Cassazione Civile, Ordinanza n. 34888/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di accertamento catastale. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali intervenute nella materia.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui, in applicazione dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311/2004, venivano rideterminati classe e rendita catastale di un'unità immobiliare sita in Roma. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riformato la decisione di primo grado e accolto l'appello dell'Agenzia, ritenendo sufficiente, ai fini motivazionali, la sola indicazione della norma che consente il riclassamento diffuso e affermando che la contestazione del contribuente avrebbe dovuto essere supportata da perizia di parte o altra documentazione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione di legge per avere la sentenza ritenuto sufficiente una motivazione generica, senza considerare l'orientamento secondo cui l'atto deve indicare le concrete ricadute del mutato rapporto di valori sulla specifica unità immobiliare e le sue caratteristiche edilizie; (2) violazione di legge per non avere valorizzato i dati OMI che avrebbero mostrato un decremento dei valori immobiliari; (3) violazione di legge per avere fatto riferimento all'Agenzia del Territorio, non più esistente; (4) nullità della sentenza per violazione degli artt. 100, 112 e 342 c.p.c., sostenendo che l'appello dell'Ufficio non avesse censurato una delle due rationes decidendi della sentenza di primo grado. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri.
Norme richiamate
l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335
la revisione parziale del classamento è consentita quando nella microzona vi sia un significativo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale; tuttavia l'atto attributivo della nuova rendita deve motivare anche la ricaduta concreta sul singolo immobile.
l. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 7
richiamati come norme sulla motivazione e tutela del contribuente, nel senso che l'atto deve consentire di conoscere le concrete ragioni della pretesa.
l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
richiamato in tema di obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, artt. 2, 8 e 9
art. 8, commi 3, 5, 6 e 7
la revisione del classamento va letta nel sistema di classificazione catastale; rilevano il fattore posizionale e le caratteristiche edilizie dell'unità immobiliare, che devono emergere nella motivazione dell'atto.
r.d.l. n. 652 del 1939, art. 9
richiamato nel complesso delle norme catastali applicabili alla fattispecie.
l. n. 1249 del 1939
richiamata quale fonte di conversione del r.d.l. n. 652/1939.
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 61
richiamato per il criterio della stima comparativa e della cd. unità tipo.
d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 64, comma 3
richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva, essendo il motivo assorbito.
d.l. 6 luglio 2012, n. 95, art. 23-quater, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135
richiamato nel terzo motivo per contestare il riferimento all'Agenzia del Territorio, poi soppressa; motivo assorbito.
richiamati nel quarto motivo in relazione alla dedotta mancata censura di una ratio decidendi della sentenza di primo grado; motivo assorbito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato quale parametro di denuncia dei vizi di violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 97 Cost.
richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente, nel contesto della censura sulla motivazione del riclassamento.
d.l. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, comma 1, conv. in l. 13 maggio 1988, n. 154
richiamato in relazione ai criteri catastali e alla stima comparativa.
Massime di principio
- In caso di revisione parziale del classamento catastale ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, la motivazione dell'atto non può esaurirsi nel richiamo al presupposto astratto del significativo scostamento dei valori di microzona, ma deve indicare le ragioni per cui tale mutamento incide sulla specifica unità immobiliare.
- La motivazione dell'avviso di riclassamento deve rendere conoscibili le caratteristiche edilizie del fabbricato e gli elementi concreti che, insieme al fattore posizionale, giustificano il nuovo classamento e la nuova rendita della singola unità.
- Il valore medio di mercato rilevante ai fini del riclassamento è quello della microzona nel suo complesso; una volta dimostrato il presupposto generale, resta necessario spiegare la concreta ricaduta del mutato rapporto di valori sul bene oggetto di accertamento.
- Nel giudizio di cassazione, se il primo motivo investe una questione assorbente e fondata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame autonomo.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, accogliendo l'originario ricorso del contribuente.
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