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di rinuncia accettata non deve essere pronunciata condanna alle spese a carico del rinunciante.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti dalla legge; non opera quindi quando il processo si estingue per rinuncia.
- L'accettazione della rinuncia può essere desunta da un atto esplicito depositato in giudizio, unitamente alla documentazione della notificazione della rinuncia stessa.
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