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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36002/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall'applicazione, da parte della cassa previdenziale privatizzata, di trattenute sul trattamento pensionistico di un iscritto a titolo di contributo di solidarietà. La Corte d'appello aveva ritenuto illegittime tali trattenute e aveva condannato la cassa alla restituzione delle somme dal 17 giugno 2009, con interessi legali. In Cassazione, la cassa ha proposto sette motivi: ha dedotto, in sintesi, l'omesso esame del fatto che il diritto a pensione del resistente sarebbe maturato solo dal 1 maggio 2009, quindi dopo l'introduzione del contributo di solidarietà e dopo le modifiche normative richiamate; ha denunciato la violazione delle norme che disciplinano l'autonomia regolamentare delle casse privatizzate, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà previsto dalle proprie delibere e dal quadro normativo evocato; in subordine, ha lamentato che la corte territoriale non avesse riconosciuto almeno la legittimità del prelievo dal 2011 o per il biennio 2012-2013; ha poi censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute; ha infine contestato la decorrenza degli interessi legali e, in via ulteriormente subordinata, la sussistenza dell'interesse ad agire del pensionato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati, richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, i motivi con cui la cassa sosteneva la legittimità del contributo di solidarietà sulle pensioni già liquidate, osservando che gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre unilateralmente prelievi che non incidano sui criteri di determinazione della pensione ma colpiscano un trattamento già determinato: si tratta di prestazioni patrimoniali imposte, riservate alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Ha altresì respinto la censura sulla prescrizione, affermando che l'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, poiché il prelievo si sovrappone al diritto pensionistico ma non si confonde con esso. È stata infine disattesa la doglianza sulla decorrenza degli interessi, ritenendo dovuti gli interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta sino al saldo, in ragione della natura unitaria della prestazione previdenziale. La cassa è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È richiamato come vizio dedotto per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato per le doglianze di violazione o falsa applicazione di legge; i relativi motivi sono stati respinti.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994

    Sono richiamati dalla ricorrente per sostenere l'autonomia della cassa privatizzata, ma la Corte non ha ritenuto che consentano un prelievo come il contributo di solidarietà sulle pensioni già maturate.

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    Richiamato come base della disciplina previdenziale; la Corte ribadisce che il contributo di solidarietà non può incidere retroattivamente su pensioni già determinate.

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    Richiamato dalla ricorrente come modifica della disciplina previdenziale; non è ritenuto idoneo a legittimare il prelievo autonomamente imposto dalla cassa.

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    Citato quale interpretazione autentica della disciplina previdenziale; non muta il principio per cui il prelievo è riservato alla legge.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità del contributo di solidarietà; la Corte lo menziona tra le norme invocate, ma respinge la censura.

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    L'art. 23 Cost. è centrale: il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, quindi introducibile solo con legge. Gli artt. 2 e 3 sono evocati dalla ricorrente ma non mutano l'esito.

  • artt. 2, 9 e 32 dello statuto della Cassa Commercialisti

    Invocati dalla ricorrente per fondare il potere di prelievo; la Corte esclude che l'autonomia statutaria consenta di istituire il contributo di solidarietà sulle pensioni già liquidate.

  • delibere della Cassa nn. 4/2008, 3/2013 e 10/2017

    Sono gli atti con cui è stato imposto il contributo di solidarietà; la Corte li considera illegittimi nella parte in cui incidono su trattamenti pensionistici già determinati.

  • art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14.07.2004

    È evocato come base regolamentare; non è ritenuto sufficiente a legittimare il prelievo.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ravvisa violazione decisiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per ultra/omessa pronuncia in relazione alla legittimità del contributo in alcuni periodi; la censura è respinta.

  • art. 19, comma 3, l. n. 21/1986

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma non ritenuto idoneo a fondare la prescrizione quinquennale invocata.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Invocato per sostenere la prescrizione quinquennale; la Corte afferma invece la prescrizione ordinaria decennale dell'azione di recupero.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione; non incide sull'affermazione del termine decennale.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947

    Citato dalla ricorrente in tema di prescrizione; la Corte non accoglie la tesi della prescrizione quinquennale.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Richiamato nel motivo sugli interessi; la Corte conferma invece la decorrenza degli interessi dalla trattenuta fino al saldo.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato con riferimento agli interessi; la Corte applica il principio per cui gli interessi sono dovuti sulla prestazione previdenziale dovuta.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato con riferimento alla ripetizione dell'indebito; la Corte conferma la debenza della restituzione delle somme indebitamente trattenute.

  • art. 100 c.p.c.

    Invocato in relazione all'interesse ad agire; la censura è stata respinta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato dalla Corte per rinviare a precedenti conformi senza ulteriore motivazione estesa.

  • art. 23 Cost.

    La Corte qualifica il contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta, riservata al legislatore.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È indicato quale base per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con atti regolamentari o deliberativi prelievi patrimoniali su pensioni già liquidate quando tali prelievi non incidono sui criteri di calcolo della prestazione: una misura del genere è una prestazione patrimoniale imposta e può essere prevista solo dalla legge, ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • Il cosiddetto contributo di solidarietà applicato a trattamenti pensionistici già determinati non si confonde con il criterio di liquidazione della pensione e non può essere giustificato come mera modifica interna del regime previdenziale dell'ente.
  • L'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute su una pensione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, perché il prelievo si sovrappone al diritto pensionistico ma rimane distinto dall'obbligazione previdenziale principale.
  • In materia di prestazioni previdenziali, gli interessi legali sulle somme indebitamente sottratte decorrono dalla data di ciascuna trattenuta fino al saldo, poiché capitale e accessori compongono un'unica prestazione unitariamente dovuta.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità si è già consolidata su una questione identica e il ricorso non offre elementi nuovi, la Corte può limitarsi a richiamare l'orientamento precedente e reputare infondati i motivi conformi a quell'indirizzo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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